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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12444/2020 del 24/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore pubblico)

La controversia

Un dipendente della Regione, iscritto all’albo dei giornalisti dal maggio 2003, aveva svolto attività informative dal luglio 2001 presso il Dipartimento della Programmazione regionale e, dal 2002, per il Programma Operativo Regionale; dal 2004 aveva operato come capo ufficio stampa e dal 2005 anche come direttore responsabile del periodico mensile del programma. Con ricorso dell’agosto 2006 aveva chiesto il reinquadramento come coordinatore dell’ufficio stampa, con qualifica di redattore capo e applicazione del contratto collettivo dei giornalisti, oppure, in subordine, la novazione dell’inquadramento con nomina a giornalista dell’Ufficio Stampa della Presidenza regionale; aveva inoltre domandato differenze retributive e previdenziali e il risarcimento dei danni. L’ente previdenziale, intervenuto nel giudizio insieme alla cassa assistenziale, aveva chiesto alla Regione il pagamento dei contributi obbligatori. Tribunale e Corte d’appello di Palermo avevano respinto le domande: avevano escluso che l’attività di fatto provasse l’inserimento formale in un ufficio stampa costituito e rilevato che il dipendente era rimasto inquadrato nel proprio ruolo, svolgendo le funzioni informative in una sorta di distacco funzionale; avevano inoltre negato il diritto dell’ente previdenziale ai contributi e la responsabilità risarcitoria della Regione. L’ente previdenziale ha proposto ricorso principale con due motivi: ha sostenuto, da un lato, che la contrattazione collettiva regionale del 24 ottobre 2007 attuasse la disciplina statale sugli uffici stampa e, dall’altro, che lo svolgimento di attività giornalistica comportasse l’iscrizione alla gestione previdenziale dei giornalisti indipendentemente dall’inquadramento e dal contratto applicato. Il dipendente ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi: ha contestato che la declaratoria d’illegittimità costituzionale della disciplina regionale riguardasse anche gli uffici stampa della Regione; ha sostenuto l’applicabilità della normativa e della contrattazione collettiva regionale; ha denunciato l’errata valutazione delle prove sull’esistenza dell’ufficio stampa del programma e sulle mansioni svolte; ha contestato il rigetto della domanda risarcitoria; infine, ha dedotto omessa pronuncia sulla domanda subordinata di novazione dell’inquadramento. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso incidentale tardivo del dipendente: in presenza di domande congiunte contro datore di lavoro ed ente previdenziale, quando la qualificazione del rapporto di lavoro incide sul rapporto contributivo, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa è inscindibile in impugnazione; l’impugnazione principale dell’ente previdenziale consentiva quindi al lavoratore di proporre impugnazione incidentale tardiva anche contro la Regione e su capi diversi. Nel merito, ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha affermato che gli uffici stampa pubblici devono essere specificamente istituiti nell’organizzazione e nella pianta organica, con personale inserito secondo gli appositi profili professionali e le procedure previste; lo svolgimento, anche durevole, di attività informative non attribuisce di per sé il diritto all’inquadramento nei relativi ruoli. Il dipendente era formalmente inquadrato altrove e l’attività svolta per il programma regionale non modificava tale posizione; le questioni sulla contrattazione collettiva del 2007 e sulla disciplina regionale invocata non incidevano perciò sulla sua posizione. È stata ritenuta infondata anche la pretesa contributiva dell’ente previdenziale, poiché la sola attività informativa svolta di fatto non determina l’inquadramento previdenziale come addetto di ruolo a un ufficio stampa pubblico né, per ciò solo, una diversa iscrizione rispetto a quella ordinariamente propria del dipendente pubblico. Il motivo risarcitorio è rimasto assorbito dall’esclusione di condotte illegittime della Regione in materia di inquadramento. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra tutte le parti. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principale e incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    Da ciò deriva l’applicazione dell’art. 334 c.p.c., che, rispetto alle parti che siano litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 331 c.p.c., consente senza condizioni la proposizione di ricorso incidentale tardivo.

    Nelle cause inscindibili, l’impugnazione di un litisconsorte consente agli altri di proporre ricorso incidentale tardivo, anche contro una parte diversa dall’impugnante principale e su un capo distinto.

  • art. 331 c.p.c.

    Da ciò deriva l’applicazione dell’art. 334 c.p.c., che, rispetto alle parti che siano litisconsorti necessari ai sensi dell’art. 331 c.p.c., consente senza condizioni la proposizione di ricorso incidentale tardivo.

    La Corte riconduce all’inscindibilità processuale la partecipazione necessaria dei soggetti coinvolti, in impugnazione, nelle controversie in cui la regolazione del rapporto di lavoro incide sul rapporto previdenziale.

