Sentenza del 18/06/2020 n. 11814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso d’intimazione di pagamento e la notificazione delle cartelle in esso indicate, oltre alla prescrizione dei crediti. La società ha contestato: (1) la validità della procura conferita da AdER a un avvocato del libero foro nel giudizio d’appello; (2) la validità delle notifiche di tre cartelle; (3) l’applicazione della prescrizione ai crediti, sostenendo che dovesse operare il termine quinquennale. AdER, con ricorso incidentale, ha sostenuto invece che, una volta iscritti a ruolo, anche i crediti per tributi locali e contributi consortili fossero soggetti in ogni caso alla prescrizione decennale, richiamando l’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 e l’art. 1, comma 197, della l. n. 145/2018.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. I primi due motivi della società sono infondati: la procura di AdER a un avvocato del libero foro è compatibile con i principi affermati dalle Sezioni Unite e la decisione d’appello, avendo deciso il merito, ne ha implicitamente riconosciuto la validità. È infondato anche il terzo motivo: la definitività delle cartelle per mancata impugnazione rende il credito irretrattabile, ma non converte il termine di prescrizione in quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c., conversione che presuppone un titolo giudiziale definitivo. Si applica quindi la prescrizione propria di ciascun credito: nel caso concreto, dieci anni per i tributi erariali e cinque anni per TARSU e contributi consortili di bonifica. È stato respinto anche il ricorso incidentale di AdER: il termine decennale dell’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 riguarda la procedura amministrativa di discarico e reiscrizione, non modifica i termini sostanziali di prescrizione dei crediti; l’art. 1, comma 197, della l. n. 145/2018 è inoltre successivo e inapplicabile ratione temporis. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca. Per il rigetto del ricorso principale della società è stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto; non è stato applicato tale raddoppio ad AdER per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
Art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Chiarito, con riferimento al patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie, che l'art. 11, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 secondo cui, per quanto qui rileva, «L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata», non interferisce con la specifica norma dell'art. 12 del citato decreto in tema di assistenza tecnica, ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui, decidendo la controversia nel merito, nel pronunciare sull'appello proposto avverso la sentenza di primo dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Salerno, ha implicitamente ritenuto valida la procura conferita ad avvocato del libero foro, è conforme ai succitati principi di diritto.
La possibilità per l’agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o tramite struttura sovraordinata non esclude la disciplina dell’assistenza tecnica. La procura a un avvocato del libero foro può essere valida secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati dalla Corte.
La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., trovando detta disposizione applicazione solo nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.
La mancata impugnazione della cartella rende il credito non più contestabile nei modi ordinari, ma non trasforma da sola una prescrizione breve in decennale. La conversione prevista dall’art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
Ciò comporta che debba farsi riferimento alla disciplina sostanziale, in tema di prescrizione, propria di ciascun tributo, trovando applicazione, ove non disposto diversamente dalla legge, il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ..
Il termine decennale è quello ordinario e si applica quando la disciplina del singolo credito non prevede un termine diverso. La prescrizione va individuata in base alla natura e alla disciplina sostanziale di ciascun credito.
Art. 2948, n. 4, del codice civile
La sentenza impugnata, che ha applicato dunque la prescrizione quinquennale con riferimento ai tributi locali (TARSU e contributi consortili di bonifica) e quella decennale riguardo ai tributi erariali, per i quali, al tempo della notifica dell'intimazione di pagamento, non ha ritenuto decorso il termine decennale di prescrizione, è conforme alle norme di diritto indicate in rubrica, quali interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte.
Nel caso deciso, TARSU e contributi consortili di bonifica sono stati assoggettati a prescrizione quinquennale, mentre per i tributi erariali è stato applicato il termine decennale. La mancata impugnazione della cartella non comporta, da sola, l’estensione a dieci anni del termine più breve.
Art. 20, comma 6 (già comma 5), del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Il terzo, infine, impone di limitare - così come indicato dalle SU nella citata pronuncia n. 23397/16 - il riferimento al termine decennale di prescrizione al procedimento amministrativo tra l'ufficio e l'agente della riscossione per il recupero delle somme oggetto di originario discarico come inesigibili, come conseguenza diretta dell'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 20, sesto comma (già quinto), del d.lgs. n. 112/1999.
Il termine decennale menzionato dalla norma riguarda il procedimento amministrativo di recupero delle somme discaricate come inesigibili tra ente creditore e agente della riscossione. Non stabilisce una prescrizione decennale generale del credito verso il debitore e non sostituisce i termini prescrizionali propri delle singole entrate.
Art. 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Va riaffermato - e nei termini sopra esposti ulteriormente chiarito - il principio di diritto affermato dalla citata Cass. SU n. 23397/16, senza che la tesi dell'agente della riscossione possa trovare indiretta conferma dalla sopravvenienza dell'art. 1, comma 197, della l. n. 145/2018, di cui si è innanzi trascritto il testo, con riferimento al quale - ferme restando le considerazioni innanzi espresse - è sufficiente rilevare in questa sede che si tratta di norma entrata in vigore il primo gennaio 2019, come tale inapplicabile, ratione temporis, al presente giudizio.
La disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, non si applica retroattivamente alla controversia e non può fondare la richiesta di AdER di applicare in generale il termine decennale ai crediti oggetto di riscossione.
Art. 77 della Costituzione
Detta interpretazione, pertanto, ove seguita, porterebbe ad evidenziare un chiaro profilo d'illegittimità costituzionale della norma per difetto di delega, in relazione al disposto dell'art. 77 Cost., laddove il giudice è tenuto a privilegiare, tra più interpretazioni della stessa norma che si pongano come possibili, quella che faccia salva la legittimità costituzionale della norma.
Fra interpretazioni possibili, il giudice deve preferire quella conforme a Costituzione. Estendere la norma delegata fino a introdurre una prescrizione decennale generalizzata, senza base nella delega legislativa, esporrebbe la disposizione a un problema di legittimità costituzionale.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La Corte non applica tale conseguenza al ricorso incidentale di AdER, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella nei termini rende il credito irretrattabile, ma non equivale a una sentenza definitiva e non converte automaticamente la prescrizione breve in quella decennale: la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Per stabilire la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo occorre guardare alla disciplina sostanziale del singolo credito. Il termine decennale opera in via ordinaria se non è previsto un termine diverso; nel caso deciso i tributi erariali erano decennali, mentre TARSU e contributi consortili di bonifica erano quinquennali.
- Il termine decennale previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 concerne il rapporto e la procedura amministrativa di discarico e reiscrizione tra ente creditore e agente della riscossione, non impone una prescrizione decennale generalizzata nei confronti del debitore.
- La prescrizione è un’eccezione in senso stretto: non può essere rilevata d’ufficio. Se il debitore non la eccepisce tempestivamente impugnando l’atto di riscossione, il giudice non può dichiarare d’ufficio l’estinzione del credito per prescrizione, anche quando il termine sostanziale più breve risulti decorso.
- La scelta di AdER di farsi rappresentare da un avvocato del libero foro può essere valida secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati dalla decisione; la disciplina sulla possibilità di stare in giudizio direttamente non esclude quella sull’assistenza tecnica.
- Una norma sopravvenuta non si applica a fatti o giudizi anteriori quando la decisione ne esclude l’applicazione temporale; nel caso concreto l’art. 1, comma 197, della l. n. 145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019, non incideva sulla controversia.
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