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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che ha confermato la condanna in abbreviato per il reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di fatture relative alle annualità 2009-2014). I motivi del ricorso comprendevano: (1) omessa o carente motivazione e violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. per non aver valutato una memoria difensiva che eccepiva inutilizzabilità di atti di indagine; (2) nullità o inutilizzabilità degli atti acquisiti in forza di autorizzazione ex art. 52 D.P.R. n. 633/1972, per mancanza di indicazione dei gravi indizi e finalità esplorative; (3) insussistenza del reato perché la documentazione mancante è stata in realtà ricostruita con la collaborazione del ricorrente e mediante acquisizioni presso terzi; (4) contestazione della qualificazione come abitualità e del mancato riconoscimento della speciale tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; (5) eccezione di prescrizione per l'annualità 2009 e contestazione dell'applicabilità dell'art. 17, comma 1-bis del D.Lgs. n. 74/2000; (6) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis D.Lgs. n. 74/2000 e questione di legittimità costituzionale delle norme sugli istituti deflattivi e sui termini per il pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna. Motivazione di massima: il primo motivo è generico perché il ricorrente non ha indicato quali atti sarebbero inutilizzabili né la norma codicistica violata; la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non comporta automaticamente inutilizzabilità degli atti senza specifica violazione codicistica; la mancata o irregolare autorizzazione ex art. 52 D.P.R. n. 633/1972 può invalidare l'accertamento fiscale ma non incide sul giudizio penale trattandosi di atti amministrativi; la ricostruzione del volume d'affari 'aliunde' o mediante acquisizioni presso terzi non esclude il reato se la documentazione mancante non consente una piena ricostruzione; l'ipotesi di occultamento è permanente e il termine di prescrizione decorre dalla redazione del PVC del 27/11/2014, con applicabilità dell'art. 17, comma 1-bis; la richiesta di attenuante ex art. 13-bis è generica e non applicabile alle annualità escluse dalle procedure conciliative; conseguentemente il ricorso è inammissibile, la condanna è confermata e al ricorrente sono addebitate le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, D.Lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce la distruzione o l'occultamento delle fatture e delle scritture contabili; la Corte interpreta la fattispecie comprendendo sia la distruzione (reato istantaneo) sia l'occultamento (reato permanente), e rileva che il reato sussiste se la mancanza/documentazione ostacola o rende difficoltosa la ricostruzione del reddito, anche quando sia necessario reperire elementi 'aliunde' o presso terzi

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    La Corte precisa che la violazione di questa disposizione non determina di per sé l'inutilizzabilità degli atti probatori derivanti da attività ispettive; chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare i singoli atti affetti da vizio e la norma codicistica la cui violazione comporta nullità o inutilizzabilità

  • art. 52, D.P.R. n. 633/1972

    L'eventuale mancanza o irregolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 52 può costituire motivo di invalidità dell'accertamento fiscale amministrativo, ma non altera automaticamente la valutazione penale, poiché gli accessi fiscali sono considerati atti amministrativi e non sottoposti alla disciplina del codice di procedura penale relativa alla polizia giudiziaria

  • art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 74/2000

    Rilevata applicabilità ai fini della decorrenza della prescrizione: se il fatto è anche occultamento (natura permanente) il termine di prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento, assunto dal giudice coincidente con la redazione del PVC

  • art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000

    La circostanza attenuante richiede il rispetto delle condizioni procedurali previste dalla norma; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non ha applicato l'attenuante perché l'anno per cui era stata richiesta la definizione conciliativa era stato escluso dalle procedure adottate dal ricorrente

  • art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000

    Prevede un termine per estinguere il debito tributario (tre mesi, prorogabili per altri tre dal giudice); la Corte richiama questo termine nel rigetto delle censure sull'attenuante

  • artt. 157-161 cod. pen.

    Norme sul decorso della prescrizione: la Corte ricorda la distinzione tra reato istantaneo e reato permanente, e applica i principi per il calcolo della prescrizione nel caso di occultamento delle scritture

  • art. 131-bis e art. 103 cod. pen.

    Riferite alla valutazione della speciale tenuità e dell'abitualità; la Corte respinge le censure perché la pluralità delle annualità e l'entità complessiva della condotta escludono la tenuità e non è stata dimostrata l'abitualità secondo i requisiti applicativi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la statuizione sulle spese e sull'ammenda da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, con responsabilità di chi ha proposto il ricorso

Massime di principio

  • Le eccezioni fondate sull'art. 220 disp. att. c.p.p. richiedono indicazione puntuale degli atti specificamente affetti da inutilizzabilità e della norma codicistica violata; argomentazioni generiche sono inammissibili
  • L'irregolarità formale degli atti di verifica fiscale (autorizzazioni ex art. 52 D.P.R. 633/1972) può incidere sull'accertamento amministrativo ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove in sede penale, trattandosi di atti amministrativi
  • Per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) è decisiva la concreta ostacolazione o difficoltà nella ricostruzione del reddito: la ricostruzione 'aliunde' o mediante terzi non esclude automaticamente il reato se resta comunque impedita o parziale
  • Bisogna distinguere distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente); nel caso di occultamento la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento/ redazione del PVC
  • Quando si invoca l'attenuante per definizione/adempimento tributario è necessario aver rispettato le condizioni procedurali previste (non escludere l'annualità o la procedura che si invoca), altrimenti la richiesta è priva di efficacia
  • L'onere probatorio di dimostrare fatti estintivi o la completa impossibilità dell'accertamento grava sul difensore se tali fatti non risultano 'aliunde' dal materiale probatorio prodotto dall'accusa
  • Le censure rispetto a motivazione e violazioni procedurali devono essere articolate e specifiche; altrimenti il giudice di legittimità le dichiara inammissibili per genericità

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