Cassazione Civile, Sentenza n. 12488/2020 del 24/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto al Tribunale di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2014, con inquadramento al I livello del CCNL Commercio, e di condannare la società al pagamento di Euro 155.718,00, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione contributiva. La società, non costituitasi in primo grado, aveva impugnato la decisione lamentando la nullità della notificazione del ricorso introduttivo via PEC. La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 28 ottobre 2016, dichiarava nullo il ricorso e rimetteva la causa al Tribunale di Alessandria, ritenendo non provato il deposito telematico nel fascicolo d'ufficio della copia del ricorso notificato e valorizzando la produzione di documenti cartacei. La lavoratrice ricorreva per cassazione con cinque motivi: i primi tre denunciavano la violazione della L. n. 53/1994 e degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che l'omesso deposito telematico della prova della notifica, successivo alla sua effettuazione, non incideva sul perfezionamento, che la società aveva ricevuto tempestivamente la PEC e che la notificazione aveva raggiunto il suo scopo; il quarto lamentava la mancata concessione di un termine per depositare telematicamente la documentazione; il quinto denunciava la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello deciso sulla base di un profilo non dedotto e senza sollecitare il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i primi tre motivi, ritenendo decisivo che risultassero incontestati l'invio e la consegna della PEC alla casella certificata della società, con ricezione in tempo utile rispetto all'udienza. La consegna genera una presunzione di conoscenza dell'atto; chi deduce la nullità deve allegare e dimostrare le difficoltà di conoscizione del contenuto connesse all'uso dello strumento telematico, circostanza che la società non aveva neppure allegato. Il procedimento notificatorio si era quindi perfezionato con la ricezione e la consegna del messaggio, mentre il deposito della prova della notificazione nel fascicolo telematico costituiva un adempimento successivo ed esterno, irrilevante per il perfezionamento. Inoltre, il raggiungimento dello scopo rendeva irrilevanti i vizi procedimentali non accompagnati da lesione del diritto di difesa o da altro pregiudizio per la decisione. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.
Norme richiamate
L. n. 53/1994, art. 11
Il deposito della prova di detta notificazione nel fascicolo d’ufficio telematico è adempimento esterno e successivo al procedimento notificatorio, pertanto irrilevante ai fini del suo avvenuto perfezionamento.
L'omesso deposito telematico della prova della notificazione non determina la nullità né impedisce il perfezionamento della notificazione, quando questa si sia già perfezionata mediante la ricezione e la consegna della PEC.
art. 1335 c.c.
E ciò comporta, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione del difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata: il quale, qualora deduca la nullità della notifica, è onerato della dimostrazione delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all’utilizzo dello strumento telematico (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass. 21 agosto 2019, n. 21560).
La ricezione della PEC nella casella del destinatario fonda una presunzione di conoscenza dell'atto; il destinatario che contesti la notificazione deve dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto dovute all'utilizzo dello strumento telematico.
art. 156 c.p.c.
Esso privilegia così una prospettiva convergente con l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU), intesa a preservare al giudizio la sua essenziale tensione verso la decisione di merito (Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22438, in motivazione sub p.to 11).
La disciplina delle nullità processuali va applicata privilegiando la funzione dell'atto e il raggiungimento del suo scopo: i vizi procedimentali non comportano nullità quando non abbiano leso il diritto di difesa né arrecato altro pregiudizio alla decisione.
art. 160 c.p.c.
Esso privilegia così una prospettiva convergente con l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU), intesa a preservare al giudizio la sua essenziale tensione verso la decisione di merito (Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22438, in motivazione sub p.to 11).
La nullità della notificazione non consegue a mere irregolarità formali quando la notificazione abbia raggiunto il proprio scopo e l'errore procedurale non abbia leso il diritto di difesa o pregiudicato la decisione.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale via PEC si perfeziona con la ricezione e la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; il successivo deposito della prova nel fascicolo telematico è un adempimento esterno al procedimento notificatorio e la sua omissione non incide sul perfezionamento.
- La consegna della PEC al destinatario fonda una presunzione di conoscenza dell'atto. Chi ne deduca la nullità deve allegare e dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto correlate all'utilizzo dello strumento telematico.
- Il raggiungimento dello scopo della notificazione rende irrilevanti i vizi meramente procedimentali quando non abbiano comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione.
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