Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione del sequestro preventivo di un motoveicolo (Yamaha T‑Max) e di una somma di denaro pari a euro 44.960,00; il ricorrente sosteneva che i beni fossero di sua proprietà e non del padre (Giovanni Fazio) e che il denaro derivasse da proventi d'impresa in regime forfettario e da regalìe per la nascita del figlio; contestazione anche sulla presunta omissione dell'onere di allegazione relativo alla tenuta dei registri contabili
La decisione
la Corte ha dichiarato i primi due motivi manifestamente infondati e ha confermato la decisione del Tribunale cautelare di rigettare l'istanza di dissequestro: il Tribunale aveva valorizzato la titolarità formale del mezzo in capo al padre e la disponibilità del mezzo da parte del ricorrente (ritiro all'acquisto e utilizzi concreti), nonché la disponibilità delle chiavi del garage da parte del padre; quanto al denaro, il Tribunale ha ritenuto rilevanti la disponibilità delle chiavi dell'immobile dove le banconote erano occultate, la modalità di confezionamento (mazzette in plastica, trolley occultato) indicativa di provenienza illecita e l'inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dal ricorrente (proventi in contanti e regalìe), richiamando inoltre l'assenza della documentazione che il ricorrente avrebbe dovuto allegare in base al regime fiscale adottato
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
richiamato per ricordare che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
norma invocata dal ricorrente come motivo di impugnazione in cassazione (violazione di legge), esaminata dalla Corte ma ritenuta non fondante
art. 321 cod. proc. pen.
richiamato in relazione agli oneri di allegazione e alla disciplina del procedimento cautelare; il ricorrente contestava l'onere probatorio a suo carico, ma la Corte ha ritenuto non sussistente l'eccezione
art. 240 cod. pen.
citato nel ricorso in relazione alle questioni sostanziali connesse all'allegazione; la Corte non ha ritenuto la censura decisiva ai fini dell'annullamento del sequestro
art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 (legge di stabilità)
richiamata nella parte in cui disciplina il regime forfettario; la difesa sosteneva l'esonero dagli obblighi contabili, ma il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente doveva comunque allegare evidenze utili (es. registrazioni degli introiti in contanti) e che l'assenza di tali registri era rilevante
art. 1, comma 59, legge n. 190/2014
richiamata dalla difesa per sostenere l'esonero dagli obblighi IVA e contabili; la Corte osserva però che il regime forfettario non esclude la necessità di fornire documentazione idonea a giustificare consistenti giacenze di denaro
d.P.R. n. 633/1972
richiamato come riferimento alle obbligazioni contabili e dichiarative dalle quali il regime forfettario può esonerare; tuttavia, la mancanza di idonea documentazione è stata comunque considerata significativa
Massime di principio
- La titolarità formale dei beni e la disponibilità materiale (chiavi, uso abituale, ritiro al momento dell'acquisto) sono elementi che possono legittimare il sequestro preventivo anche quando la proprietà effettiva sia contestata: chi dimostra disponibilità concreta difficilmente scinde la propria posizione dalla titolarità formale agli occhi del giudice cautelare
- La sola affermazione di provenienza lecita del denaro (proventi d'impresa in contanti, regalìe) non basta: il giudice richiede coerenza temporale e documentale (registri, ricevute, movimentazioni) per ritenere credibile l'origine lecita
- Il regime forfettario offre semplificazioni fiscali, ma non esonera l'interessato dall'onere di allegare prove concrete dell'origine di consistenti somme liquide quando queste sono oggetto di sequestri; l'assenza di documentazione aggravante può essere interpretata a sfavore dell'indagato
- La modalità di custodia e occultamento del denaro (confezionamento in mazzette, trolley occultato) è un indice valutabile di possibile provenienza illecita e il giudice può considerarlo ai fini del fumus commissi delicti
- In sede di impugnazione delle misure cautelari reali la valutazione della motivazione del giudice di merito è strettamente controllata: la Cassazione interviene solo per vizi di legge o per motivazioni del tutto carenti o apparenti; pertanto, per ottenere riesame favorevole è fondamentale far emergere errori giuridici o lacune argomentative chiarissime
- Per contrastare con efficacia un sequestro preventivo è strategico documentare la titolarità esclusiva, la continua disponibilità reale, e fornire elementi probatori tempestivi e convincenti sull'origine lecita dei beni (es. registri, contratti, bonifici, testimoni)
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