Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES teorica per l'anno d'imposta 2004, in relazione a una società del gruppo assicurativo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione l'Agenzia proponeva due motivi di ricorso avverso tale decisione. Nel corso del giudizio la società resistente chiedeva la sospensione, rappresentando che la società consolidante aveva definito agevolatamente una controversia collegata, relativa all'avviso di accertamento di secondo livello per lo stesso anno d'imposta. La documentazione depositata mostrava che la definizione agevolata della lite della consolidante era stata perfezionata e che, per effetto dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, tale definizione giovava anche alla società consolidata interessata dal presente giudizio. La Corte ha quindi rilevato che ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, ritenendo applicabile la definizione agevolata della controversia fiscale perfezionata dalla società consolidante e idonea a spiegare effetti anche sul giudizio relativo all'avviso di accertamento di primo livello riguardante la società consolidata. Ha inoltre precisato che, per l'estinzione sopravvenuta, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato come base della richiesta di sospensione del processo in vista della definizione agevolata della controversia.
art. 6, commi 13 e 14, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata consolidante comporta l'estinzione del giudizio e giova anche alla coobbligata consolidata nel contenzioso collegato.
art. 127 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per evidenziare la responsabilità del soggetto consolidante e del soggetto consolidato nell'ambito della fiscal unit.
art. 4 L. 21 gennaio 1994, n. 53
Indicata quale modalità di notificazione del controricorso tramite servizio postale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione, affermando che si tratta di misura eccezionale e sanzionatoria, quindi non estensibile analogicamente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata della controversia tributaria risulta perfezionata nei termini di legge, il processo pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel sistema della tassazione di gruppo, la definizione agevolata perfezionata dalla società consolidante può produrre effetti favorevoli anche sulla lite relativa alla società consolidata, se la norma speciale lo prevede.
- Le disposizioni che introducono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica o estensiva.
- In caso di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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