Cassazione Civile, Ordinanza n. 05411/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, in data 6 giugno 2011, di un ramo d'azienda denominato "commesse lavori pubblici" dalla società originaria a una società poi incorporata nella ricorrente, e dal successivo licenziamento intimato al lavoratore il 28 ottobre 2011. In appello era stato accertato che il rapporto di lavoro doveva proseguire con il cessionario ai sensi dell'art. 2112 c.c., con ripristino del rapporto dalla data del trasferimento e riconoscimento del risarcimento parametrato alle retribuzioni, con detrazione dell'aliunde perceptum; erano state invece respinte le domande di condanna al pagamento di somme. La società in amministrazione straordinaria ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo e il terzo deduce violazione dell'art. 24 l.f. e degli artt. 13 e 53 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo l'improponibilità o improseguibilità davanti al giudice del lavoro delle domande del lavoratore nei confronti dell'impresa in amministrazione straordinaria e l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro sulla domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento; con il secondo deduce violazione dell'art. 2112 c.c., contestando che il lavoratore fosse compreso nel ramo ceduto, anche perché escluso dal contratto di cessione e dagli accordi sindacali, e sostenendo la legittimità dell'esclusione nonostante la disciplina sul trasferimento di ramo d'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che, anche in caso di amministrazione straordinaria del datore di lavoro, il giudice del lavoro conserva la competenza sulle domande di mero accertamento o costitutive, come l'impugnazione del licenziamento e la domanda di reintegrazione/prosecuzione del rapporto; l'improseguibilità opera invece per le sole domande di condanna al pagamento di somme, non oggetto del presente ricorso, e comunque la sentenza impugnata si era già attenuta a tale distinzione. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondato il secondo motivo nella parte in cui sollecitava una rivalutazione di fatto sulla appartenenza del lavoratore al ramo ceduto, ribadendo che, in caso di cessione di ramo d'azienda, il passaggio del rapporto opera automaticamente ex art. 2112 c.c. e incombe sul cedente o cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo trasferito; ha altresì ribadito il principio della necessaria preesistenza del ramo d'azienda, non scalfito dalle modifiche del 2003. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 L.F.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'improponibilità delle domande nei confronti dell'impresa assoggettata a procedura concorsuale; la Corte esclude che imponga il trasferimento della cognizione al foro concorsuale per le domande di mero accertamento o costitutive del lavoratore.
artt. 13 e 53 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamati dalla ricorrente a fondamento dell'eccezione di improponibilità/incompetenza; la Corte li ritiene non ostativi alla cognizione del giudice del lavoro sulle domande non patrimoniali.
la Corte ribadisce che, in caso di trasferimento di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il cessionario; il lavoratore non deve provare la propria inclusione nel ramo ceduto, mentre grava su cedente o cessionario la prova della non appartenenza. Inoltre conferma la necessità della preesistenza del ramo trasferito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la doglianza è stata ritenuta non idonea quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare valutazioni di fatto e di prova non scrutinabili in cassazione.
richiamato per affermare che la cessione individuale del singolo lavoratore non è configurabile se non nelle forme e alle condizioni previste per la cessione del contratto.
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata sulla preesistenza del ramo d'azienda e sui limiti del sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
la Corte afferma che la riforma non ha eliminato il requisito della preesistenza del ramo d'azienda ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c.
Massime di principio
- In caso di amministrazione straordinaria dell'impresa datrice di lavoro, la competenza del giudice del lavoro permane per le domande di mero accertamento o costitutive del rapporto, mentre l'attrazione alla procedura concorsuale riguarda le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, soggette alla regola dell'improseguibilità durante la fase di accertamento concorsuale.
- Nella cessione di ramo d'azienda, il trasferimento del rapporto di lavoro opera automaticamente ex art. 2112 c.c.; il lavoratore non deve provare la propria inclusione nel ramo ceduto, spettando al cedente o al cessionario dimostrare la non appartenenza del dipendente al compendio trasferito.
- La qualificazione della vicenda come trasferimento di ramo d'azienda postula la verifica della preesistenza del ramo quale entità organizzata autonoma prima della cessione; la riforma del 2003 non ha eliminato tale requisito, che resta coerente con il principio di conservazione dell'identità dell'entità trasferita.
- In cassazione non è scrutinabile, sotto la veste della violazione di legge, la contestazione che in realtà investe l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove circa l'appartenenza del lavoratore al ramo ceduto.
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