Cassazione Civile, Ordinanza n. 25751/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento del saldo di prestazioni di analisi chimico-cliniche erogate da una struttura accreditata nel periodo gennaio-novembre 2007 nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. La struttura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 142.057,54, oltre interessi, corrispondente alla differenza tra il fatturato complessivo e quanto liquidato dall’azienda sanitaria dopo l’applicazione dello sconto tariffario previsto dalla disciplina statale regionale. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che le prestazioni non fossero dovute nella misura pretesa perché rese oltre il tetto massimo di spesa (extra budget) e comunque nei limiti della disciplina sulle tariffe scontate. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha proposto nove motivi: ha denunciato, tra l’altro, travisamento dei fatti e omessa pronuncia sulla reale eccezione difensiva della controparte; violazione della disciplina sul tariffario regionale e sulla sua decorrenza; violazione dei principi di legittimo affidamento e irretroattività; errata applicazione delle norme sugli sconti tariffari e sul DA 336/2008; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; omessa pronuncia e omesso esame sul tema dell’extra budget; nonché censure sulle spese di lite. In sintesi, la ricorrente ha cercato di sostenere che il proprio credito fosse certo, liquido ed esigibile sulla base delle distinte riepilogative e che l’azienda sanitaria non avesse provato adeguatamente le ragioni delle decurtazioni e del mancato pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, osservando che molte censure miravano in realtà a una nuova valutazione di merito del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha confermato la ricostruzione della corte territoriale secondo cui, per le prestazioni rese nel 2007, trovava applicazione la disciplina dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006, disciplina da considerarsi transitoria e operante nel triennio 2007-2009. Ha inoltre ribadito che il tetto di spesa sanitario costituisce un vincolo ineludibile e che, nelle controversie concernenti prestazioni extra budget, grava sulla struttura accreditata l’onere di provare l’esistenza di risorse disponibili per remunerare le prestazioni eccedenti. Sono state anche ritenute correttamente liquidate le spese di lite secondo soccombenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Le censure che, sotto etichette formali diverse, investono in realtà la valutazione del materiale probatorio o richiedono un nuovo giudizio di merito sono inammissibili in sede di legittimità; il vizio di omesso esame non sussiste se il fatto storico è stato comunque considerato.
Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo ipotesi di effettiva violazione del paradigma legale della prova.
Nelle pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per prestazioni rese extra budget, l’onere di provare l’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni grava sulla struttura stessa, mentre per la P.A. il rispetto del tetto di spesa è un vincolo ineludibile.
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
La norma sulle tariffe scontate per le prestazioni sanitarie è transitoria; la potestà tariffaria regionale opera entro i limiti delle tariffe massime ministeriali e lo sconto trova applicazione sulla tariffa regionale concreta, con efficacia nel triennio 2007-2009.
È richiamato come indice della volontà legislativa di superare la disciplina transitoria e forfetaria degli sconti tariffari, introducendo l’adeguamento delle tariffe ai costi standard.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico controverso sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se non siano state esaminate tutte le risultanze istruttorie.
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e azienda sanitaria per prestazioni rese oltre il tetto di spesa, il limite di budget costituisce un vincolo cogente per la pubblica amministrazione e la struttura deve provare la disponibilità delle risorse necessarie alla remunerazione delle prestazioni extra budget.
- La disciplina degli sconti tariffari sulle prestazioni sanitarie di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 ha natura transitoria e si applica, secondo l’orientamento consolidato, al triennio 2007-2009.
- Quando una censura in appello è stata trattata come assorbita o proposta solo in via alternativa rispetto a una ratio decidendi autonoma, la riproposizione in cassazione senza confrontarsi con quella ratio è inammissibile.
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