Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani del 23/05/2022 che aveva revocato, per mancata sussistenza delle esigenze cautelari, il sequestro preventivo disposto dal GIP il 04/04/2022 finalizzato alla confisca per equivalente relativo a un profitto del reato tributario quantificato in euro 323.777,00 (imposta non versata). Il Procuratore deduceva errata applicazione degli artt. 321, comma 2, c.p.p., e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 ritenendo che il Tribunale avesse escluso il "periculum in mora" in modo automatico solo perché era stato concordato un piano di rateazione, senza considerare la complessiva dimensione del debito (citata una esposizione societaria pari a circa euro 4.800.000,00), l'assenza di specifiche attestazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la destinazione dei pagamenti già effettuati (circa euro 240.000,00) e l'esistenza di rate scadute per euro 378.000,00.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale. La Corte ha precisato principi di diritto: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 richiede la motivazione anche sul "periculum in mora"; tuttavia il piani di rateizzazione non escludono automaticamente il periculum. Si è ribadito che il sequestro può coesistere con l'impegno di pagamento e che, se sono stati versati ratei, il vincolo cautelare deve essere ridotto in misura corrispondente ai pagamenti effettivi (principi di gradualità e proporzionalità). Inoltre la revoca parziale del sequestro per effetto di rateizzazione deve essere richiesta al P.M. con dimostrazione contabile del quantum versato, perché il Tribunale del riesame non è normalmente organo istruttorio per dirimere complessi conteggi.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il provvedimento di sequestro preventivo deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora" che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla decisione di merito
art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
"la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"
La norma rende obbligatoria la confisca diretta o per equivalente ma prevede che la parte del profitto che il contribuente si impegna a versare non sia assoggettata alla confisca; ciò non ostacola il sequestro preventivo sugli importi non ancora corrisposti, che garantisce l'efficacia della confisca in caso di inadempimento
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede meccanismi di composizione tra sequestro, pagamento in corso e confisca che impongono di tenere conto dei pagamenti già effettuati nel mantenimento o nella riduzione del vincolo cautelare
art. 13, d.lgs. n. 74 del 2000
Consente la causa di non punibilità in caso di pagamento dell'imposta dovuta anche in costanza di sequestro; la giurisprudenza consente il pagamento durante il sequestro e l'eventuale utilizzazione della causa di non punibilità
art. 322-ter cod. pen. (richiamato nella comparazione giurisprudenziale)
Riferimento alle diverse fattispecie di sequestro preventivo: alcune ipotesi speciali (es. reati contro la pubblica amministrazione) possono ammettere criteri applicativi diversi, ma non sono sovrapponibili automaticamente al sequestro finalizzato alla confisca tributaria
Massime di principio
- La rateazione del debito tributario non esclude automaticamente il "periculum in mora" necessario per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il giudice deve motivare separatamente sulle ragioni della necessità del vincolo cautelare
- Il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto anche se il contribuente si è impegnato a pagare: il vincolo deve però essere graduato e ridotto in misura corrispondente alle somme effettivamente versate
- La confisca ex art. 12-bis rimane obbligatoria per la parte non coperta dall'impegno di pagamento; la normativa prevede strumenti per evitare duplicazioni sanzionatorie
- Per ottenere la revoca o la riduzione parziale del sequestro in ragione di rate pagate, l'interessato deve chiedere l'intervento del P.M. fornendo la documentazione contabile (quantum versato al netto di interessi e sanzioni); il tribunale di riesame non è ordinariamente deputato a svolgere complessa istruttoria contabile
- Il provvedimento di sequestro deve contenere una motivazione anche sul "periculum in mora" e collegare tale periculum alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'ablazione del bene rispetto al giudizio di merito
- Non è corretto operare automatismi decisionali: ogni valutazione sulla sequestrabilità in presenza di piani di pagamento richiede esame specifico degli elementi di rischio di dispersione o di impossibilità di recupero del profitto del reato
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