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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21841/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente consortile)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di oneri consortili di bonifica. La contribuente ha contestato la debenza delle somme sostenendo, in sintesi, che il Consorzio fosse privo di potere impositivo o comunque che, per effetto della convenzione di gestione del 26.11.2002 che individuava in un diverso soggetto il gestore del servizio idrico integrato, non potesse pretenderle; ha inoltre dedotto che essa già pagava la tariffa di pubblica fognatura al gestore del servizio idrico e che, pertanto, operasse l'esenzione prevista dall'art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998, per evitare una doppia imposizione sul medesimo servizio di raccolta e smaltimento delle acque. In appello la CTR ha respinto le doglianze, ritenendo dovuti i contributi. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c., assumendo che la CTR avesse male interpretato il motivo d'appello, trascurando la contestazione sul potere impositivo del Consorzio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per non avere riconosciuto l'esenzione dal contributo consortile in presenza del pagamento della tariffa fognaria; 3) violazione dell'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998, per avere la CTR subordinato l'esenzione alla stipula di una convenzione tra Consorzio e Autorità d'ambito, con conseguente dedotta illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 Cost. (e richiamo anche all'art. 97 Cost. nella motivazione della Corte).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso anzitutto che vi fosse giudicato esterno utile a precludere l'esame della causa, poiché nelle controversie tributarie il giudicato sulle imposte periodiche opera solo per i fatti aventi efficacia permanente o pluriennale, mentre la stipula della convenzione ex art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998 è elemento mutevole e non idoneo a estendere automaticamente il giudicato ad annualità diverse. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva comunque esaminato la doglianza, respingendola per difetto di prova del venir meno dei benefici derivanti dalle opere consortili; dunque non vi era omessa pronuncia. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti: la Corte ha chiarito che nei contributi di bonifica vanno distinti gli ordinari contributi dovuti ai consorzi e i contributi per beneficio di scarico delle acque nei canali consortili; l'esenzione invocata opera solo in presenza di una convenzione tra consorzio e Autorità d'ambito/gestore del servizio idrico, che nel caso concreto non risultava allegata né provata. L'art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e l'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998 mirano a evitare doppie imposizioni, ma non esonerano automaticamente il proprietario che paghi la tariffa fognaria: in assenza di convenzione resta legittimato a richiedere il contributo il Consorzio. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata perché l'onere contributivo e la scelta convenzionale non determinano disparità di trattamento né doppia imposizione, ma soltanto l'individuazione del soggetto creditore. Conseguentemente, la CTR ha correttamente applicato la disciplina e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la CTR si era pronunciata sulla censura.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudice di merito esaminato la doglianza proposta.

  • art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    È norma posta a presidio dell'assenza di doppia imposizione per il servizio di pubblica fognatura; l'esenzione opera nel sistema delineato dalla Corte solo in presenza della convenzione che trasferisce al diverso ente la legittimazione a riscuotere le somme.

  • art. 36 L.R. Lazio n. 53 del 1998

    La Corte lo interpreta nel senso che l'esenzione dal contributo consortile per i fondi urbani soggetti alla tariffa fognaria richiede la stipula di apposite convenzioni tra consorzio e Autorità d'ambito; il mero pagamento della tariffa al gestore non basta.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno sulle annualità precedenti non preclude la decisione, perché qui rileva un elemento fattuale non permanente e variabile di anno in anno, quale la convenzione ex art. 36.

  • artt. 2, 3, 53 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina non introduce disparità irragionevoli né viola la capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla Corte nel respingere la questione costituzionale, senza ravvisare profili di contrasto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 860 c.c.

    Richiamato in tema di presupposto del contributo di bonifica, fondato sul vantaggio diretto e immediato per l'immobile.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    Richiamato insieme all'art. 860 c.c. per affermare che, con piano di classifica approvato e immobile incluso nel perimetro di intervento, il beneficio è presunto e grava sul contribuente la prova contraria.

  • art. 166 d.lgs. n. 152 del 2006

    Richiamato per distinguere i contributi per beneficio di scarico di acque nei canali consortili dagli ordinari contributi di bonifica.

  • R.D. n. 215 del 1933

    Richiamato come base normativa degli ordinari contributi di bonifica.

  • L.R. Lazio n. 53 del 1998

    Richiamata come fonte regionale della disciplina dell'esenzione collegata alla tariffa fognaria e alle convenzioni.

Massime di principio

  • In materia di contributi di bonifica, quando il fondo è incluso nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica è regolarmente approvato, il beneficio consortile si presume; spetta al contribuente dimostrare l'assenza di concreti vantaggi derivanti dalle opere eseguite.
  • L'esenzione dal contributo consortile per i proprietari di fondi urbani soggetti alla tariffa di pubblica fognatura non discende automaticamente dal solo pagamento della tariffa, ma richiede la prova della convenzione prevista dalla disciplina regionale o comunque la sussistenza del presupposto normativo che trasferisce la legittimazione alla riscossione al gestore del servizio idrico.
  • La disciplina che mira a evitare la doppia imposizione non elimina il contributo, ma individua quale soggetto sia legittimato a riscuotere la somma per il medesimo servizio: in presenza di convenzione il creditore è il gestore/ente idrico, in difetto resta legittimato il consorzio.
  • Nel processo tributario, il giudicato esterno sulle imposte periodiche opera solo per i fatti con efficacia permanente o pluriennale; non si estende a elementi fattuali variabili annualmente, come la stipula o meno di una convenzione che condizioni il regime impositivo.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza aderire alla prospettazione della parte, esamini la questione dedotta e la respinga con una motivazione incompatibile con la tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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