Sentenza n. 382/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di diniego di detenzione armi munizioni e materiale esplodente e contestuale revoca di licenza di porto di pistola a tassa ridotta in ultimo concessa in data 6 settembre 2021, protocollo uscita n. -OMISSIS-, Fascicolo n. -OMISSIS-^ bis, notificato a mezzo polizia giudiziaria in data 30 maggio 2022, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e contestuale revoca della licenza di porto di pistola a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, guardia particolare giurata, ha impugnato il provvedimento prefettizio adottato a seguito della segnalazione di presunti atti persecutori posti in essere nei confronti di una collega. In precedenza gli organi di polizia avevano proceduto al ritiro cautelativo delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS e il Questore aveva disposto la sospensione dal servizio. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 21-quinquies e ss. della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, la contraddittorietà, l'illogicità, il travisamento dei fatti, lo sviamento, il contrasto con precedenti valutazioni favorevoli e la violazione dei principi di imparzialità, ragionevolezza, buon andamento e giusto procedimento. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento non considerasse la sua personalità e la sua pluriennale attività senza precedenti disciplinari, fosse fondato su una segnalazione richiamata acriticamente e non chiarisse l'attività istruttoria né la gravità dei fatti. Ha inoltre dedotto che non vi sarebbero stati fatti sopravvenuti idonei a giustificare una nuova valutazione rispetto al precedente rinnovo dei titoli e ha richiamato la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'assenza di motivazione sulle ragioni d'urgenza che avrebbero giustificato tale omissione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di detenzione e porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza disponga di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto, poiché il porto e la detenzione costituiscono eccezioni al generale divieto di circolare armati e non sono oggetto di un diritto soggettivo assoluto. Il potere ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere esercitato sulla base di fatti e comportamenti anche privi di rilevanza penale o meramente indiziari, purché la valutazione sia sorretta da un ragionevole grado di verosimiglianza e da adeguata motivazione. Nel caso concreto, i ripetuti comportamenti segnalati dagli organi di polizia sono stati ritenuti idonei a fondare, secondo una valutazione probabilistica, il giudizio di pericolo per la sicurezza pubblica e di inaffidabilità nell'uso delle armi. Il provvedimento è stato giudicato adeguatamente istruito e motivato, non illogico né irragionevole. La richiesta di archiviazione penale non è stata ritenuta decisiva, poiché l'amministrazione può valutare autonomamente la dimensione storica e comportamentale dei fatti, indipendentemente dall'esito del procedimento penale; inoltre, l'eventuale provvedimento di archiviazione non risultava depositato. È stata ritenuta proporzionata anche la misura, poiché il provvedimento non incideva sulla qualifica di guardia particolare giurata né impediva in sé la prosecuzione dell'attività lavorativa presso l'istituto di vigilanza. Il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio è stato respinto in ragione della natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi, che integra esigenze di celerità idonee a giustificare l'omissione, nonché della conoscenza concreta del procedimento da parte del ricorrente, già destinatario del ritiro cautelare delle armi ai sensi dell'art. 39 TULPS. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La disciplina consente all'autorità di pubblica sicurezza di valutare l'affidabilità del richiedente ai fini del porto e della detenzione di armi, anche in chiave preventiva.
Consente il ritiro cautelativo delle armi quando sussistano esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica; nel caso concreto il precedente ritiro contribuiva anche a escludere la necessità di una nuova comunicazione di avvio.
Rientra nel quadro normativo che attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare rigorosamente l'affidabilità e la buona condotta ai fini del porto d'armi.
La comunicazione di avvio può essere omessa quando la natura precauzionale dei provvedimenti in materia di armi impone esigenze di celerità; la conoscenza concreta del procedimento costituisce ulteriore elemento rilevante.
Il motivo di ricorso fondato sulla sua violazione non è stato accolto, poiché il provvedimento è stato ritenuto legittimo quanto a istruttoria e motivazione.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Il giudice non ha ritenuto applicabile la censura relativa alla revoca per sopravvenienza, poiché il provvedimento in materia di armi è espressione di un potere cautelare e preventivo fondato sulla rivalutazione dell'affidabilità.
È richiamato quale disposizione che esprime il generale divieto di circolare armati, rispetto al quale il porto d'armi costituisce un'eccezione.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di circolare armati e della natura eccezionale delle autorizzazioni in materia di armi.
Massime di principio
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto, ma eccezioni al generale divieto di circolare armati; l'autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto.
- I provvedimenti di divieto di detenzione e di revoca del porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e possono fondarsi anche su fatti indiziari o comportamenti privi di rilevanza penale, purché non meramente immaginari o aleatori e purché la motivazione sia congrua e non irragionevole.
- Il giudizio di pericolo di abuso delle armi può essere formulato secondo un criterio probabilistico, senza necessità di raggiungere il livello di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale; è sufficiente una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza.
- L'archiviazione del procedimento penale, così come la remissione della querela o l'assenza di una condanna, non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente la dimensione storica e comportamentale dei fatti ai fini del giudizio di affidabilità nell'uso delle armi.
- In materia di provvedimenti precauzionali sulle armi, le esigenze di celerità e urgenza possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990; tale omissione è ulteriormente compatibile con la conoscenza concreta del procedimento già acquisita dall'interessato mediante il ritiro cautelare delle armi.
- Nel bilanciamento degli interessi relativo al porto e alla detenzione di armi, la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica prevale sull'interesse privato, purché la misura sia adeguata, motivata e proporzionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →