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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26901/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un avviso di iscrizione ipotecaria, insieme alle cartelle prodromiche per tributi erariali, ICI e altri crediti, notificati dall’agente della riscossione. La sentenza di merito era motivata in modo estremamente sintetico, sostanzialmente per relationem rispetto alle difese delle controparti. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e delle norme sull’obbligo di motivazione della sentenza, per carenza assoluta o radicale insufficienza della motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non preceduta dalla notificazione delle cartelle presupposte né da comunicazione preventiva ex art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla necessità del contraddittorio preventivo. Con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2719 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, perché non sarebbe stata provata la preventiva notifica delle cartelle e l’agente della riscossione avrebbe prodotto solo estratti di ruolo e alcune risultanze di notificazione in copia fotostatica, peraltro contestate e disconosciute, e solo per alcune cartelle.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i rilievi preliminari di inammissibilità sollevati dal Comune di Bari e ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha chiarito che l’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 non si applica all’iscrizione ipotecaria, perché questa non è atto dell’espropriazione forzata ma misura riferita a una procedura alternativa; tuttavia ha affermato che anche l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da comunicazione al contribuente e assegnazione di un termine per osservazioni o pagamento, in ossequio al contraddittorio endoprocedimentale. Poiché nel caso concreto non vi era stata alcuna comunicazione preventiva né concessione di termine, la sentenza regionale è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della censura di carenza di motivazione e di lesione del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come norma sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 7 L. 212/2000

    Invocato dalla contribuente per sostenere il difetto di motivazione dell’atto di iscrizione ipotecaria.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    La Corte precisa che non si applica all’iscrizione ipotecaria, perché riguarda l’intimazione necessaria per l’espropriazione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    Norma che disciplina l’iscrizione ipotecaria; la Corte ne ribadisce la natura non espropriativa e, al contempo, la necessità del previo contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per contestare l’efficacia probatoria di copie fotostatiche di documenti notificatori disconosciuti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per escludere che la preclusione da doppia conforme impedisse l’esame dei motivi di diritto, fermo il limite sui soli vizi motivazionali ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato per distinguere tra censure di violazione di legge e censure di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamati nel principio delle Sezioni Unite a sostegno del diritto al contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 non è atto dell’espropriazione forzata, ma misura afferente a una procedura alternativa; perciò non richiede l’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973.
  • Prima dell’iscrizione ipotecaria l’agente della riscossione deve comunque comunicare al contribuente l’avvio del procedimento e concedere un termine per osservazioni o pagamento; l’omissione del contraddittorio endoprocedimentale determina la nullità dell’iscrizione.
  • Quando il contribuente deduce la nullità dell’ipoteca per mancato contraddittorio, il giudice deve qualificare correttamente la doglianza e applicare la disciplina pertinente, anche se è stata formalmente richiamata una norma in concreto non applicabile.
  • In presenza di una sentenza di merito motivata in modo meramente adesivo o per relationem, la doglianza sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sul diritto di difesa è scrutinabile in cassazione, purché la censura sia ancorata ai passaggi decisori effettivamente impugnati.
  • Se la questione di diritto è definita e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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