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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES teorica per l'anno d'imposta 2004, in relazione a una società del gruppo assicurativo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione l'Agenzia proponeva due motivi di ricorso avverso tale decisione. Nel corso del giudizio la società resistente chiedeva la sospensione, rappresentando che la società consolidante aveva definito agevolatamente una controversia collegata, relativa all'avviso di accertamento di secondo livello per lo stesso anno d'imposta. La documentazione depositata mostrava che la definizione agevolata della lite della consolidante era stata perfezionata e che, per effetto dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, tale definizione giovava anche alla società consolidata interessata dal presente giudizio. La Corte ha quindi rilevato che ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, ritenendo applicabile la definizione agevolata della controversia fiscale perfezionata dalla società consolidante e idonea a spiegare effetti anche sul giudizio relativo all'avviso di accertamento di primo livello riguardante la società consolidata. Ha inoltre precisato che, per l'estinzione sopravvenuta, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata della controversia tributaria risulta perfezionata nei termini di legge, il processo pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Nel sistema della tassazione di gruppo, la definizione agevolata perfezionata dalla società consolidante può produrre effetti favorevoli anche sulla lite relativa alla società consolidata, se la norma speciale lo prevede.
  • Le disposizioni che introducono conseguenze sanzionatorie o eccezionali, come il raddoppio del contributo unificato, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica o estensiva.
  • In caso di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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