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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12443/2020 del 24/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

Dipendenti appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, assunti mediante una successione di contratti a termine, avevano chiesto che l’anzianità maturata durante tali rapporti fosse riconosciuta ai fini della progressione stipendiale, con applicazione delle condizioni economiche previste per il personale a tempo indeterminato comparabile. Il Tribunale aveva accolto le domande. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1171/2015 depositata il 21 dicembre 2015, riuniti gli appelli del Ministero contro più sentenze del Tribunale di Milano, aveva riformato una pronuncia soltanto quanto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria e respinto per il resto gli appelli, compresa l’eccezione di prescrizione. Il Ministero ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha sostenuto che il ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico risponde a esigenze oggettive e temporanee e che la discontinuità dei rapporti impedirebbe di valorizzare l’anzianità ai fini retributivi; ha inoltre richiamato l’equiparazione normativa e contrattuale fra personale a termine e di ruolo in varie condizioni di lavoro e ha dedotto che il riconoscimento integrale dell’anzianità determinerebbe una discriminazione inversa. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione risarcitoria della domanda e l’applicazione del termine decennale, sostenendo che la pretesa è retributiva e soggetta alla prescrizione quinquennale; ha richiamato anche la disciplina speciale del 2011 e il principio sulla decorrenza della prescrizione per i crediti relativi a rapporti a termine successivi. Il ricorso non indicava, per ciascuna posizione, i periodi cui si riferivano le domande né l’arco temporale dei rapporti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttamente applicabile, impone di riconoscere al personale scolastico assunto a termine l’anzianità utile alla medesima progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato, salvo una giustificazione oggettiva fondata su elementi concreti relativi alla natura o alle caratteristiche delle mansioni. Le ragioni che giustificano il ricorso al termine attengono alla distinta disciplina degli abusi e non giustificano, di per sé, un trattamento retributivo deteriore; l’equiparazione in altre condizioni di impiego non esclude la discriminazione nella progressione stipendiale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di interesse concreto: il Ministero non aveva fornito gli elementi necessari a verificare, per ciascuna causa riunita, l’incidenza della prescrizione quinquennale, limitandosi a indicare la data di deposito dei ricorsi introduttivi. La Corte ha tuttavia enunciato d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio secondo cui la domanda di equiparazione retributiva ha natura di adempimento contrattuale ed è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente per i crediti sorti durante ciascun rapporto dalla loro insorgenza e per quelli maturati alla cessazione da tale momento, anche se il termine apposto ai contratti è illegittimo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore delle controricorrenti. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta, in ragione dell’esonero delle Amministrazioni dello Stato dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato

    Il divieto di discriminazione, direttamente azionabile, impone di riconoscere ai dipendenti scolastici a termine la progressione stipendiale basata sull’anzianità prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili; le disposizioni collettive incompatibili devono essere disapplicate.

  • art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.

    Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dal n. 5 in relazione alle “indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro”, perchè è quest’ultimo il termine che vale per l’obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perchè, diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile.

    La domanda con cui il dipendente pubblico a termine rivendica il trattamento retributivo del dipendente comparabile è soggetta alla prescrizione quinquennale applicabile alla corrispondente obbligazione retributiva, non al termine decennale.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    In via conclusiva, sulla base delle considerazioni sopra esposte, va enunciato ex art. 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto: “Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.

    La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto quando il ricorso è inammissibile ma la questione presenta interesse nomofilattico; in questo caso la Corte ha precisato natura e prescrizione della pretesa di equiparazione retributiva.

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.

    Il ricorso per cassazione deve esporre con completezza e specificità i dati necessari a dimostrare l’utilità concreta dell’accoglimento della censura; nei giudizi riuniti le ragioni del motivo devono essere riferibili alle singole posizioni coinvolte.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Inoltre, nei casi in cui, come nella fattispecie, la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di una pluralità di parti, a seguito della riunione dei giudizi disposta ex art. 151 disp. att. c.p.c., poichè si realizza un litisconsorzio facoltativo improprio, che lascia distinte ed autonome le cause riunite (cfr. Cass. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata), il ricorrente è tenuto a specificare le ragioni per le quali il motivo è riferibile a tutte le posizioni, posto che in detta ipotesi la sentenza, seppure formalmente unica, in realtà consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, con la conseguenza che il vizio deve rilevare per ciascuna di esse.

