Cassazione Civile, Ordinanza n. 19521/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società appaltante ha impugnato la sentenza d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, l'aveva condannata in solido con l'appaltatrice al pagamento in favore dell'INPS di contributi previdenziali, sanzioni e interessi dovuti per i lavoratori impiegati nell'appalto. La vicenda nasce da un verbale ispettivo relativo a un contratto di appalto tra la società appaltante e una cooperativa, nel quale erano stati individuati i lavoratori utilizzati nell'esecuzione. La Corte d'appello aveva rideterminato gli importi escludendo solo i contributi relativi ai periodi di sospensione per malattia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 per mancata applicazione del termine di decadenza biennale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse all'INPS provare l'effettiva utilizzazione, nell'appalto, dei singoli lavoratori indicati nel verbale; 3) violazione degli artt. 134, 421 e 437 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi sulla pretesa discontinuità dell'attività aziendale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza, per avere la Corte territoriale valorizzato acriticamente il verbale ispettivo senza adeguato riscontro probatorio; 5) violazione dell'art. 13, comma 4, lett. d), d.lgs. 124/2004, per omessa pronuncia sull'asserita mancanza, nel verbale, di alcuni requisiti legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione promossa dagli enti previdenziali, ai quali si applica soltanto la prescrizione. Ha dichiarato inammissibili gli altri quattro motivi, poiché le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o nullità, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti già compiuta dal giudice d'appello; quanto al vizio processuale denunciato, ha rilevato che la doglianza era formulata in modo generico e non rispettava i requisiti richiesti per far valere un error in procedendo. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese in favore delle parti intimate.
Norme richiamate
il termine di decadenza biennale previsto dalla norma si applica solo all'azione del lavoratore contro il responsabile solidale e non all'azione dell'ente previdenziale, soggetta alla sola prescrizione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché dirette alla rivalutazione del merito
la doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, tendeva a sovvertire l'accertamento fattuale del giudice di merito
i poteri istruttori del giudice di merito non sono stati ritenuti violati, poiché la censura mirava a ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto
art. 111 Cost.
richiamato insieme alle norme processuali sulla motivazione e sull'attività istruttoria, senza che la censura sia stata ritenuta fondata
la dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché fondata, in sostanza, su una contestazione del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale
art. 13, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 124/2004
la relativa doglianza è stata ritenuta inconferente o comunque non decisiva ai fini della decisione
richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si estende all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del responsabile solidale dell'appalto, essendo invece applicabile soltanto alla pretesa del lavoratore.
- Quando il ricorso per cassazione, sotto l'apparente veste di violazione di legge o nullità processuale, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, esso è inammissibile perché trasforma impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- La denuncia di error in procedendo richiede una specifica individuazione del fatto processuale dedotto, l'indicazione degli atti rilevanti e l'allegazione della corretta soluzione processuale: una censura generica non consente il controllo di legittimità.
- L'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla platea dei lavoratori impiegati nell'appalto e sulla quantificazione dei contributi dovuti non è sindacabile in cassazione se la critica si risolve nella mera contestazione del convincimento fattuale del giudice.
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