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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31619/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini ILOR per l'anno 1996 e anche ai fini IRPEG in uno degli avvisi, contributi erogati a una società per interventi di ampliamento e ammodernamento di un opificio, negando che tali somme potessero beneficiare dell'esenzione decennale prevista per determinate agevolazioni del Mezzogiorno. In precedenza vi era stato un lungo contenzioso sulle agevolazioni con esito definitivo favorevole alla società in ordine al diritto ai benefici. Nel giudizio qui definito, la CTR aveva ritenuto che i contributi fossero in realtà contributi in conto impianti, destinati all'acquisto/realizzazione di impianti industriali e quindi incidenti sul reddito industriale tramite riduzione degli ammortamenti, censurando l'ufficio per non aver verificato la concreta destinazione delle somme e valorizzando anche la finalità di cui all'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme tributarie e dell'art. 101 d.P.R. n. 218/1978, sostenendo che la stessa legge istitutiva qualificava i contributi come contributi in conto capitale, estranei al reddito industriale; 2) violazione degli artt. 2423 e 2423-bis c.c., sostenendo che la società li aveva contabilizzati in bilancio come contributi in conto capitale e che tale qualificazione era rilevante anche verso i terzi. La società intimata non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: agli atti non risultava depositata la cartolina attestante il regolare perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione alla società intimata. La mancanza della prova del perfezionamento della notifica ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di carenza equiparata all'inesistenza giuridica della notificazione. Non sono state liquidate spese, perché la resistente non si è costituita. È stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la prova del regolare perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo è requisito essenziale: la mancanza della relativa documentazione agli atti comporta l'inammissibilità del ricorso, equiparandosi alla giuridica inesistenza della notificazione.
  • La Corte può rilevare d'ufficio, prima dell'esame dei motivi, la carenza di prova della notifica del ricorso, senza accedere al merito delle questioni sostanziali prospettate.
  • Se l'intimato non si costituisce e non vi è regolare prova della notifica del ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, la soccombenza non determina l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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