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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina (24/03/2021) chiedendone l'annullamento in relazione alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei residui reati edilizi. Sosteneva che la permanenza del reato era cessata con l'autosospensione dei lavori (dimissioni del direttore dei lavori e provvedimenti dell'autorità) e chiedeva che fosse considerata estinta al 21/01/2020. Denunciava inoltre travisamento delle prove (in particolare le dichiarazioni della testimone Settineri e la mancata considerazione della diffida/ordine di sospensione) e il vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in via subordinata, manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sussistano errori di diritto o di motivazione tali da giustificare la cassazione: la Corte territoriale non ha utilizzato prove diverse da quelle del primo grado e, in presenza di "doppia conforme", il travisamento della prova doveva essere dedotto già in appello. Sul merito ha confermato che la permanenza del reato non era cessata alla data di accertamento perché i lavori erano in stato rustico e vi erano elementi che dimostravano l'intenzione di proseguirli; l'ultimazione funzionale non era dimostrata e la sola autosospensione non prova la definitiva desistenza. Conseguentemente la cessazione della permanenza è avvenuta con la sentenza di primo grado (18/02/2020) e la condanna residua è stata mantenuta. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso materiale o formale di reati; la ricorrente era imputata in concorso per fatti edilizi

  • artt. 71 e 72, d.P.R. n. 380/2001

    Norme penali del testo unico dell'edilizia relative alle sanzioni per le opere abusive; applicate ai reati edilizi contestati

  • art. 44, lett. c, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamata in relazione alla qualificazione degli interventi edilizi e alla rilevanza penale delle opere

  • art. 181, d.lgs. n. 42/2004

    Norma sul vincolo paesaggistico; le opere erano realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ciò ha inciso sulla valutazione della gravità e della non sanabilità

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione e consente il sindacato per travisamento della prova; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e sanzioni economiche in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per fissare la somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La cessazione della permanenza del reato di costruzione abusiva si verifica, di norma, solo con il totale esaurimento dei lavori e con l'ultimazione funzionale dell'opera (rifiniture interne/esterne e agibilità), salvo comprovati elementi obiettivi che dimostrino una definitiva desistenza.
  • La sola autosospensione dei lavori da parte del committente o la dimissione del direttore dei lavori non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la cessazione della permanenza del reato se esistono elementi che indicano l'intenzione di riprendere e completare i lavori.
  • L'ordine di sospensione dell'autorità può determinare la cessazione della permanenza solo se è effettivo e dimostrabile che i lavori siano cessati come conseguenza dell'ordine; la verifica di tale nesso è questione di fatto riservata al giudice di merito.
  • In caso di "doppia conforme" (medesima valutazione di fatto in primo e secondo grado), la Corte di cassazione ha poteri limitati: non può rivedere la valutazione probatoria se non è dimostrato un travisamento della prova entro i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La censura per travisamento della prova deve essere dedotta tempestivamente e, se riferita a fatti già esaminati in appello, deve essere proposta in appello; in cassazione non è ammesso sollecitare una rivalutazione meramente alternativa delle stesse prove.
  • L'ottenimento successivo di un permesso in sanatoria non elimina automaticamente la responsabilità penale per abusi insanabili già accertati; la sanatoria amministrativa e la valutazione penale sono ambiti distinti, fermo restando l'accertamento di non sanabilità.

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