Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su quattro motivi: 1) censura sull'istruttoria e sulla valutazione delle prove rispetto al capo 1 (detenzione e cessione di cocaina), con rilievo di presunte incongruenze nella ricostruzione (menzione di tre cessioni anziche due) e insufficiente riscontro delle dichiarazioni del propalante e dei riscontri telematici; 2) censura sulla qualificazione e motivazione del reato relativo al capo 2 (tentata estorsione in concorso), ritenendo non descritta la condotta e non provato l'influsso delle minacce sulla restituzione dell'auto; 3) petizione per applicazione del reato continuato con fatti coperti da precedenti sentenze irrevocabili, deducendo che la richiesta di continuazione era tempestivamente proposta in appello anche con riferimento a sentenza divenuta definitiva dopo il termine per impugnare; 4) omessa risposta della Corte d'appello a due motivi di appello: a) richiesta di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. rispetto alla recidiva e richiesta di esclusione della recidiva; b) censura sulla sussistenza dell'aggravante 'piu persone riunite'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (e quindi ha confermato, per quei profili, la valutazione di responsabilita' resa dalla Corte territoriale) ritenendoli infondati o non confrontati integralmente con la motivazione impugnata. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata e disposto rinvio per nuovo esame limitatamente all'applicabilita' della disciplina della continuazione (reato continuato) e alla valutazione delle circostanze aggravanti contestate (recidiva e piu persone riunite) nonche' al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti. Per il resto il ricorso e' stato rigettato e la condanna sulla responsabilita' e' dichiarata irrevocabile. La Corte ha inoltre rinviato la regolamentazione delle spese al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma principale in materia di stupefacenti cui sono ricondotti i fatti di detenzione e cessione; la Corte ha confermato che le cessioni contestate rientrano nella fattispecie usando i riscontri probatori indipendenti per confermare la chiamata in correita'.
artt. 192 e 197-bis c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione ai limiti della valutazione probatoria; la Corte di legittimita' ricorda pero che i riscontri possono consistere in qualsiasi elemento probatorio indipendente e che non e' richiesta una prova autosufficiente.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficiente motivazione); la Corte ha valutato quali profili fossero sussistenti o manifestamente infondati.
art. 629 cod. pen.
Disposizione sull'estorsione; la Corte ha richiamato il principio per cui la minaccia finalizzata a ottenere il pagamento di un debito per stupefacenti integra il reato di estorsione.
art. 56 cod. pen.
Regola sulla tentata unita' al reato consumato; la Corte di merito ha riqualificato il fatto al capo 2 ai sensi dell'art. 56 perche' non si era consumato l'evento estorsivo.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante invocata dall'imputato; la Corte di cassazione ha richiamato la necessita' di un espresso giudizio di bilanciamento tra tale attenuante e la recidiva, non limitandosi alla sola verifica della presenza di precedenti.
art. 81 cod. pen., comma 2
Richiamato in materia di concorso e parameteri sanzionatori (cornice per la determinazione della pena in presenza di concorso di circostanze); la Corte ha disposto che sul bilanciamento delle circostanze deve essere dato espresso e compiuto motivo.
art. 585, comma 4 c.p.p.
Norma relativa ai motivi nuovi in appello; la Corte ha enunciato che la richiesta di continuazione riferita a sentenza divenuta definitiva dopo il termine di impugnazione puo' essere ammessa se proposta come motivo nuovo, accompagnata dall'allegazione delle sentenze definitive rilevanti, lasciando comunque al giudice d'appello l'onere di decidere (anche acquisendo d'ufficio gli atti indicati).
art. 624, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'irrevocabilita' del giudizio di responsabilita' per le parti della sentenza non annullate; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilita' delle statuizioni di colpevolezza residue.
Massime di principio
- La chiamata in correita' o le dichiarazioni del propalante possono essere riscontrate da qualsiasi elemento probatorio indipendente (documenti, audio, sms, chat), non necessariamente da una prova autonoma e 'autosufficiente'; il riscontro deve pero' avere valenza individualizzante rispetto all'imputato.
- La motivazione di merito puo' contenere una valutazione piu' grave dei fatti rispetto alla rubrica di imputazione senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non cambi il dispositivo afflittivo a danno dell'imputato; cioe' il divieto riguarda il dispositivo piu che la motivazione.
- La richiesta di applicazione del reato continuato in appello e' ammissibile anche con riferimento a sentenze divenute definitive dopo la scadenza del termine di impugnazione, ma deve essere proposta come motivo nuovo (art. 585 c.p.p.) e corredata dell'allegazione delle sentenze definitive rilevanti; il giudice d'appello deve decidere sulla richiesta e puo' acquisire d'ufficio gli atti necessari.
- Se la Corte territoriale omette di motivare espressamente su specifiche doglianze di appello (es. prevalenza di un'attenuante sulla recidiva o la sussistenza di un'aggravante 'piu persone riunite'), la Cassazione puo' annullare per carenza di motivazione e rinviare il giudizio per ulteriore esame.
- La minaccia finalizzata all'ottenimento del pagamento di un debito per stupefacenti integra il reato di estorsione o il tentativo di estorsione, poiche' la pretesa non e' tutelabile dall'ordinamento; quindi i fatti attinenti a recupero di crediti da traffico di droga possono avere rilevanza estorsiva.
- Nel giudizio di bilanciamento fra attenuanti e aggravanti (es. art. 62 n.4 vs recidiva), il giudice deve operare una valutazione motivata sulla maggiore o minore prevalenza, non limitandosi a constatare la mera esistenza dei precedenti penali.
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