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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18945/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore inserito nell’elenco speciale regionale dei lavoratori forestali della Regione Siciliana aveva prestato attività in forza di una serie di rapporti a termine collegati al sistema regionale di avviamento al lavoro nei contingenti di operai con garanzia di un numero determinato di giornate lavorative. Dopo il rigetto in primo grado per inammissibilità e la riforma in appello con rigetto della domanda, egli ha proposto ricorso per cassazione chiedendo: la conversione del rapporto in tempo indeterminato; il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine; e un’indennità economica per la permanente disponibilità a essere chiamato a lavorare durante tutto l’anno. Con il primo motivo ha dedotto, in sostanza, la violazione della direttiva 1999/70/CE, censurando la decisione d’appello nella parte in cui aveva ritenuto che la nullità dei contratti per difetto di forma scritta ad substantiam, richiesta nei contratti della pubblica amministrazione, escludesse la configurabilità dell’abusiva reiterazione e quindi anche la tutela risarcitoria agevolata riconosciuta dalla giurisprudenza eurounitaria e delle Sezioni Unite. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 2094 c.c., sostenendo che la sua permanente reperibilità alla chiamata, durante l’intero anno solare, dovesse essere retribuita come prestazione autonoma o aggiuntiva. La Corte ha accolto il primo motivo e ha cassato con rinvio; ha invece ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la mera disponibilità a essere chiamato integri una prestazione ulteriore retribuibile in sé. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla questione della tutela spettante per l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine nulli per difetto di forma scritta. Ha affermato che la protezione del lavoratore precario nel pubblico impiego contrattualizzato, compreso l’esonero dall’onere di provare specificamente il danno e il nesso causale nei limiti dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, non viene meno solo perché i contratti siano nulli per mancanza di forma scritta, poiché tale vizio implica comunque la violazione delle regole che presidiano la legittimità del ricorso al termine e l’esigenza antiabusiva della direttiva. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che la disponibilità a essere convocato non è una prestazione lavorativa aggiuntiva e che la retribuzione deve restare commisurata alle prestazioni effettivamente rese secondo il contratto collettivo. Ne è derivata la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, che dovrà riesaminare la domanda alla luce del principio di diritto enunciato; nessun contributo unificato ulteriore è dovuto per l’esito favorevole del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    implicito nel primo motivo

    norma invocata come parametro di legittimità per denunciare la violazione della direttiva eurounitaria e della disciplina interna sul lavoro a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    e l'accordo quadro allegato

    si applica anche ai rapporti di lavoro a termine con pubbliche amministrazioni; impone misure antiabusive contro la reiterazione dei contratti o rapporti a tempo determinato.

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1

    la forma scritta e l’indicazione della causale rispondono all’esigenza di contrastare l’abuso del termine e di garantire certezza sull’assetto temporale del rapporto.

  • d.lgs. n. 81 del 2015, art. 19

    richiamato come disciplina successiva del contratto a tempo determinato, comunque funzionale al controllo del ricorso al termine.

  • art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    richiede misure idonee a prevenire l’abuso dei contratti a termine, tra cui ragioni obiettive e/o durata massima totale.

  • art. 2126 c.c.

    il rapporto nullo produce comunque effetti retributivi per le prestazioni eseguite; non esclude di per sé la tutela per l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010

    costituisce il criterio di liquidazione del danno comunitario in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, con funzione di tutela agevolata e presunzione forfettaria del danno.

  • art. 28, d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato come norma successiva che riproduce la disciplina indennitaria per l’abuso del termine.

  • artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923

    prescrivono la forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione; la loro violazione non elimina la tutela antiabuso eurounitaria.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    impedisce la conversione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione in mancanza di concorso; giustifica la tutela risarcitoria alternativa.

  • art. 36 Cost.

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

    non impone un corrispettivo per la sola disponibilità a essere chiamati, se tale disponibilità non integra una prestazione lavorativa aggiuntiva.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per contestare la tesi della retribuibilità della mera reperibilità; la Corte esclude che vi sia prestazione autonoma remunerabile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    inapplicabile l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’esito favorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità formale del contratto di lavoro a termine stipulato con una pubblica amministrazione non esclude, di per sé, la tutela contro l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine prevista dal diritto eurounitario e dalla disciplina interna di recepimento; ciò che rileva è la sostanza del rapporto e la sua reiterazione nel tempo.
  • La tutela risarcitoria forfettaria prevista per l’abuso del termine nel pubblico impiego contrattualizzato opera anche quando il contratto sia nullo per difetto di forma scritta, perché il vizio formale incide comunque sulle regole che presidiano la legittimità dell’apposizione del termine e la certezza della durata del rapporto.
  • Nel pubblico impiego, il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato non consente di degradare la tutela del lavoratore a un risarcimento pienamente soggetto alla prova rigorosa del danno: l’indennità forfettaria assolve alla funzione di assicurare effettività alla protezione contro l’abuso.
  • La mera disponibilità del lavoratore a essere chiamato in servizio, se non si traduce in attività lavorativa ulteriore, non costituisce una prestazione autonoma e non dà diritto a una retribuzione distinta rispetto a quella prevista per le prestazioni effettivamente rese.
  • Ai fini dell’applicazione delle regole antiabuso sui contratti a termine, la nozione di lavoratore a tempo determinato ha portata ampia e si riferisce anche ai rapporti con datori di lavoro pubblici, a prescindere dalla qualificazione che il diritto interno attribuisca al contratto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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