Cassazione Penale, Sentenza n. 16672/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania con plurime censure: in via principale contestano l'esistenza e la prova dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) facente capo ad Antonino Linguanti; contestano la fondatezza delle condanne per estorsione aggravata (capo E) e per detenzione/porto di armi e munizioni aggravati (capo M) imputate a Fabio Antonino, ritenendo che la condanna si fondi esclusivamente o in prevalenza sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Sebastiano Troia prive di riscontri; Floridia deduce vizi analoghi in ordine al 416-bis, alla partecipazione a episodi di estorsione (capo D), ai reati in materia di stupefacenti (capi N e N1), all'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 d.l. 152/1991), alla recidiva e al calcolo della prescrizione e della pena (artt. 56, 63, 81, 99, 133 c.p. e norme procedurali); Battaglia censura l'esistenza dell'associazione e la sua partecipazione, richiamando anche contrasti con altra pronuncia di merito. In sintesi: si mette in discussione l'attendibilità/sufficienza delle dichiarazioni di collaboratori e la congruità della motivazione e della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi e delle censure, confermando la fondatezza, nel complesso, della ricostruzione svolta dalla Corte d'appello in ordine all'esistenza dell'associazione capeggiata da Antonino Linguanti e alla partecipazione di Floridia e Battaglia. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso di Fabio Antonino: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adottato valutazioni contraddittorie e che, una volta espunte le parti delle dichiarazioni del collaboratore che riguardano direttamente la partecipazione di Fabio Antonino, il restante compendio probatorio non sia idoneo a sostenere la condanna per il capo E (estorsione aggravata) e, conseguentemente, per il capo M (detenzione/porto di armi e munizioni aggravato). Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio le condanne relative ai capi E e M in relazione a Fabio Antonino. Per il resto (condanne per 416-bis e per reati in materia di stupefacenti e altre imputazioni relative a Floridia e Battaglia) il ricorso è stato respinto e le condanne confermate; sono state inoltre respinte le doglianze sulla prescrizione, sul calcolo della pena e sulla recidiva quando adeguatamente motivate dal giudice di merito.
Norme richiamate
La Corte conferma che per il reato associativo è essenziale l'accordo associativo stabile; tuttavia è sufficiente anche una organizzazione minima e una compagine fluida se vi è prova dell'accordo durevole e della capacità intimidatoria. Si valorizzano anche elementi sintomatici quali modalità di azione cruente e ripetute per dimostrare la forza intimidatrice.
art. 7 d.l. n. 152/1991 (aggravante di mafia)
L'aggravante è applicabile quando la condotta (es. estorsione) è posta in essere dall'agente in veste di affiliato o comunque per agevolare il sodalizio; la Corte ritiene provata l'applicabilità laddove l'atto intimidatorio rientri nella politica criminale del gruppo.
artt. 629 commi 1 e 2 cod. pen.
artt. 629, commi 1 e 2 c.p.
Riferiti ai reati di estorsione e tentata estorsione; la Corte valuta la prova sulla base delle dichiarazioni e dei riscontri investigativi specifici.
artt. 10, 12, 14 legge n. 497/1974
artt. 10, 12 e 14 l. n. 497/1974
Norme relative a detenzione e porto di armi e munizioni; la condanna è stata ritenuta dipendente, in parte, dalla prova dell'uso intimidatorio delle munizioni nell'estorsione.
art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sulla detenzione e traffico di stupefacenti; la Corte ritiene provata la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico sulla base di dichiarazioni, intercettazioni e riscontri.
art. 161 c.p. e art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 161 c.p.; art. 51, comma 3-bis, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte richiama la disciplina sulla ricomputazione dei termini di prescrizione per reati previsti da normativa speciale e conferma che, se la recidiva è espressamente riconosciuta, il relativo aumento può essere considerato nel computo dei termini prescrizionali.
art. 56 e 133 cod. pen. (tentativo e determinazione della pena)
La Corte ribadisce che la determinazione della pena per il reato tentato può essere effettuata con metodo diretto o bifasico, purché la scelta sia adeguatamente motivata.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte valuta l'eventuale continuazione tra reati sulla base degli elementi di fatto e del principio di unitarietà del disegno criminoso; l'omessa pronuncia sulla continuazione deve essere specificamente dedotta e dimostrata nel fascicolo di merito per essere esaminabile in cassazione.
La recidiva reiterata specifica può essere riconosciuta e motivata dal giudice di merito indipendentemente dalla sola presenza di precedenti; solo se espressamente riconosciuta può influire sul calcolo della pena e della prescrizione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare una condanna se ritenute attendibili nella loro globalità e se corredate da riscontri oggettivi (intercettazioni, dichiarazioni delle persone offese, altre acquisizioni).
- La valutazione dell'attendibilità del collaboratore è frazionabile: parti del racconto possono essere ritenute inattendibili senza escludere automaticamente l'utilizzabilità di altri passi del medesimo racconto se autonome e riscontrate.
- Per il reato associativo (416-bis) non è richiesta una struttura ampia o una cassa comune: può essere sufficiente anche un'organizzazione minima purché provi l'accordo durevole e la capacità intimidatoria del gruppo.
- Quando la condanna per un reato (es. estorsione) si fonda in via esclusiva su elementi che poi vengono ritenuti non utilizzabili, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio se il materiale probatorio residuo è insufficiente e non è ipotizzabile un diverso esito in un nuovo giudizio.
- Il calcolo della prescrizione e l'incremento della pena per recidiva devono essere motivati: se la recidiva è espressamente riconosciuta dal giudice di merito, il relativo aumento può essere preso in considerazione anche ai fini del computo dei termini prescrizionali.
- L'omessa pronuncia su richieste processuali (es. riconoscimento della continuazione) non è esaminabile in cassazione se il ricorrente non indica con precisione gli atti nel fascicolo di merito che dimostrano l'avvenuta proposta della richiesta.
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