Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che confermava la condanna per detenzione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la mancata declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio in sede di giudizio direttissimo per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova, invocando anche l'ordinanza della Corte costituzionale n. 71/2019 e sostenendo che il nuovo difensore non ha potuto predisporre per tempo il programma richiesto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.)
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la questione fosse già adeguatamente trattata dalla Corte di appello: il giudice di primo grado aveva rigettato l'istanza di messa alla prova per intempestività e, soprattutto, per inammissibilità in quanto priva del programma di trattamento o della prova della richiesta di elaborazione dello stesso all'U.E.P.E. La Corte territoriale ha escluso la rilevanza dell'intempestività ma ha confermato il rigetto per la mancata produzione del programma o della richiesta del programma. Quanto all'omesso avviso in sede di direttissimo, la Corte ha qualificato la violazione come nullità di regime intermedio sanata dall'atteggiamento processuale della parte. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (detenzione di stupefacenti). Il fatto è stato riqualificato ai sensi di questa disposizione.
Previsione procedurale richiamata in relazione all'assenza di un obbligo di avviso all'imputato, in sede di giudizio direttissimo, rispetto alla facoltà di chiedere la messa alla prova; la Corte osserva che tale norma non è stata censurata dal giudice delle leggi e che l'omissione costituisce al più una nullità intermedia.
art. 464-bis cod. proc. pen., comma 4
all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma
La norma fissa requisiti di ammissibilità dell'istanza di sospensione per messa alla prova: l'istanza deve essere corredata o dal programma di trattamento o, se non prodotto, almeno dalla richiesta di elaborazione del programma all'U.E.P.E.; la mancata produzione legittima il rigetto dell'istanza.
art. 180 e art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamate per spiegare la disciplina della nullità: alcune omissioni processuali sono nullità di ordine generale o intermedio che, se non tempestivamente eccepite, possono essere sanate.
art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di sanabilità della nullità intermedia quando la parte si avvale comunque della facoltà alla quale l'atto omesso è preordinato.
Norma che attribuisce l'onere delle spese di cassazione al ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile o infondato.
Corte costituzionale, ordinanza n. 71 del 20/02/2019
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di informare l'imputato in occasione della convalida; la Corte suprema ha ritenuto che tale riferimento non imponga l'automatica nullità assoluta del decreto di citazione in direttissimo e non abbia determinato la censura della norma procedurale invocata.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al criterio di determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo in assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del processo per accedere alla messa alla prova dev'essere corredata o dal programma di trattamento elaborato con l'U.E.P.E. o, se non ancora disponibile, dalla formale richiesta di elaborazione del programma all'U.E.P.E.; l'assenza di questi elementi legittima il rigetto dell'istanza.
- L'omesso avviso all'imputato, in sede di direttissimo, sulla facoltà di chiedere la messa alla prova costituisce al più una nullità di regime intermedio che può essere sanata se la parte si avvale comunque della facoltà a cui l'atto omesso era preordinato; non determina automaticamente l'annullamento del procedimento.
- La scelta del rito abbreviato non esclude in assoluto la possibilità di richiedere la messa alla prova, ma la richiesta resta soggetta ai requisiti di ammissibilità e ai termini processuali; la mancata produzione della documentazione richiesta può rendere la domanda inammissibile anche se tempestiva.
- Quando vi è un cambio di difensore e si ottiene un termine a difesa, il nuovo difensore dovrebbe tempestivamente attivarsi per ottenere dall'U.E.P.E. il programma o la richiesta di elaborazione e depositarne prova in udienza per evitare il rigetto per carenza di documentazione.
- In cassazione, la riproposizione di questioni già affrontate e decise dalla Corte territoriale senza nuovi elementi argomentativi espone al rischio di inammissibilità e alle statuizioni sulle spese e sui contributi alla Cassa delle ammende.
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