Cassazione Civile, Ordinanza n. 29866/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva versato IRAP per gli anni d'imposta 2011-2015 includendo nella base imponibile anche i compensi percepiti per l'attività di sindaco di società di capitali; chiedeva quindi il rimborso della quota di imposta riferibile a tali compensi, sostenendo che per essi non ricorresse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. La controversia nasceva dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso. In appello, la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo non provata la circostanza che l'autonoma organizzazione del contribuente fosse riferibile esclusivamente all'attività di dottore commercialista e non anche a quella di sindaco o amministratore. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava la violazione degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8 del d.lgs. 446/1997, sostenendo che l'esclusione dall'IRAP dei compensi percepiti quale sindaco di società dovrebbe dipendere solo dalla possibilità di scorporare, in concreto, le diverse categorie di compensi e di verificare separatamente i presupposti impositivi, senza che sia necessaria la prova che l'autonoma organizzazione sia stata esclusivamente impiegata per la diversa attività professionale di commercialista.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui il contribuente, chiedendo il rimborso dell'IRAP sui compensi da sindaco, aveva l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione a tale attività e la separabilità effettiva dei relativi proventi; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. La Corte ha richiamato il principio per cui i compensi per incarichi di sindaco, amministratore o revisore sono esclusi dalla base imponibile solo se l'attività sia svolta individualmente e separatamente rispetto ad altre attività professionali e senza ricorrere a una struttura organizzata, restando a carico del contribuente dimostrare il necessario scorporo. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge da parte della sentenza impugnata
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
individua il presupposto dell'IRAP nel possesso di autonoma organizzazione per l'esercizio di attività autonomamente organizzate
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
individua tra i soggetti passivi IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni
art. 8 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata"
la base imponibile per i professionisti si calcola sui compensi e costi inerenti all'attività esercitata; la Corte vi collega l'esclusione dei compensi da incarichi societari svolti senza autonoma organizzazione
richiamato per delimitare i redditi di lavoro autonomo rilevanti ai fini IRAP
art. 49, comma 2, lett. a), t.u.i.r.
richiamato per affermare che il combinato disposto delle norme IRAP non menziona tali redditi e quindi non li assoggetta quando prodotti senza autonoma organizzazione
art. 50, comma 1, lett. c-bis), t.u.i.r.
richiamato solo per ribadire che le modifiche normative non hanno inciso sul principio secondo cui occorre verificare l'autonoma organizzazione per l'attività svolta come sindaco/amministratore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di IRAP del professionista che svolga anche incarichi di sindaco, amministratore o revisore di società, i compensi relativi a tali incarichi possono essere esclusi dalla base imponibile solo se l'attività sia svolta senza autonoma organizzazione e sia possibile scorporarne in concreto i relativi proventi.
- Quando il contribuente chiede il rimborso dell'IRAP indebitamente versata, grava su di lui l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo con riguardo a ciascuna specifica attività che assume non imponibile.
- La sola circostanza che il professionista disponga di uno studio organizzato non basta, di per sé, a far ritenere imponibili anche i compensi da cariche societarie: occorre verificare se quella struttura sia stata effettivamente utilizzata per l'attività di sindaco o amministratore.
- Se le diverse attività sono sostanzialmente unitarie e non è possibile una separazione dei compensi e dei presupposti impositivi per ciascun segmento, il rimborso dell'IRAP non spetta per difetto di prova del contribuente.
- Il giudice di merito deve compiere una valutazione specifica e separata dei proventi riferibili alle attività svolte per terzi, senza confondere tali redditi con quelli derivanti dalla libera professione principale.
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