Cassazione Civile, Ordinanza n. 05592/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta contributiva dell'INPS nei confronti di un'avvocata per l'anno 2010, a titolo di Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, in relazione all'attività libero-professionale svolta. I giudici di merito hanno escluso il dovuto contributo ritenendo che, essendo il reddito prodotto inferiore alla soglia prevista dalla Cassa Forense per l'iscrizione, mancasse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335 del 1995, dell'art. 18 L. n. 111 del 2011 e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione senza accertare, in concreto e anche tramite presunzioni, il carattere abituale dell'attività professionale; la difesa della professionista ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata la doglianza perché l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, se il reddito prodotto non è assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. La soglia di euro 5.000,00 è invece rilevante solo per le attività autonome occasionali. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che l'attività era occasionale per l'esiguità del reddito e per la mancanza di prova dell'abitualità, mentre l'INPS non aveva efficacemente contraddetto tale accertamento. È stato anche ritenuto inammissibile il profilo di censura basato sulla asserita non contestazione del requisito dell'abitualità, perché proposto senza specificare in quale atto di merito fosse stato dedotto. L'INPS è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335 del 1995
L'iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è collegata all'esercizio abituale della professione quando il reddito non sia assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
È richiamato come norma di interpretazione autentica del sistema contributivo dei professionisti.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n. 326 del 2003
Concorre, nel combinato disposto, a fondare il criterio per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
Applicato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente, in caso di rigetto, di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende automaticamente dal solo superamento o mancato superamento di una soglia reddituale, ma richiede l'accertamento in fatto del carattere abituale dell'attività svolta.
- La percezione di un reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire un indizio dell'occasionalità dell'attività, ma non sostituisce l'accertamento giudiziale sull'abitualità, che deve essere svolto senza automatismi e sulla base di tutti gli elementi del caso concreto.
- L'iscrizione all'albo professionale o la titolarità della partita IVA, da sole, non sono elementi decisivi per dimostrare l'abitualità dell'esercizio professionale, potendo il giudice valorizzarle solo insieme ad altri indici presuntivi.
- In cassazione, la censura che presupponga la mancata considerazione di un fatto asseritamente pacifico è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto di merito quel fatto sia stato allegato e come sia emerso nel processo.
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