Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa corte ha accolto il primo motivo rilevando la palese carenza motivazionale: l'ordinanza impugnata ha ignorato la istanza di restituzione proposta da Paparatto Roberta e ha motivato unicamente sulla posizione di Paparatto Salvatore. Per tale ragione la corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Vallo della Lucania per nuovo esame. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha chiesto, in qualità di terzo interessato, il dissequestro e la restituzione di vari beni (tra cui euro 147.564,06 su conto corrente intestato a lei) sequestrati con decreto del 10/11/2020 nell'ambito del procedimento n.330/2019. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'istanza motivando esclusivamente con riferimento alla posizione di Paparatto Salvatore: quest'ultimo era stato condannato in un distinto procedimento (Tribunale di Busto Arsizio) con confisca disposta ed in corso di esecuzione, sicché il giudice ha ritenuto non certa la non attinenza dei beni richiesti alla esecuzione della confisca. Il provvedimento, però, non ha esaminato né motivato specificamente la posizione della terza interessata Roberta. Con il ricorso si denunciava (i) vizio di motivazione per mancata valutazione della posizione del terzo, (ii) violazione del principio di responsabilità penale personale (art.27 Cost.) e conseguente illegittimità di estendere effetti di confisca a terzi, (iii) errata applicazione dell'art.321 c.p.p. (fumus commissi delicti) e (iv) contraddittorietà per mancato esame di atti relativi all'archiviazione di altri procedimenti che dimostrerebbero l'inattinenza dei beni.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo dell'istanza di restituzione/dissequestro proposta dai terzi interessati; la ricorrente aveva agito ex art.676 c.p.p.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per sostenere che il sequestro preventivo richiede il fumus commissi delicti riferito al reato specifico del procedimento; il ricorso denunciava l'erronea estensione del sequestro a fatti/procedure diversi rispetto al presupposto dell'art.321
art. 27 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per affermare il principio di responsabilità penale personale: la confisca qualificata come pena non può essere estesa a soggetti diversi dall'autore del fatto senza le garanzie costituzionali
art. 606, comma 1, lett. b, c, e cod. proc. pen.
Richiamati come motivi di cassazione (inosservanza/erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione). Il Collegio ha ritenuto fondato il vizio di motivazione (lett. e) e ha annullato l'ordinanza assorbendo gli altri motivi
decreto-legge n.137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato solo in relazione alle conclusionìni del Procuratore generale; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente e distintamente in relazione alle istanze di restituzione proposte da terzi interessati: l'omissione di un esame motivato della posizione del terzo integra vizio di motivazione e può portare all'annullamento e rinvio.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede un concreto e specifico collegamento (fumus commissi delicti) tra i beni sequestrati e il reato o l'indagato cui il provvedimento si riferisce; non è corretto estendere automaticamente la valutazione relativa a un indagato ad un terzo senza prove di attinenza.
- La presenza di una condanna e di una confisca in altro procedimento non è di per sé sufficiente a impedire la restituzione a un terzo: occorre documentare in modo certo che i beni richiesti siano effettivamente stati o saranno attinti dall'esecuzione della confisca.
- Il principio di responsabilità penale personale (art.27 Cost.) tutela i terzi non imputati: eventuali misure reali nei confronti di terzi richiedono motivazioni adeguate e prova del nesso con il reato.
- Se emergono atti di archiviazione o provvedimenti che escludono l'attinenza dei beni alla confisca in altri procedimenti, il giudice dell'esecuzione deve valutarli e motivare la decisione; la mancata considerazione di tali atti può essere censurata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16532/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16576/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →