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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12436/2020 del 24/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il collaboratore aveva stipulato con la società, il 15 marzo 2003, un incarico della durata di dodici mesi, prorogato con scrittura del 10 ottobre 2003 sino al marzo 2004. L'incarico prevedeva attività di consulenza e informazioni doganali per le esportazioni, la creazione di una rete di agenti e distributori e di canali di vendita tramite partnership con operatori statunitensi; consentiva inoltre di contattare clienti e segnalare quelli interessati, precisando che tale attività promozionale era occasionale e che la società restava libera di avviare o meno le trattative. La scrittura integrativa fissava un rimborso forfettario di 1.000 euro mensili da novembre 2003 e una provvigione del 10%, individuando la California quale zona di riferimento. Il collaboratore aveva chiesto provvigioni per forniture alla società statunitense DWR, l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di clientela e il risarcimento dei danni per l'asserita cessazione arbitraria del rapporto e per il pregiudizio all'immagine commerciale. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1139/2010, aveva rigettato le domande, qualificando il rapporto come procacciamento d'affari e non come agenzia; la Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 453/2014, aveva respinto l'appello. In cassazione il collaboratore ha proposto cinque motivi: i primi tre denunciavano violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. nell'interpretazione del contratto e sostenevano che la promozione delle vendite fosse riconducibile a un rapporto di agenzia, o comunque prevalente nell'ambito di un contratto misto, con conseguente applicazione anche del diritto di esclusiva ex art. 1748, comma 2, c.c.; il quarto e il quinto lamentavano nullità della motivazione, per omesso esame di elementi rilevanti e per insufficienza o contraddittorietà, rispettivamente sulla qualificazione dell'attività promozionale e sull'apporto del collaboratore all'affare DWR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che i primi tre motivi, pur richiamando gli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., non indicavano specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in che modo la Corte d'appello se ne fosse discostata; le censure si risolvevano nella contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, che era una delle interpretazioni plausibili del contratto. Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha escluso un'anomalia motivazionale tale da violare il minimo costituzionale e ha osservato che non era stato ritualmente denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le circostanze ricostruite dalla Corte territoriale dovevano quindi considerarsi accertate, senza possibilità di rivalutare in cassazione il merito dell'interpretazione contrattuale e delle prove. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.

    la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni

    Chi impugna in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale deve identificare i canoni ermeneutici concretamente violati e spiegare come e dove il giudice di merito se ne sia discostato. Non basta contrapporre una diversa lettura del contratto a quella adottata, se quest'ultima è plausibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

    Nel testo applicabile alla sentenza impugnata, il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame totale di uno specifico fatto storico decisivo discusso tra le parti, oppure un'anomalia motivazionale radicale. Non è sufficiente lamentare l'insufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”

    La nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre solo quando la motivazione manca in modo assoluto, è apparente, presenta contraddizioni irriducibili oppure è perplessa o incomprensibile; la mera insufficienza o non condivisibilità del ragionamento non integra tale vizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censura l'interpretazione di un contratto, non basta richiamare genericamente le norme ermeneutiche o proporre una lettura alternativa: occorre indicare il canone concretamente violato e precisare il punto e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato.
  • L'interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ne propone una diversa o ritiene quest'ultima preferibile; è sufficiente che la lettura accolta sia una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale.
  • Nel regime dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alle sentenze soggette alla formulazione introdotta dal D.L. n. 83/2012, è denunciabile l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; l'omessa menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • La censura di motivazione non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una revisione del ragionamento di merito; l'anomalia rilevante ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. deve incidere sull'esistenza stessa della motivazione e tradursi in una delle anomalie radicali individuate dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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