Cassazione Civile, Ordinanza n. 03832/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di una società. La contribuente aveva contestato l’atto per vizi formali, incluso un vizio di notifica, oltre che per l’infondatezza delle pretese erariali. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto riportato nel ricorso, dichiarandolo inammissibile per carenza di interesse e ritenendo assorbite le ulteriori doglianze. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo di non essere soccombente e quindi di avere interesse a impugnare; con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assorbiti i motivi erariali, mentre la sua difesa in appello si sarebbe limitata a eccezioni e non a domande. La difesa della società resistente e, in parte, quella dell’agente della riscossione evidenziavano però che il ricorso presupponeva una lettura non univoca e incompleta della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile in via pregiudiziale, perché la sentenza della CTR non era stata depositata integralmente: risultavano solo la prima e l’ultima pagina, senza la motivazione completa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il deposito della sentenza in forma incompleta non soddisfa l’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che il contenuto decisionale sia comunque pienamente intelligibile. Nel caso concreto, invece, l’incomprensibilità della motivazione era assoluta e non consentiva di verificare con precisione le ragioni dell’appello e la decisività dei motivi di ricorso. Per tale ragione il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della società controricorrente; le spese nei confronti dell’agente della riscossione sono state compensate per la parziale adesione di quest’ultimo alle difese erariali.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 546/1992
è richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimazione e l’interesse ad impugnare dell’ufficio nel processo tributario
art. 100 c.p.c.
è invocato quale norma sull’interesse ad agire e a impugnare, ritenuto erroneamente escluso dalla CTR
art. 99 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 100 c.p.c. per censurare la decisione di merito
art. 360, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata come parametro del vizio denunciato in cassazione
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone il deposito della sentenza impugnata; il deposito parziale della sola prima e ultima pagina è ritenuto insufficiente e causa improcedibilità
Cass. n. 28713/2024
richiamata per ribadire che il deposito incompleto della sentenza determina improcedibilità quando non consente di conoscere la motivazione
Cass. n. 9873/2025
richiamata per precisare la deroga: l’improcedibilità è esclusa solo se il senso della decisione resta comunque comprensibile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata deve essere integrale e tale da consentire la piena conoscenza della motivazione; il deposito di sole parti meramente estrinseche, come intestazione e dispositivo, non soddisfa l’onere di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- L’improcedibilità per deposito incompleto non opera solo quando, nonostante la lacunosità materiale, il contenuto della decisione sia comunque pienamente intelligibile e consenta di comprendere le ragioni della sentenza e la decisività dei motivi di ricorso.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata non è ricostruibile neppure dagli atti difensivi, il ricorso per cassazione non può essere esaminato nel merito perché viene meno la base testuale necessaria al controllo di legittimità.
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