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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto sei motivi: 1) violazione di legge per mancata scissione delle condotte, contestando la qualificazione della detenzione di 5,17 g di cocaina come reato ai sensi dell'art. 73, comma 1 anziché comma 5; 2) erronea applicazione della continuazione con significativo aumento di pena; 3) vizio di motivazione sull'aggravante ex art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990; 4) violazione per non aver rispettato i parametri indicati dalle Sezioni Unite (c.d. Biondi) per l'aggravante; 5) violazione in ordine all'applicazione della recidiva; 6) vizio di motivazione per applicazione meccanica della recidiva basata solo sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la motivazione della Corte territoriale che non ha spiegato le circostanze che giustificassero la qualificazione della detenzione di cocaina ai sensi del comma 1 (anziché comma 5) né il consistente aumento di pena addebitato per la restante detenzione. Ha respinto (o dichiarato manifestamente infondati) altri motivi relativi all'aggravante ex art. 80 comma 2 e alla continuazione, rilevando però l'assenza di motivazione sull'applicazione della recidiva. Tuttavia, essendo determinante l'accoglimento del primo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    La Corte osserva che possono configurarsi reati distinti se le sostanze appartengono a tabelle diverse; tuttavia, per qualificare come comma 1 la detenzione di cocaina in modestissima quantità occorre motivare sulle circostanze concrete e modalità dell'azione, non è sufficiente la mera co-detenzione di rilevante quantità di droghe leggere

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile nel caso di specie dal primo giudice perché superata la soglia indicata dalla giurisprudenza; la Cassazione ne conferma la corretta applicazione ma richiede motivazione adeguata, che nel caso in esame era presente nel primo grado

  • d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (conv. con l. 21/02/2006, n. 49) e sentenza Corte Cost. n. 32/2014

    d.l. n. 272/2005; l. n. 49/2006; sent. Corte Cost. n. 32/2014

    Richiamate le modifiche normative poi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, la Corte di legittimità chiarisce che la configurazione dei reati ex art. 73 va valutata alla luce dell'orientamento consolidato e delle modifiche normative e costituzionali intervenute

  • Sezioni Unite - 'Biondi' (giurisprudenza)

    massima di riferimento per l'individuazione delle soglie dell'aggravante

    Le soglie e i parametri indicati dalle Sezioni Unite costituiscono criterio per applicare l'aggravante ex art. 80; la Corte territoriale deve verificare e motivare il superamento di tali criteri

Massime di principio

  • La mera co-detenzione di ingenti quantità di sostanze di diversa gravità non è di per sé sufficiente a qualificare una modesta quantità di 'droga pesante' secondo il comma 1: è necessaria motivazione sulle circostanze concrete e sulle modalità dell'azione che giustifichino la maggiore gravità
  • Se le sostanze appartengono a tabelle diverse possono configurarsi reati distinti (concorso materiale, formale o continuazione), ma il giudice deve esplicitare le ragioni per la qualificazione scelta e per l'eventuale aumento per continuazione
  • L'aggravante ex art. 80 comma 2 deve essere applicata secondo i parametri e le soglie indicati dalla giurisprudenza di legittimità (c.d. Sezioni Unite Biondi) e richiede adeguata motivazione
  • L'applicazione della recidiva non può essere meramente meccanica: il giudice deve motivare l'incidenza dei precedenti sulla determinazione della pena
  • In caso di dubbio sulla qualificazione delle condotte o su errori motivazionali che incidono sulla pena, la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione

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