Cassazione Civile, Ordinanza n. 36241/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi per maggiore TARSU dovuta da una società per gli anni 2010-2013. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che un sopralluogo del 2015 avesse sì evidenziato una maggiore superficie occupata, ma senza prova del periodo in cui tale variazione fosse effettivamente riferibile; aveva inoltre valorizzato il fatto che negli anni considerati la contribuente avesse pagato regolarmente la TARSU nella misura richiesta, richiamando affidamento e buona fede. Il soggetto ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 73, sostenendo che la sentenza d’appello aveva trascurato la natura retroattiva degli avvisi emessi ai sensi della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, e aveva invertito l’onere della prova, esonerando la contribuente dalla responsabilità per la mancata rettifica delle superfici iscritte a ruolo; con il secondo ha denunciato violazione della l. n. 449 del 1997, art. 24, comma 38, assumendo che, non essendo gli esiti del sopralluogo del 2011 sfociati in formali provvedimenti di accertamento TARSU, non potevano escludersi sanzioni e interessi, poiché nel 2015 non erano stati corretti precedenti errori di accertamento delle superfici tassabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una duplice ratio decidendi: una di fatto, relativa alla mancanza di prova dell’ascrivibilità temporale delle variazioni di superficie ai periodi d’imposta contestati, e una di diritto, relativa alla definitività dei rapporti tributari e alla tutela dell’affidamento. Poiché il ricorso non ha censurato in modo idoneo la prima ratio con il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre affermato che non vi è stata inversione dell’onere della prova, perché l’amministrazione era onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, inclusa la datazione delle variazioni della superficie imponibile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71, comma 1, e 73
Richiamati come norme violate nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della loro interpretazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata censura della ratio fattuale decisiva.
l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la retroattività degli avvisi di accertamento; la Corte non accoglie la doglianza, rilevando che non è stata attinta la ratio di fatto della sentenza impugnata.
l. n. 449 del 1997, art. 24, comma 38
Invocata per escludere sanzioni e interessi; la Corte non vi aderisce, poiché il ricorso non colpisce la autonoma ratio basata sul difetto di prova della datazione delle variazioni imponibili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per entrambi i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che l’unico modo per censurare l’accertamento in fatto è il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la ricorrente non ha utilizzato correttamente tale parametro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione, se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondare il decisum, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di anche una sola ratio comporta l’inammissibilità del ricorso.
- L’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non può essere contestato in cassazione con la sola deduzione di violazione di legge: occorre il corretto vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
- Nel processo tributario l’Ufficio, quale attore in senso sostanziale, sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, inclusa la base temporale dei presupposti che giustificano il maggiore tributo.
- La mera esistenza di un sopralluogo o di un accertamento successivo non basta a dimostrare la riferibilità delle variazioni imponibili ai periodi d’imposta oggetto di contestazione, se tale collocazione temporale non è provata.
- La valutazione del giudice di merito sulla mancanza di prova della pretesa fiscale non integra, di per sé, un’inversione dell’onere probatorio quando si limita a rilevare l’insufficienza dimostrativa degli elementi offerti dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36126/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36127/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36128/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36131/2022 del 12/12/2022
- ordinanza_civile · 12 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36135/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →