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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28068/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La lite nasce dall’emissione, da parte del comune, di una fattura per euro 328 relativa a un ruolo idrico 2016-2017 e ai consumi d’acqua dal 31.12.2015 al 14.11.2017, ricevuta dall’utente nel mese di ottobre 2020. L’utente aveva domandato al giudice di pace l’accertamento della prescrizione del credito, domanda accolta in primo grado sul rilievo che, trattandosi di fattura con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, si applicasse la prescrizione biennale introdotta dalla l. 205/2017 e che, comunque, la fattura riguardasse consumi anteriori al periodo ritenuto azionabile. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, l. 205/2017 e dell’art. 11 preleggi: secondo il ricorrente, la norma del 2017 non avrebbe operato retroattivamente sui rapporti anteriori, ma si applicherebbe solo alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, senza incidere sui consumi precedenti, per i quali varrebbe il termine ordinario; ha inoltre sostenuto che la decisione di merito avesse male interpretato la disciplina della prescrizione del credito idrico.

La decisione

La Corte non esamina il merito della questione sulla prescrizione del credito idrico, ma rileva d’ufficio che il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza del giudice di pace presumibilmente pronunciata secondo equità e quindi, in linea di principio, soggetta al solo appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. Poiché il ricorrente non ha specificato e dimostrato che la decisione provenisse da una controversia rientrante nell’eccezione relativa ai contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non viene pronunziata condanna alle spese perché l’intimata non ha svolto difese. È altresì dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità, perché non è stato dedotto e comprovato un elemento decisivo sulla natura del rapporto sottostante.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    "Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia"

    Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità l’appello a motivi limitati è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, con esclusione del ricorso diretto per cassazione nei limiti indicati dalla disciplina richiamata.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    "Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro"

    Il criterio del valore della causa è decisivo per stabilire se la decisione del giudice di pace sia stata resa secondo equità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare l’interpretazione letterale della norma sulla prescrizione biennale del servizio idrico.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina sopravvenuta non possa applicarsi retroattivamente a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È indicato dal ricorrente come disciplina applicabile ai crediti anteriori al 1° gennaio 2020, in alternativa alla nuova prescrizione biennale.

  • art. 1342 c.c.

    La Corte richiede che, per sottrarsi alla regola sull’inammissibilità del ricorso, sia dedotto e provato che il rapporto rientri tra i contratti conclusi mediante moduli o formulari.

  • art. 1, comma 10, l. 205/2017

    La disposizione è letta come norma che introduce la prescrizione biennale per il corrispettivo del servizio idrico e ne limita l’applicazione alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, senza estendere la nuova disciplina ai rapporti anteriori se non nei limiti testuali.

  • art. 1, comma 4, l. 205/2017

    È richiamato quale disposizione che prevede la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la base del rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, quando il valore della causa rientra nella giurisdizione equitativa necessaria, sono impugnabili con il solo appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione diretto è inammissibile, salvo che il caso ricada in una specifica eccezione normativa e ciò sia dedotto e provato dalla parte ricorrente.
  • Per stabilire se una decisione del giudice di pace sia stata resa secondo equità occorre avere riguardo al valore della causa e non al contenuto concreto della pronuncia.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice di pace deve allegare con precisione gli elementi necessari a dimostrare l’ammissibilità del rimedio, inclusa l’eventuale riconducibilità del rapporto alla deroga prevista per i contratti conclusi mediante moduli o formulari.
  • Quando il legislatore collega una nuova disciplina della prescrizione alla scadenza delle fatture, il dato testuale va rispettato: l’individuazione del dies a quo e dell’ambito temporale di applicazione dipende dal tenore della norma, non da una estensione retroattiva non espressa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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