    La riunione di cause connesse non elimina la loro autonomia; un motivo di ricorso rivolto contro una sentenza formalmente unica deve quindi spiegare la propria riferibilità a ciascuna posizione e indicare il vizio per ciascuna causa.

  • art. 2946 c.c.

    La Corte territoriale ha ritenuto assorbente, per respingere l’eccezione di prescrizione l’applicabilità, oltre che dell’art. 2946 c.c. anzichè dell’invocato art. 2948 c.c., n. 4, del principio secondo cui la prescrizione non decorre in corso di rapporto non assistito da stabilità reale, quale è quello a tempo determinato, e, pertanto, non ha compiuto in relazione alle singole posizioni degli appellati alcuna verifica in merito all’incidenza del termine quinquennale.

    La sentenza riferisce che il giudice d’appello aveva applicato il termine decennale, ma la Cassazione chiarisce che alla pretesa retributiva di equiparazione si applica invece il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c.; l’art. 2946 c.c. non governa tale domanda.

  • art. 2941 c.c.

    Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n. 22146/2014) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato.

    La sospensione della prescrizione non può essere estesa oltre le cause tassativamente previste; nei rapporti a termine legittimi, e anche nell’impiego pubblico contrattualizzato in cui è impedita la conversione, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto.

  • art. 2942 c.c.

    Con la richiamata pronuncia (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n. 22146/2014) le Sezioni Unite hanno osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato.

    Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative; la condizione di soggezione che può giustificare la mancata decorrenza in un rapporto stabile non ricorre, di regola, nei rapporti a termine considerati dalla decisione.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001

    Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, anche nell’ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perchè, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia “il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto di conversione del rapporto a termine impedisce di ravvisare, ai fini della prescrizione, il metus proprio del rapporto a tempo indeterminato non assistito da stabilità; la decorrenza segue pertanto la regola dei contratti a termine.

  • art. 69 D.Lgs. 165/2001

    Al riguardo va precisato che è alla normativa dettata dal codice civile che occorre fare riferimento perchè, sebbene nella fattispecie vengano in rilievo crediti di natura retributiva fatti valere dal dipendente nei confronti dello Stato, non può trovare applicazione la disciplina speciale dettata dal R.D.L. n. 295 del 1939, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1985, art. 2 e tuttora vigente per il personale in regime di diritto pubblico, in quanto la norma, in ragione del suo carattere di specialità, è divenuta inapplicabile all’impiego pubblico contrattualizzato del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69.

    Ai crediti retributivi del personale in regime di impiego pubblico contrattualizzato si applicano le regole civilistiche sulla prescrizione, non la disciplina speciale riservata al personale in regime di diritto pubblico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.

    L’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto dell’impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il personale assunto a tempo determinato ha diritto, in applicazione diretta della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, al riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato comparabile, salvo una giustificazione oggettiva basata su elementi precisi e concreti relativi alle mansioni e alle modalità di lavoro.
  • Le ragioni che giustificano il ricorso a contratti a termine, rilevanti ai fini della prevenzione degli abusi, non costituiscono di per sé una giustificazione oggettiva della disparità nelle condizioni di impiego. La natura pubblica del datore di lavoro, la distinzione fra personale di ruolo e non di ruolo e la novità dei singoli contratti non bastano a giustificare un trattamento retributivo deteriore.
  • La domanda del dipendente pubblico a termine che rivendica, in forza del principio di non discriminazione, il trattamento retributivo riconosciuto al dipendente a tempo indeterminato comparabile ha natura di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., non al termine decennale.
  • Per i crediti retributivi riferiti a rapporti a termine distinti, la prescrizione decorre dal giorno in cui ciascun credito sorge durante il relativo rapporto; per i crediti maturati alla cessazione, decorre dalla cessazione. La regola vale anche nell’impiego pubblico contrattualizzato e anche quando il termine apposto al contratto sia illegittimo, poiché il divieto di conversione esclude il presupposto del metus.
  • Nel ricorso per cassazione l’interesse a impugnare deve corrispondere a un’utilità concreta e il ricorrente deve fornire gli elementi necessari a verificarla. Quando la decisione deriva dalla riunione di cause autonome, il motivo deve indicare perché la censura è riferibile a ciascuna posizione e fornire, per ognuna, i dati necessari alla sua valutazione.
  • La Corte di cassazione può enunciare d’ufficio un principio di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. anche quando il motivo che pone la questione sia inammissibile, se la questione presenta rilevanza nomofilattica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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