Cassazione Civile, Ordinanza n. 31619/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini ILOR per l'anno 1996 e anche ai fini IRPEG in uno degli avvisi, contributi erogati a una società per interventi di ampliamento e ammodernamento di un opificio, negando che tali somme potessero beneficiare dell'esenzione decennale prevista per determinate agevolazioni del Mezzogiorno. In precedenza vi era stato un lungo contenzioso sulle agevolazioni con esito definitivo favorevole alla società in ordine al diritto ai benefici. Nel giudizio qui definito, la CTR aveva ritenuto che i contributi fossero in realtà contributi in conto impianti, destinati all'acquisto/realizzazione di impianti industriali e quindi incidenti sul reddito industriale tramite riduzione degli ammortamenti, censurando l'ufficio per non aver verificato la concreta destinazione delle somme e valorizzando anche la finalità di cui all'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme tributarie e dell'art. 101 d.P.R. n. 218/1978, sostenendo che la stessa legge istitutiva qualificava i contributi come contributi in conto capitale, estranei al reddito industriale; 2) violazione degli artt. 2423 e 2423-bis c.c., sostenendo che la società li aveva contabilizzati in bilancio come contributi in conto capitale e che tale qualificazione era rilevante anche verso i terzi. La società intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: agli atti non risultava depositata la cartolina attestante il regolare perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione alla società intimata. La mancanza della prova del perfezionamento della notifica ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di carenza equiparata all'inesistenza giuridica della notificazione. Non sono state liquidate spese, perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
artt. 1, 9, 53, 55, 75, 76 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati come parametri sostanziali invocati dall'Agenzia per sostenere la qualificazione fiscale dei contributi e la loro rilevanza o irrilevanza nel reddito imponibile.
art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma fiscale asseritamente violata.
art. 101 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
Richiamato dall'Agenzia e dalla CTR per la disciplina dei contributi del Mezzogiorno; la CTR ne ha desunto la natura di contributi in conto impianti in ragione della finalità di realizzazione di impianti industriali.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Richiamato come norma fiscale asseritamente violata nel primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere la rilevanza della contabilizzazione in bilancio dei contributi come contributi in conto capitale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la prova del regolare perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo è requisito essenziale: la mancanza della relativa documentazione agli atti comporta l'inammissibilità del ricorso, equiparandosi alla giuridica inesistenza della notificazione.
- La Corte può rilevare d'ufficio, prima dell'esame dei motivi, la carenza di prova della notifica del ricorso, senza accedere al merito delle questioni sostanziali prospettate.
- Se l'intimato non si costituisce e non vi è regolare prova della notifica del ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, la soccombenza non determina l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →