Cassazione Civile, Sentenza n. 12437/2020 del 24/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La figlia minore, rappresentata dalla madre, ha agito quale erede del lavoratore deceduto chiedendo, in via principale, di accertare che dalla data dell’assunzione presso la Cassa Edile, provenendo dall’Ente Scuola Edile, fino alla cessazione del rapporto, il lavoratore aveva svolto mansioni proprie della categoria di Quadro e superiori al livello attribuitogli; ha domandato le conseguenti differenze retributive e il risarcimento del danno economico. In via subordinata ha chiesto la conservazione del trattamento economico percepito presso l’Ente Scuola Edile e il pagamento delle relative differenze. Il Tribunale di Latina ha respinto le domande e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 12 novembre 2013, ha confermato il rigetto. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 2103 c.c. e della L. n. 190/1985, art. 2, nonché difetto e incongruità della motivazione sulla corrispondenza tra mansioni svolte e inquadramento, contestando in particolare che il diverso trattamento riservato a un dipendente adibito alle stesse mansioni fosse stato giustificato dalla maggiore anzianità di quest’ultimo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., contestando che fosse stata considerata nuova la deduzione secondo cui l’obbligo di conservare il trattamento economico sarebbe derivato dall’accordo del 4 ottobre 1993 tra le associazioni sindacali di categoria. La Cassa Edile aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività, applicando il termine annuale d’impugnazione perché la causa era stata introdotta prima della novella del 2009. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il primo non individuava specifici vizi dell’iter logico-giuridico della sentenza d’appello e si limitava a confutarne gli argomenti: la Corte territoriale aveva fondato la decisione sul confronto tra la declaratoria contrattuale applicabile e le mansioni accertate in istruttoria, concludendo coerentemente che queste non corrispondevano ai contenuti professionali dell’inquadramento superiore rivendicato. Il secondo non coglieva la ratio decidendi: pur essendo stato richiamato l’accordo del 4 ottobre 1993 sin dall’atto introduttivo, in appello era stata prospettata una diversa causa petendi, fondata non più sull’inadempimento di un obbligo che si assumeva direttamente assunto verso il lavoratore, ma sulla riferibilità alla Cassa di un obbligo desunto dall’accordo per la riconducibilità della sua gestione alle organizzazioni sindacali firmatarie. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
le censure di cui al primo motivo, limitandosi la ricorrente alla mera confutazione degli argomenti addotti dalla Corte territoriale a sostegno del proprio convincimento, non evidenziano specifici vizi dell’iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale
La doglianza sulla motivazione deve indicare specifici vizi dell’iter logico-giuridico della decisione; la mera contrapposizione di argomenti non è sufficiente.
art. 2103 c.c.
la Corte territoriale ha correttamente fondato il proprio giudizio esclusivamente sul raffronto tra la declaratoria contrattuale e le mansioni di fatto svolte dal D.M. quali accertate in sede istruttoria, approdando ad una valutazione circa la non rispondenza di queste ai contenuti professionali propri dell’inquadramento rivendicato del tutto coerente con le premesse del procedimento sillogistico seguito.
La verifica del diritto all’inquadramento superiore va condotta confrontando la declaratoria contrattuale con le mansioni concretamente svolte e accertate; nel caso deciso, la censura non ha individuato vizi specifici nella valutazione compiuta su tale confronto.
L. n. 190/1985, art. 2
la Corte territoriale ha correttamente fondato il proprio giudizio esclusivamente sul raffronto tra la declaratoria contrattuale e le mansioni di fatto svolte dal D.M. quali accertate in sede istruttoria, approdando ad una valutazione circa la non rispondenza di queste ai contenuti professionali propri dell’inquadramento rivendicato del tutto coerente con le premesse del procedimento sillogistico seguito.
La disposizione, invocata per il riconoscimento dell’inquadramento superiore, è applicata attraverso il raffronto tra i contenuti professionali della classificazione contrattuale e le mansioni di fatto accertate.
art. 345 c.p.c.
la Corte territoriale non nega che all’accordo invocato la ricorrente abbia fatto riferimento sin dall’atto introduttivo ma correttamente rileva la novità della causa petendi invocata in sede di gravame
La novità in appello può sussistere anche quando sia già stato menzionato il medesimo documento in primo grado, se in gravame viene dedotta una diversa causa petendi.
art. 437 c.p.c.
la Corte territoriale non nega che all’accordo invocato la ricorrente abbia fatto riferimento sin dall’atto introduttivo ma correttamente rileva la novità della causa petendi invocata in sede di gravame
Nel giudizio di appello del lavoro non può essere introdotta una causa petendi nuova; la mera precedente menzione dell’accordo non evita la novità se cambia il fondamento dell’obbligo fatto valere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda di inquadramento superiore richiede il confronto tra la declaratoria contrattuale applicabile e le mansioni concretamente svolte e accertate; in cassazione la contestazione della valutazione di merito deve indicare specifici vizi dell’iter logico-giuridico e non può risolversi nella mera confutazione degli argomenti della sentenza.
- Nel giudizio di appello del lavoro, la causa petendi è nuova quando muta il fondamento dell’obbligo dedotto, anche se il documento sul quale la nuova ricostruzione si basa era stato già menzionato nell’atto introduttivo.
- Il termine annuale d’impugnazione per cassazione si applica, secondo la decisione, alle cause introdotte anteriormente alla novella del 2009.
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