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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18381/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un professionista, esercente l'attività di dottore commercialista, aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 1998-2001, sostenendo di avere svolto l'attività in assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione: locale di ridotte dimensioni, beni strumentali di modesto valore, nessun dipendente o collaboratore. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito, ma in sede di legittimità la Corte aveva già cassato con rinvio. Definito il giudizio di rinvio con sentenza sfavorevole, il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura per avere la CTR posto a suo carico l'insufficienza della prova sull'autonoma organizzazione; 2) deduzione di contraddittorietà e illogicità della motivazione per presupposti di fatto errati; 3) doglianza contro la pretesa della CTR di nuove prove nel giudizio di rinvio; 4) censura per omessa declaratoria di inammissibilità di nuovi motivi asseritamente introdotti dall'Ufficio nella memoria di riassunzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo carente, generico o non specifico, perché il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa, non individuava con precisione le rationes decidendi della sentenza impugnata e, nella sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in cassazione. Ha inoltre osservato che il precedente rinvio non aveva affrontato la questione della sussistenza dell'autonoma organizzazione e che le censure sulla motivazione si collocavano fuori dall'attuale perimetro del vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria e completa dei fatti di causa e motivi specifici, puntualmente riferiti alla decisione impugnata; la genericità o la mancanza di autosufficienza può determinare l'inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: censure che mirano a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
  • In materia di IRAP, l'attività di lavoro autonomo è assoggettata all'imposta solo se svolta con autonoma organizzazione; tuttavia, in sede di legittimità, la controversia può essere definita solo nei limiti delle censure ritualmente e specificamente proposte.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma richiede un effettivo deficit rilevante nei ristretti limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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