  • L. n. 150 del 2000, art. 9

    Il complesso coordinamento di interessi che, come si è detto, la legge è chiamata a realizzare, si attua dunque attraverso regole rigorose che identificano l’Ufficio Stampa come organizzazione a sè stante, da prevedere in pianta organica sulla base di atti c.d. di macroorganizzazione, in cui inserire personale munito di uno speciale inquadramento, con profili professionali parimenti speciali e non attraverso estemporanee o indiscriminate attribuzioni di funzioni informative, assunte in forza di provvedimenti singolari comunque denominati, ma appartenenti alla sfera della c.d. microorganizzazione interna di un qualsivoglia ufficio della P.A..

    Gli uffici stampa della pubblica amministrazione devono essere appositamente istituiti nell’organizzazione e nella pianta organica, e il personale deve esservi inserito con lo speciale inquadramento e i profili professionali previsti; l’assegnazione di fatto di compiti informativi non equivale a tale inserimento.

  • L. n. 150 del 2000, art. 6, comma 2

    Pertanto, l’effetto di tali disposizioni è quello di assicurare interinalmente la prosecuzione delle mansioni in atto, mentre in quegli enti siciliani presso i quali già esistevano Uffici Stampa con personale di ruolo ad essi specificamente destinato, l’inserimento di altri addetti in quei ruoli, numericamente definiti (v. la L.R. n. 41 del 1985 cit., art. 72, con unità progressivamente portate da 4 a 8 e infine a 24), necessitava del menzionato o di eventuale altro percorso stabilizzante.

    La disciplina transitoria assicura la prosecuzione provvisoria delle mansioni in atto, ma l’inserimento nei ruoli degli uffici stampa richiede il percorso stabilizzante previsto e non deriva automaticamente dallo svolgimento delle funzioni.

  • L.R. Sicilia n. 2 del 2002, art. 127, comma 6

    In sostanza, nulla autorizza a ritenere che lo svolgimento di fatto di mansioni informative a cavallo o dopo il 30.6.2000 giustifichi l’inquadramento di diritto degli interessati presso gli Uffici Stampa.

    Lo svolgimento di fatto di mansioni informative, anche dopo la data considerata dalla disciplina transitoria, non attribuisce da solo il diritto all’inquadramento negli uffici stampa.

  • L. n. 69 del 1963, art. 2

    La figura professionale delineata, la cui migliore definizione, nel rispetto delle linee di fondo insite nella normativa primaria, è ora rimessa alla contrattazione collettiva dedicata ivi parimenti prevista, individua quindi una posizione di “addetto all’ufficio stampa pubblico”, rispetto alla quale la necessaria iscrizione all’albo esprime soltanto un requisito fondante di professionalità, ma non consente l’assimilazione alla figura tradizionale del giornalista.

    L’iscrizione all’albo è requisito professionale per l’addetto all’ufficio stampa pubblico, ma non comporta l’assimilazione automatica alla figura tradizionale del giornalista, caratterizzata da autonomia e libertà professionale.

  • L. n. 388 del 2000, art. 76

    Ne deriva che il mero svolgimento di fatto, pur se protratto nel tempo, di quelle attività, non potrebbe comunque determinare, poichè la legge non lo prevede, il sorgere di un diritto all’inquadramento previdenziale dei lavoratori quali addetti di ruolo agli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione presso i quali pur il ricorrente possa avere lavorato.

    La disciplina previdenziale invocata dall’ente non consente di ricavare dal mero svolgimento di fatto di attività informative il diritto all’inquadramento previdenziale come addetto di ruolo a un ufficio stampa pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di pubblico impiego privatizzato in cui la qualificazione del rapporto di lavoro è destinata a incidere sull’inquadramento previdenziale, se il lavoratore agisce contestualmente contro datore ed ente previdenziale e il giudizio si è svolto in contraddittorio con entrambi, la causa è inscindibile nelle successive fasi di impugnazione; il ricorso incidentale tardivo è quindi ammissibile anche contro il datore di lavoro e su questioni comuni ai rapporti di lavoro e previdenziale.
  • L’ufficio stampa di una pubblica amministrazione è una specifica articolazione organizzativa, da istituire formalmente nella pianta organica; l’inserimento del personale richiede l’inquadramento e i profili professionali previsti dalla disciplina applicabile, e non può essere sostituito da incarichi o assegnazioni informali di funzioni informative.
  • Lo svolgimento, anche continuativo, di attività informative o giornalistiche presso una pubblica amministrazione non attribuisce, di per sé, il diritto all’inquadramento nei ruoli dell’ufficio stampa né all’applicazione del relativo contratto collettivo, quando il dipendente è formalmente inquadrato in un ruolo diverso.
  • Per gli addetti agli uffici stampa pubblici, l’iscrizione all’albo dei giornalisti costituisce un requisito professionale, ma non comporta automaticamente l’assimilazione alla figura del giornalista tradizionale né determina, in base alla sola attività svolta di fatto, l’iscrizione al relativo regime previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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