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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12440/2020 del 24/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La lavoratrice aveva convenuto la società davanti al Tribunale di Rimini chiedendo differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, il risarcimento dei danni da condotte asseritamente mobbizzanti e da una job rotation ritenuta dequalificante, nonché tutela per l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato il 28 giugno 2016. Il Tribunale, con ordinanza del 18 febbraio 2017, aveva dichiarato nullo il licenziamento, risolto il rapporto alla data del 22 giugno 2016 e condannato la società a pagare 20 mensilità della retribuzione globale di fatto. In seguito al reclamo della società, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 3 luglio 2018, riformò la decisione, ritenendo superato il comporto in ragione dell’assenza per malattia dal 15 giugno 2015 al 20 giugno 2016 ed escludendo, sulla base delle prove, condotte vessatorie o demansionanti imputabili al datore. La lavoratrice propose ricorso per cassazione con cinque motivi: il primo denunciava violazione dell’art. 2087 c.c. e delle regole sull’onere della prova, anche in relazione alla natura percipiente della consulenza tecnica e a vizi processuali; il secondo contestava la valutazione della consulenza e del disturbo di adattamento; il terzo lamentava l’incoerenza tra il riconoscimento del nesso eziologico e l’esclusione dell’inadempimento datoriale; il quarto censurava la valutazione delle prove e l’attendibilità o capacità testimoniale di alcuni testi; il quinto denunciava violazione delle norme sulle mansioni e dell’onere della prova in relazione al dedotto demansionamento. La società propose ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda, formulata in appello, di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. La lavoratrice eccepì inoltre la tardività del ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale: ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per avere sostanzialmente contestato l’interpretazione e la valutazione del giudice di merito senza indicare gli elementi processuali necessari a sostenere la censura; ha respinto congiuntamente il secondo, il terzo e il quinto motivo, osservando che l’onere di allegare i concreti fattori di nocività e il nesso con il danno restava a carico della lavoratrice, anche in presenza di consulenza tecnica percipiente, e che la Corte d’appello aveva escluso l’inadempimento datoriale con una valutazione complessiva delle prove non sindacabile in cassazione. Quanto al demansionamento, ha rilevato anche la carenza di allegazione sulle mansioni svolte prima del trasferimento e l’assenza degli elementi necessari alla comparazione. Il quarto motivo è stato respinto: la mera contestazione della valutazione delle prove non configura violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; inoltre, la censura sulla capacità dei testi non risultava proposta in appello e la valutazione della loro attendibilità era motivata. L’eccezione di tardività del ricorso incidentale è stata disattesa: l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche nel rito previsto dalla legge n. 92 del 2012 secondo le modalità degli artt. 333 e 334 c.p.c. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della società, poiché la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla ritualmente proposta domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado riformata; tale restituzione non può considerarsi disposta implicitamente per effetto della riforma. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale omissione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. n. 92/2012, art. 1, commi 60 e 62

    Tale previsione non autorizza a ritenere, tuttavia, che anche il ricorrente incidentale debba rispettare tale termine di decadenza.

    Il termine speciale di sessanta giorni previsto per il ricorso principale nel rito della legge n. 92 del 2012 non impedisce la proposizione di un ricorso incidentale tardivo, cui si applicano le regole generali dell’impugnazione incidentale.

  • artt. 333 e 334 c.p.c.

    In simmetria con la previsione degli artt. 333 e 334 c.p.c., ai fini della proposizione di impugnazione incidentale tardiva avverso la sentenza emessa in sede di reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 60, per tale possibilità deve, pertanto, ritenersi che valgano ugualmente, per il ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c., le modalità e le previsioni degli artt. 333 e 334 c.p.c., ai fini della proposizione di impugnazione incidentale tardiva avverso la sentenza emessa in sede di reclamo ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 60.

    Le disposizioni generali sulle impugnazioni incidentali, comprese quelle tardive, integrano la disciplina del ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di reclamo nel rito della legge n. 92 del 2012.

  • art. 2087 c.c.

