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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31642/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda che aveva trasferito alcuni rapporti di lavoro a una società cessionaria. Una lavoratrice aveva ottenuto in altro giudizio la declaratoria di nullità/inefficacia della cessione e l'ordine di ripristino del rapporto con la società cedente, senza che in quella sede fosse stata pronunciata la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. Successivamente la lavoratrice aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per somme dovute a titolo di retribuzioni dal momento in cui la società cedente non aveva riamesso in servizio la dipendente. La società aveva proposto opposizione e poi appello, sostenendo che il credito non fosse retributivo ma risarcitorio, che la messa in mora non fosse valida mentre il rapporto di fatto era in corso con il cessionario, che il pagamento/adempimento del terzo da parte del cessionario dovesse avere effetti liberatori e che dovessero essere detratti i periodi di sospensione del rapporto e le prestazioni indennitarie percepite. In cassazione la società ha articolato sei motivi: violazione delle norme sulla mora del creditore e sulla prestazione lavorativa, errata qualificazione del credito come retributivo, errata esclusione dell'adempimento del terzo e dei meccanismi di detrazione di quanto percepito aliunde, oltre a contestazioni specifiche sui periodi di malattia, infortunio e cassa integrazione e sull'idoneità della costituzione in mora.

La decisione

La Corte ha ritenuto i motivi connessi e li ha esaminati congiuntamente, richiamando la giurisprudenza consolidata formatasi a partire dalle Sezioni Unite n. 2990/2018 e dalle successive ordinanze della sezione lavoro. Ha affermato che, nel caso di accertata illegittimità o inefficacia della cessione di ramo d'azienda e di omesso ripristino del rapporto da parte del cedente dopo la sentenza, il credito del lavoratore ha natura retributiva e non risarcitoria; conseguentemente non operano né l'aliunde perceptum né la compensatio lucri cum damno, la prestazione resa al cessionario non elimina la validità dell'offerta al cedente, e non è configurabile un adempimento del terzo con effetti liberatori fuori dalle specifiche ipotesi normative richiamate dalla società. La Corte ha inoltre escluso che le vicende sospensive del rapporto di fatto con il cessionario possano incidere sul rapporto de iure con la cedente, richiamando il principio per cui, quando il creditore è in mora, il rischio dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore resta a suo carico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    disciplinando la mora del creditore, è stato richiamato come base del rifiuto della prestazione e delle conseguenze economiche a carico del datore di lavoro che non ripristini il rapporto

  • art. 1207 c.c.

    il comma 1 è stato richiamato per affermare che, quando il creditore è in mora, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore resta a suo carico

  • art. 1208 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in modo non accolto; la Corte ha escluso che fosse dimostrata una radicale impossibilità della lavoratrice di rendere la prestazione al momento della costituzione in mora

  • art. 1217 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla mora del creditore come quadro normativo della vicenda

  • art. 1218 c.c.

    menzionato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale e nel quadro dell'inadempimento, ma non accolto come base della tesi difensiva

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla pretesa natura risarcitoria del credito

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ottenere la riduzione del credito per le utilità percepite altrove, tesi disattesa

  • art. 1180 c.c.

    esclusa l'applicabilità dell'adempimento del terzo con effetti liberatori per la cedente nel contesto della cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima

  • art. 2036 c.c.

    invocato dalla ricorrente nel quadro della pretesa rilevanza dei pagamenti effettuati dal cessionario, senza accoglimento

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la natura retributiva del credito, ma la Corte ha confermato l'impostazione opposta

  • art. 2099 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di qualificare diversamente l'obbligazione, senza accoglimento

  • art. 2105 c.c.

    citato dalla ricorrente nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 2112 c.c.

    norma centrale nel contesto della cessione di ramo d'azienda; la Corte ha trattato le conseguenze dell'illegittimità della cessione e del mancato ripristino del rapporto con il cedente

  • art. 2110 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alle sospensioni del rapporto per malattia, infortunio e cassa integrazione, ma ritenuto non incidente sul rapporto de iure col cedente

  • art. 2043 c.c.

    menzionato nel motivo di ricorso e nella questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha escluso la qualificazione risarcitoria

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    ritenuto non applicabile alla fattispecie di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, perché riferito ad ambiti diversi

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente come norma sull'adempimento del terzo/pseudo-appalto, ma escluso dal perimetro della vicenda

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003

    citato dalla Corte come disposizione di ambito specifico e non estensibile al caso trattato

  • art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015

    richiamato come norma di ambito precipuo, non applicabile alla nullità o inefficacia della cessione di ramo d'azienda

  • art. 374 c.p.c.

    richiamato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite, in assenza di una questione di massima di particolare importanza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    menzionato per dare continuità alla giurisprudenza recente richiamata dalla Corte

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 3 Cost.

    richiamato nelle censure di incostituzionalità e nella motivazione sull'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalle parti sul tema della natura retributiva del credito e della tutela della prestazione lavorativa

  • art. 41 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contestare l'orientamento giurisprudenziale sulla retribuzione dovuta

Massime di principio

  • In caso di dichiarata illegittimità o inefficacia della cessione di ramo d'azienda, il mancato ripristino del rapporto da parte del cedente, dopo la costituzione in mora del lavoratore e l'accertamento giudiziale, comporta un'obbligazione avente natura retributiva e non risarcitoria.
  • Quando il credito del lavoratore è qualificato come retributivo per effetto della mora del creditore, non operano i criteri di detrazione dell'aliunde perceptum o della compensatio lucri cum damno rispetto alle somme percepite dal lavoratore dal cessionario o da altri enti per il medesimo periodo.
  • La prestazione lavorativa resa al cessionario di fatto non elimina né rende inefficace l'offerta della prestazione al cedente, se il rapporto giuridico con quest'ultimo è stato accertato come perdurante e la mancata riammissione dipende dal datore di lavoro.
  • Le vicende sospensive o estintive del rapporto di fatto instaurato con il cessionario non incidono sul rapporto de iure con il cedente quando la funzionalità di quest'ultimo non sia stata ripristinata per scelta del datore di lavoro.
  • Le norme speciali sull'adempimento del terzo e sulla responsabilità nell'appalto illecito non sono estensibili, salvo espressa previsione, alla diversa ipotesi della cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla o inefficace.
  • In tema di mora del creditore nel rapporto di lavoro, l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore resta a carico del creditore moroso secondo la regola generale codicistica.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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