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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12503/2020 del 24/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 6 maggio 2015, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Macerata, aveva riconosciuto a dipendenti scolastici assunti a termine le differenze stipendiali conseguenti al computo dell’anzianità di servizio, applicando la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Per alcune dipendenti, assunte reiteratamente per coprire posti dell’organico di diritto, la Corte territoriale aveva inoltre liquidato un risarcimento per abuso della successione dei contratti a termine, da tre a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto; aveva ritenuto applicabile alla domanda retributiva la prescrizione decennale. Con il primo motivo il Ministero ha contestato il riconoscimento della progressione stipendiale, sostenendo che la disciplina speciale di reclutamento scolastico, la diversità tra personale di ruolo e non di ruolo, la successione di contratti autonomi e le condizioni contrattuali previste per i supplenti giustificassero il diverso trattamento e impedissero di considerare comparabili i lavoratori. Con il secondo motivo ha contestato il risarcimento per abuso dei contratti relativi all’organico di diritto, sostenendo che la clausola 5 non fosse direttamente applicabile e denunciando una duplicazione del ristoro rispetto alle differenze stipendiali. Con il terzo motivo ha dedotto che la domanda di equiparazione retributiva fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, non decennale, e ha lamentato che, essendo il ricorso introduttivo stato depositato nel marzo 2011, fossero prescritti i crediti anteriori al quinquennio. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la clausola 4 dell’Accordo quadro, direttamente applicabile, impone di riconoscere ai dipendenti scolastici a termine l’anzianità rilevante per la medesima progressione stipendiale dei dipendenti a tempo indeterminato comparabili. La disciplina del reclutamento, la natura pubblica del datore, la distinzione tra rapporti di ruolo e non di ruolo e la legittimità dei singoli contratti non costituiscono, da sole, giustificazioni oggettive della disparità; rilevano invece elementi concreti attinenti alle mansioni e alle caratteristiche del lavoro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio della condanna: il risarcimento riguardava l’abusiva reiterazione dei contratti per posti dell’organico di diritto, titolo autonomo e distinto dal riconoscimento stipendiale fondato sulla non discriminazione; perciò non sussisteva la dedotta duplicazione. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, per carenza di specificità e di dimostrazione dell’interesse concreto: il Ministero non aveva indicato, per ciascun dipendente, i periodi di servizio e l’arco temporale cui si riferivano le domande, necessari per verificare l’incidenza della prescrizione quinquennale. Pur dichiarando inammissibile il motivo, la Corte ha enunciato d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., che la domanda di equiparazione retributiva è soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c., decorrente per ciascun credito periodico dal momento in cui sorge e, per i crediti maturati alla cessazione, da tale momento, anche in caso di illegittimità del termine. Ricorso rigettato; nulla sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati. Escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

    La clausola 4 è direttamente applicabile e vieta una disparità retributiva non obiettivamente giustificata; nel settore scolastico comporta il riconoscimento dell’anzianità maturata a termine ai fini della progressione stipendiale e la disapplicazione delle disposizioni collettive incompatibili.

  • clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il secondo motivo è inammissibile.

    La Corte distingue il divieto di abuso nella successione dei contratti, regolato dalla clausola 5, dal principio di non discriminazione retributiva della clausola 4. Nel caso concreto il motivo del Ministero è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la specifica ragione della condanna risarcitoria, fondata sull’abuso della reiterazione dei contratti per la copertura di posti dell’organico di diritto.

  • art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.

    Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.

    La rivendicazione di differenze retributive per equiparazione al lavoratore a tempo indeterminato è una domanda di adempimento soggetta alla prescrizione quinquennale. I crediti periodici decorrono singolarmente dal momento in cui sorgono; quelli maturati alla cessazione decorrono da tale momento, anche se i contratti a termine sono illegittimi.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    L’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richiamato art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giudice di legittimità nella condizione di esercitare correttamente i poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, letto alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sè il giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.

    L’esposizione dei fatti deve fornire alla Cassazione gli elementi necessari per decidere correttamente e valutare l’utilità concreta dell’impugnazione; quando la sentenza riguarda più posizioni in litisconsorzio facoltativo, il ricorrente deve specificare gli elementi riferibili a ciascuna posizione.

  • art. 366 c.p.c.

    Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo completo e specifico gli elementi che dimostrano l’utilità concreta dell’accoglimento di ciascun motivo; in caso di pluralità di parti con posizioni autonome, tali elementi vanno precisati per ciascuna posizione.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    Ferma la dichiarazione di inammissibilità, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il motivo inammissibile di ricorso propone, poichè sulla natura dell’azione e sul termine di prescrizione alla stessa applicabile non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica, consentito dalla citata disposizione del codice di rito, perchè la giurisprudenza di merito ha espresso al riguardo orientamenti difformi.

    La Cassazione può enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge su una questione posta da un motivo inammissibile, quando ricorrono i presupposti e l’intervento nomofilattico è opportuno.

  • art. 2946 c.c.

    Non ritiene il Collegio che quest’ultima opzione interpretativa possa essere condivisa, in quanto l’orientamento citato opera nei casi in cui la norma comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self executing e, pertanto, occorre che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela “una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell’ordinamento comunitario” (Cass. S.U. n. 9147/2009).

    Il termine ordinario decennale non si applica alla domanda di equiparazione retributiva fondata su una disposizione dell’Unione direttamente efficace: la pretesa ha natura di adempimento retributivo e soggiace al termine quinquennale previsto per la corrispondente obbligazione.

Massime di principio

  • La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è direttamente applicabile e impone la parità delle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo una giustificazione oggettiva concreta.
  • Nel settore scolastico, l’anzianità maturata con contratti a termine deve essere computata ai fini della progressione stipendiale riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili. La disciplina generale del reclutamento, la natura pubblica del datore, la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo e l’autonomia dei singoli contratti non costituiscono, da sole, giustificazione oggettiva della disparità.
  • Il principio di non discriminazione retributiva della clausola 4 e la prevenzione dell’abuso nella successione dei contratti della clausola 5 hanno presupposti e funzioni distinti: il diritto alla parità retributiva non dipende dall’illegittimità o dall’abusiva reiterazione dei contratti, mentre l’eventuale risarcimento per abuso ha titolo autonomo e non duplica, per ciò solo, le differenze stipendiali.
  • Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del lavoratore a termine che chiede il trattamento retributivo previsto per il lavoratore a tempo indeterminato comparabile è una domanda di adempimento soggetta alla prescrizione quinquennale, non al termine ordinario decennale.
  • Per i crediti retributivi periodici derivanti da rapporti a termine successivi, il termine quinquennale decorre separatamente dal momento in cui ciascun credito sorge; per i crediti maturati alla cessazione del rapporto decorre dalla cessazione. La regola vale anche quando sia dedotta l’illegittimità del termine nel pubblico impiego contrattualizzato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare gli elementi che ne dimostrano l’utilità concreta. Se la decisione impugnata concerne più parti in litisconsorzio facoltativo e posizioni autonome, il ricorrente deve specificare la rilevanza della censura per ciascuna posizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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