    D’altra parte, la prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l’inadempimento, sia degli indici della nocività dell’ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti

    Chi invoca la responsabilità datoriale deve allegare i concreti fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro, riferiti alle modalità della prestazione, e il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione e il danno.

  • art. 2697 c.c.

    Relativamente, poi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va rilevato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo difforme dalle regole legali, non per la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione.

    La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio: occorre dedurre l’uso di prove estranee o acquisite fuori dai limiti legali, la violazione del regime delle prove legali o l’attribuzione di efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.

  • art. 112 c.p.c.

    Come afferma consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto, Cass. n. 8639 del 03/05/2016) incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

    Se la domanda restitutoria è stata ritualmente proposta in appello e il giudice riforma la decisione provvisoriamente esecutiva senza pronunciarsi su di essa, ricorre omessa pronuncia; la riforma non vale da sola come condanna implicita alla restituzione.

  • art. 2087 c.c. (natura della responsabilità)

    La responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purchè concretamente individuati; ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l’obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo.

    La responsabilità ex art. 2087 c.c. richiede la violazione di obblighi di comportamento concretamente individuabili e non configura una responsabilità oggettiva né un obbligo indeterminato di prevenire qualunque evento lesivo.

  • art. 2103 c.c.

    Per quanto concerne, infine, il lamentato demansionamento, la Corte si sofferma non solo su un difetto istruttorio ma, a monte, su un difetto di allegazione in ordine al contenuto concreto delle mansioni in fatto svolte dalla C. prima del trasferimento presso l’Ufficio Marketing, concludendo per l’impossibilità di formulare quella valutazione comparativa che costituisce il presupposto per il giudizio di adeguatezza o meno delle mansioni assegnate

    La verifica del demansionamento richiede allegazioni concrete sulle mansioni precedentemente svolte, necessarie per compararle con quelle assegnate; in mancanza, non è possibile valutare l’adeguatezza delle nuove mansioni.

  • art. 474 c.p.c.

    non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

    La riforma della sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce, di per sé, titolo per ritenere implicitamente pronunciata una condanna restitutoria.

  • art. 389 c.p.c.

    non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita.

    La disciplina delle domande conseguenti alla cassazione non consente di considerare la riforma della decisione di primo grado come pronuncia implicita sulla domanda restitutoria.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve allegare i concreti fattori di rischio connessi alle modalità della prestazione e il nesso eziologico tra violazione degli obblighi di prevenzione e danno; l’onere di allegazione e prova non viene meno per il fatto che sia disposta una consulenza tecnica percipiente.
  • La consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando l’accertamento dei fatti richiede specifiche competenze tecniche, ma non può essere utilizzata per esonerare la parte dall’allegazione dei fatti e degli elementi specifici posti a fondamento del diritto.
  • La responsabilità prevista dall’art. 2087 c.c. non è oggettiva: occorre individuare la violazione di obblighi di comportamento di protezione concretamente imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, senza ricavare un obbligo di prevenire qualsiasi evento lesivo mediante cautele indeterminate.
  • La mera critica alla valutazione del materiale istruttorio non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; in cassazione la censura è ammissibile solo nei casi di alterazione delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova indicati dalla giurisprudenza.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo legge, non quando si contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove acquisite.
  • La domanda di accertamento del demansionamento richiede allegazioni sufficientemente specifiche sul contenuto delle mansioni svolte e di quelle assegnate, così da consentire la necessaria comparazione; senza tali elementi non è possibile formulare il giudizio sulla loro adeguatezza.
  • Nel rito disciplinato dalla legge n. 92 del 2012, il termine speciale per il ricorso principale per cassazione non esclude la possibilità di impugnazione incidentale tardiva: per il ricorso incidentale si applicano le modalità previste dagli artt. 333 e 334 c.p.c.
  • Quando il giudice d’appello riforma una sentenza provvisoriamente esecutiva e la parte ha ritualmente chiesto la restituzione di quanto pagato in sua esecuzione, l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria viola l’art. 112 c.p.c.; la riforma non vale come condanna implicita alla restituzione.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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