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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28655/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di accertamento IRES per l'anno 2009. La lite riguardava, da un lato, la deducibilità di costi di consulenza fiscale sostenuti in un diverso esercizio rispetto a quello in cui erano stati portati in deduzione; dall'altro, il riconoscimento della perdita su un credito verso un soggetto fallito, che la contribuente riteneva deducibile poiché il credito era stato ammesso al passivo concorsuale. La contribuente sosteneva inoltre che i versamenti transitati tramite un terzo dovessero essere considerati, in sostanza, finanziamenti soci riferibili al debitore fallito e che il giudice di merito avesse omesso di pronunciarsi sulla delega di pagamento all'avvocato intervenuto nel flusso finanziario. Infine, contestava l'apparente carenza motivazionale della sentenza, la valutazione delle prove e chiedeva l'applicazione del favor rei per la sopravvenuta riduzione del minimo edittale delle sanzioni tributarie introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso tranne l'ottavo. I primi sette motivi sono stati ritenuti infondati perché, in sostanza, miravano a sollecitare una rivalutazione del merito, soprattutto delle prove documentali e contabili, oppure denunciavano vizi non configurabili nei termini prospettati. In particolare, la Corte ha ribadito l'inderogabilità delle regole di competenza temporale dei componenti negativi di reddito e ha escluso che la deduzione in un esercizio diverso fosse consentita per ragioni di mera convenienza economica o per timore di doppia imposizione; ha inoltre ritenuto insindacabile la valutazione di inattendibilità delle scritture private prive di data certa e la conclusione del giudice di merito secondo cui la delega al terzo era simulata o comunque irrilevante. È stato invece accolto l'ottavo motivo limitatamente alle sanzioni, poiché lo ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015 impone la rideterminazione della misura sanzionatoria secondo il nuovo minimo edittale. La sentenza è stata quindi cassata sul punto con rinvio al giudice di merito per la sola rideterminazione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura sull'eventuale inammissibilità dell'appello è stata ritenuta infondata perché il riferimento della sentenza a possibili profili di inammissibilità era un obiter dictum e non una ratio decidendi autonoma.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha delimitato l'ambito dei vizi deducibili in cassazione, escludendo che le censure formulate potessero tradursi in un riesame del merito o delle prove.

  • art. 8 l. n. 212 del 2000

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità/compensazione del costo, ma non ritenuto violato.

  • art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi nell'esercizio di competenza; la Corte ha riaffermato il principio della competenza temporale inderogabile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di motivazione, ma la Corte ha escluso la sussistenza di motivazione apparente o mancante.

  • art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte ha escluso l'automatica deducibilità della perdita su credito perché, nel caso concreto, mancava prova attendibile del nesso tra il flusso di denaro e il credito verso la società fallita.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la sentenza di merito aveva in realtà esaminato la questione della delega al terzo e l'aveva ritenuta simulata o irrilevante.

  • art. 1188 c.c.

    Invocato per affermare l'obbligo di pagamento al terzo incaricato, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto per l'inattendibilità della delega e delle scritture.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta sufficientemente esistente e non meramente apparente.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove documentali, ma la Corte ha escluso la violazione nel senso prospettato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di inversione dell'onere probatorio, evidenziando che le prove contabili dovevano essere nella disponibilità delle parti e che la contestazione mirava in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole sul libero convincimento è stata ricondotta a un errore di fatto non deducibile come violazione di legge, se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato come norma generale sull'imputazione temporale dei componenti negativi di reddito, ritenuta inderogabile.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato quale disciplina vigente della competenza temporale dei costi; il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio di deduzione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per affermare che la richiesta di restituzione dell'eventuale maggior imposta segue gli ordinari termini di prescrizione.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    La riforma delle sanzioni tributarie è stata ritenuta applicabile al caso concreto ai fini della rideterminazione della sanzione nel nuovo minimo edittale.

Massime di principio

  • In materia di reddito d'impresa, i componenti negativi devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo le regole legali inderogabili, senza che il contribuente possa spostarli in un periodo diverso per ragioni di convenienza fiscale o economica.
  • La deduzione in un esercizio successivo di un costo già riferibile a un diverso periodo non può fondarsi sulla sola circostanza del pagamento o della successiva fatturazione, se ciò alteri il criterio legale di competenza.
  • Il rischio di doppia imposizione non rende di per sé illegittimo il recupero del costo non di competenza, poiché l'eventuale maggior imposta può essere chiesta in restituzione nei modi e nei termini ordinari.
  • La perdita su crediti verso soggetti assoggettati a procedura concorsuale non è automaticamente riconoscibile ove manchi la prova attendibile e documentata del nesso tra il credito dedotto e il debitore fallito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi radicalmente o presenti anomalie estreme; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla sufficienza o persuasività dell'argomentazione.
  • Le modifiche legislative più favorevoli in materia di sanzioni tributarie devono essere applicate al caso concreto quando incidano sulla misura edittale, con eventuale rinvio al giudice di merito per la nuova determinazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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