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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32130/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, ritenendo non dichiarata la plusvalenza realizzata con la cessione di una licenza taxi e rideterminando il maggior reddito in euro 128.280,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo la nullità dell'avviso per carenza di motivazione e la decadenza dell'ufficio dal potere di accertamento, sostenendo che la notifica non fosse stata validamente perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2010. In cassazione ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/incongrua della sentenza d'appello sulla validità della notifica, lamentando che la CTR avesse omesso di considerare un ulteriore passaggio notificatorio del 23 dicembre 2010; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. pur in presenza di vicini, avrebbe dovuto essere tentata ex art. 139 c.p.c. e si sarebbe perfezionata solo nel gennaio 2011; con il terzo ha denunciato violazione delle norme sull'accertamento e delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, contestando sia la presunzione di onerosità della cessione della licenza taxi sia la quantificazione del corrispettivo basata su uno studio universitario non riportato o allegato nell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e, sul terzo, ha giudicato infondata la censura sulla presunzione di onerosità della cessione della licenza taxi, mentre ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla quantificazione del corrispettivo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per motivazione apparente è scrutinabile solo se la motivazione non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la CTR ha reso una motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di violazione di legge è infondato quando presuppone erroneamente l'inesistenza della notificazione, esclusa dalla Corte alla luce della ricostruzione dei fatti.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di tentare la consegna ai vicini; la Corte esclude che, nel caso concreto, ciò incida sulla validità della notifica già rifiutata dal destinatario.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica è ritenuta validamente perfezionata con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa dopo il rifiuto del destinatario.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Il termine decadenziale è rispettato se la notificazione si considera eseguita entro il 31 dicembre 2010; nel caso concreto il primo tentativo rifiutato il 15 dicembre ha consentito di ritenere tempestiva la notifica.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sull'accertamento del reddito, in relazione alla ripresa a tassazione della plusvalenza non dichiarata.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione al requisito motivazionale dell'avviso di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'onere probatorio sull'onerosità e sull'ammontare della plusvalenza; la Corte ribadisce che il ricorrente non ha soddisfatto gli oneri di specificità e autosufficienza sul contenuto dell'atto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici a sostegno della pretesa fiscale sulla plusvalenza da cessione della licenza taxi.

  • art. 2195, n. 3, c.c.

    L'attività di tassista è ricondotta all'attività d'impresa commerciale di trasporto, base per ritenere commercialmente cedibile la licenza con presumibile onerosità.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione tributario il ricorrente deve riportare testualmente i passi dell'avviso di accertamento su cui fonda la censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è invece sufficiente che la parte la ritenga sintetica o non persuasiva se il fondamento della decisione resta chiaramente percepibile.
  • In sede di appello, la motivazione per relationem alla decisione di primo grado è valida solo se il giudice di secondo grado dà conto, sia pure sinteticamente, dell'esame dei motivi di gravame e delle ragioni per cui li ritiene infondati.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento non è inesistente quando il destinatario rifiuta la consegna e l'ufficiale notificatore compie gli adempimenti successivi previsti dalla disciplina notificatoria; il rifiuto del destinatario non può essere trasformato in un vizio a lui favorevole.
  • Ai fini del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell'atto impositivo, rileva il momento in cui la notificazione si perfeziona secondo la disciplina applicabile; gli ulteriori passaggi non necessari successivi a un rifiuto del destinatario non elidono la tempestività del primo tentativo validamente effettuato.
  • Nel giudizio di cassazione tributario, chi contesta la motivazione o la base fattuale di un avviso di accertamento deve riportarne nel ricorso i passaggi rilevanti; la mancata trascrizione dell'atto amministrativo impedisce il controllo di legittimità e comporta inammissibilità della censura.
  • La cessione della licenza taxi può essere considerata, salvo prova contraria del contribuente, operazione onerosa e suscettibile di generare plusvalenza imponibile, in ragione della natura imprenditoriale dell'attività di trasporto e dell'esistenza di un mercato delle licenze.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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