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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 09785/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contestò, con avviso di accertamento relativo all'anno 2004, la deducibilità integrale di una commissione (fee) pagata da Sada Cavi in relazione a un contratto di stock lending stipulato con D.F.D. Czech s.r.o. (lender). La Sada Cavi aveva ricevuto il diritto all'incasso dei dividendi delle azioni Basquiat e dedotto fiscalmente la commissione versata alla D.F.D., nonché escluso dal reddito il 95% dei dividendi ai sensi dell'art. 89 T.U.I.R.; l'Ufficio disconobbe la deducibilità della commissione e il credito d'imposta estero. In sede giurisdizionale la controversia ha riguardato sia profili sostanziali (se lo stock lending debba essere fiscalmente qualificato come operazione assimilabile all'usufrutto di azioni e quindi la fee sia indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8, T.U.I.R., nonché se il contratto fosse nullo o in frode alla legge) sia profili procedurali (presunta carenza del contraddittorio procedimentale ex art. 37-bis DPR 600/1973 e mancata valutazione/visibilità delle osservazioni rese nel PVC ex art. 12 l. 212/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Sada Cavi e confermato la decisione dei giudici di merito, disponendo la condanna della società al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito) e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002. In motivazione la Corte ha ritenuto che, sotto il profilo tributario, l'operazione di stock lending che attribuisce al mutuatario il diritto di incassare i dividendi dietro pagamento di una commissione realizza, sostanzialmente, lo stesso fenomeno economico dell'usufrutto su azioni: pertanto la commissione è indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8, T.U.I.R., quando le partecipazioni fruttino utili esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 89 T.U.I.R. La Corte ha altresì ritenuto infondati i rilievi procedurali: la mancata esplicitazione analitica nel provvedimento dell'apprezzamento delle osservazioni al PVC non invalida l'atto e l'art. 37-bis (obbligo di contraddittorio endoprocedimentale) non era applicabile alla fattispecie, trattandosi di evasione e non di un'operazione di elusione soggetta a quella procedura.

Norme richiamate

  • art. 109 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986), comma 8

    in deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89

    La Corte ha interpretato il comma 8 come riferibile anche agli 'altri diritti analoghi', considerando la fee dello stock lending analoga al costo per acquisto dell'usufrutto: quindi la commissione è indeducibile quando i dividendi sottostanti sono esclusi da imposta ai sensi dell'art. 89.

  • art. 89 T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)

    norma che disciplina l'esclusione da imposizione parziale dei dividendi (nella fattispecie era rilevata l'esclusione del 95%)

    I dividendi oggetto dell'operazione erano, nei limiti previsti, esclusi da imposizione; la presenza di utili esclusi rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 109, comma 8, con conseguente indeducibilità della commissione.

  • art. 37-bis DPR 600/1973

    disposizione procedurale sul contraddittorio endoprocedimentale in ipotesi di operazioni elusive

    La Corte ha ritenuto che l'art. 37-bis non fosse applicabile: l'operazione è stata qualificata come evasione (sostanziale indeducibilità), non come elusione soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto da tale articolo.

  • art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), comma 7

    obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente al PVC

    La Corte ha ribadito che l'Amministrazione deve valutare le osservazioni ma non è tenuta a esplicitare analiticamente nell'atto impositivo ogni passaggio valutativo; la mancata ripetizione testuale non determina nullità dell'avviso.

  • art. 7 legge 212/2000, art. 42 DPR 600/1973, art. 3 legge 241/1990

    norme richiamate con riferimento a principi di trasparenza amministrativa e motivazione degli atti

    I rilievi procedurali fondati su presunta motivazione plurima o contraddittoria non hanno portato alla riforma dell'atto, in considerazione della sufficienza della motivazione sostanziale e della correttezza dell'inquadramento normativo applicato dalla Corte.

  • artt. 1325, 1343, 1344, 1345 c.c. (e altri artt. del codice civile richiamati)

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità o l'annullabilità dei contratti

    La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini tributari, i profili di nullità civilistica evocati dalla contribuente: la questione centrale è fiscale (indeducibilità della commissione) e non l'inesistenza del contratto civilistico.

  • art. 13 DPR 115/2002

    norma sui contributi unificati e relative maggiorazioni

    La sentenza registra l'obbligo per la ricorrente, in caso di soccombenza, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di un contratto di stock lending che attribuisce al mutuatorio il diritto di incassare i dividendi dietro pagamento di una commissione, l'operazione va fiscalmente valutata come sostanzialmente equivalente all'usufrutto di azioni: la commissione è indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 8, T.U.I.R., se i dividendi sottostanti sono esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 89.
  • La qualificazione civilistica (eventuale nullità o inesistenza del contratto) non determina automaticamente l'accoglimento della deducibilità fiscale: il giudice fiscale valuta il fenomeno economico e applica le norme tributarie anche se il contratto civilmente valido o invalido è alternativa non decisiva rispetto alla ricaduta fiscale.
  • Le contestazioni procedurali basate sulla mancata esplicitazione analitica delle osservazioni rese nel PVC non comportano di per sé la nullità dell'avviso di accertamento: l'Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni, ma non a trascrivere ogni passaggio argomentativo nell'atto impositivo.
  • L'obbligo di contraddittorio previsto dall'art. 37-bis DPR 600/1973 si applica alle operazioni ritenute elusive; quando l'Amministrazione qualifica l'operazione come evasione (riqualificazione sostanziale che porta alla indeducibilità del costo), la procedura del contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente richiesta.
  • Chi impugna una decisione di appello adducendo omissione di un fatto decisivo deve indicare e dimostrare differenze specifiche tra i fatti ritenuti dal giudice di primo grado e quelli ritenuti dal giudice d'appello; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Per operazioni internazionali (fee pagate a soggetti esteri) la deducibilità non dipende dal regime fiscale del beneficiario estero ma dalla natura economica dell'operazione e dall'applicazione delle norme del T.U.I.R.; il disconoscimento del credito d'imposta estero non muta il corretto inquadramento sostanziale dell'operazione.

Testo integrale

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