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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13502/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento della gestione del servizio idrico integrato da una società precedente a una nuova società affidataria. La lavoratrice, già dipendente della società originaria e poi distaccata per lungo tempo presso la società subentrante, sosteneva di avere diritto al passaggio diretto e automatico alle dipendenze della nuova società, con conservazione di tutte le condizioni e dei diritti già acquisiti. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo che il passaggio automatico spettasse solo al personale adibito esclusivamente ai servizi indicati dalla normativa di settore e che tale requisito non fosse stato provato dalla lavoratrice. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: violazione della disciplina del trasferimento del personale e dell'art. 2112 c.c.; errata valutazione della funzione probatoria degli elenchi del personale previsti dalla normativa regionale; violazione dell'onere della prova; omessa o insufficiente valutazione del lungo distacco/comando presso la società subentrante; rilievo della proposta di assunzione formulata dalla società subentrante come indice delle competenze richieste e della spettanza del passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la conclusione della corte territoriale secondo cui il diritto al passaggio automatico presupponeva la prova dell'assegnazione esclusiva della lavoratrice ai servizi idrici specificamente indicati dalla normativa richiamata, prova che non era stata fornita. Ha inoltre escluso che gli elenchi del personale avessero valore decisivo o probatorio pieno, qualificandoli come documentazione meramente ricognitiva redatta dagli enti di provenienza senza verifica da parte del soggetto di destinazione. La doglianza relativa al comando/distacco è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifiche allegazioni circa la sua deduzione nei gradi di merito. È stata inoltre confermata la regolazione delle spese a carico della ricorrente e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma in tema di continuità del rapporto, ma non ritenuto decisivo perché il passaggio automatico dipendeva dalla prova dei presupposti specifici fissati dalla disciplina di settore

  • D.lgs. n. 165/2001

    citato dalla ricorrente nel quadro delle disposizioni sul passaggio del personale, senza che la Corte vi fondi una diversa conclusione

  • D.lgs. n. 152/2006, art. 173

    richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate per il passaggio del personale

  • art. 4, comma 1, lett. f, L. n. 36/1994

    individua i servizi ai quali doveva essere adibito esclusivamente il personale per poter accedere al passaggio automatico

  • art. 36, comma 6, L. n. 20/2003

    gli elenchi previsti da tale norma sono stati considerati aventi natura meramente ricognitiva e non idonei da soli a provare in modo decisivo il diritto al passaggio

  • Convenzione 19 novembre 2004

    unitamente alla legge di settore ha regolato il trasferimento del servizio idrico e del personale, subordinando il passaggio automatico a specifici requisiti soggettivi e funzionali

  • art. 13, comma 4-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la normativa speciale subordina il passaggio automatico del personale a determinate mansioni o a una specifica destinazione funzionale, il lavoratore che lo invoca deve provare il possesso di tutti i requisiti costitutivi richiesti dalla disciplina applicabile.
  • Gli elenchi del personale formati dagli enti di provenienza possono avere valore meramente ricognitivo e non costituiscono, di per sé, prova decisiva dell'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto rivendicato.
  • Il distacco o il comando presso il soggetto subentrante non è sufficiente, da solo, a dimostrare il diritto al trasferimento automatico se non è allegato e provato che la lavoratrice fosse adibita esclusivamente alle attività richieste dalla norma.
  • In sede di legittimità, la censura su un fatto decisivo asseritamente omesso è inammissibile se non indica specificamente dove e come quel fatto sia stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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