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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la mancanza di motivazione del Tribunale del riesame nell'aver annullato, salvo la riduzione del sequestro per equivalente a fini di confisca, le rimanenti statuizioni del decreto di sequestro preventivo senza motivare specificamente in ordine al sequestro impeditivo (preventivo) del deposito di stoccaggio di prodotti energetici riconducibile alla Sambito S.r.l.. In particolare il provvedimento impugnato aveva ridotto la quota sequestrabile per equivalente in applicazione del principio delle Sezioni Unite del 26/09/2024 ma aveva omesso di spiegare le ragioni dell'annullamento del sequestro impeditivo nonostante avesse confermato la gravità indiziaria e il periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alla parte con cui era stato annullato il sequestro del deposito di stoccaggio di prodotti energetici della società Sambito S.r.l., rinviando la questione al Tribunale del riesame di Catania per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di nullità della notificazione sollevata dalla difesa, ritenendo regolare la successiva fissazione e comunicazione dell'udienza al difensore.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 2)

    sequestro per equivalente in vista della confisca

    Usato come titolo giuridico per disporre il sequestro fino alla concorrenza del profitto del reato; il Tribunale del riesame ha ridotto l'importo secondo il principio che la confisca riguarda il concreto arricchimento del singolo concorrente

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 1)

    sequestro impeditivo (preventivo)

    Preso a fondamento del sequestro del deposito di stoccaggio al fine di impedire la rinnovata commissione dei reati e la dispersione di beni strumentali; la Corte ha ritenuto che l'annullamento di tale misura richiedesse motivazione specifica

  • Sezioni Unite della Cassazione, 26/09/2024

    principio sul divieto di solidarietà passiva e sulla confisca limitata al concreto arricchimento del singolo concorrente

    Il Tribunale del riesame ha applicato questo principio riducendo la somma sequestrabile al singolo, ma la Corte ha rilevato che l'applicazione del principio non esimeva dal motivare separatamente l'annullamento del sequestro impeditivo

  • art. 610 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al destinatario dell'avviso di udienza (difensore); la Corte ha ritenuto regolare la comunicazione eseguita al difensore in data 29 gennaio 2025

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamata come base normativa per la memoria difensiva depositata dall'avvocato, senza però incidere sull'esito del ricorso principale

  • art. 40 L. 504/1995 e art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norme sostanziali richiamate dal GIP per descrivere i reati (eversione delle accise e violazioni fiscali) e giustificare il pericolo di reiterazione connesso alla disponibilità del deposito

Massime di principio

  • Quando un provvedimento cautelare è composto da più misure (es. sequestro per equivalente e sequestro impeditivo), il giudice che riesamina o annulla parti del provvedimento deve motivare separatamente ciascuna statuizione: l'annullamento di una misura non può essere deciso senza specifica valutazione e motivazione delle condizioni che la giustificavano (gravità indiziaria, periculum in mora).
  • L'applicazione del principio che limita la confisca al concreto arricchimento del singolo (vietando la solidarietà passiva) incide sulla quantificazione del sequestro per equivalente, ma non esonera il giudice dall'analisi e dalla motivazione circa misure diverse e autonome come il sequestro impeditivo sui beni strumentali o sui depositi.
  • In presenza di sospetto di reiterazione del reato e di pericolo di dispersione o rinnovata utilizzazione di beni strumentali, il sequestro impeditivo del luogo/ deposito può essere giustificato e richiede una motivazione che illustri i concreti rischi per l'ordine pubblico e per la tracciabilità del prodotto.
  • Le questioni processuali relative alla regolarità delle notifiche/avvisi possono essere sanate ove venga dato nuovo avviso valido al difensore; l'assenza originaria di comunicazione non comporta automaticamente nullità se la successiva procedura è conforme alle norme (art. 610 c.5 c.p.p.).
  • Se il giudice di merito omette di motivare un'annullamento di una misura cautelare o lo fa in modo generico, la parte ricorrente può ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice competente.

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