Cassazione Civile, Ordinanza n. 18381/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un professionista, esercente l'attività di dottore commercialista, aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per le annualità 1998-2001, sostenendo di avere svolto l'attività in assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione: locale di ridotte dimensioni, beni strumentali di modesto valore, nessun dipendente o collaboratore. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito, ma in sede di legittimità la Corte aveva già cassato con rinvio. Definito il giudizio di rinvio con sentenza sfavorevole, il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) censura per avere la CTR posto a suo carico l'insufficienza della prova sull'autonoma organizzazione; 2) deduzione di contraddittorietà e illogicità della motivazione per presupposti di fatto errati; 3) doglianza contro la pretesa della CTR di nuove prove nel giudizio di rinvio; 4) censura per omessa declaratoria di inammissibilità di nuovi motivi asseritamente introdotti dall'Ufficio nella memoria di riassunzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo carente, generico o non specifico, perché il ricorso non esponeva adeguatamente i fatti di causa, non individuava con precisione le rationes decidendi della sentenza impugnata e, nella sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in cassazione. Ha inoltre osservato che il precedente rinvio non aveva affrontato la questione della sussistenza dell'autonoma organizzazione e che le censure sulla motivazione si collocavano fuori dall'attuale perimetro del vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
Il richiamo serve a collocare l'attività professionale tra i redditi di lavoro autonomo; la Corte ricorda che tali attività sono escluse dall'IRAP solo se non autonomamente organizzate.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo
Costituisce, insieme all'art. 3, il riferimento normativo del presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c)
Individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP per le attività di lavoro autonomo, escluso quando manchi l'autonoma organizzazione.
Il ricorso per cassazione deve veicolare censure specifiche e riconducibili ai motivi tassativi previsti dalla norma; non è consentita una critica generica o meramente fattuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale non consente di censurare la semplice insufficienza della motivazione né di sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria e completa dei fatti di causa e motivi specifici, puntualmente riferiti alla decisione impugnata; la genericità o la mancanza di autosufficienza può determinare l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: censure che mirano a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
- In materia di IRAP, l'attività di lavoro autonomo è assoggettata all'imposta solo se svolta con autonoma organizzazione; tuttavia, in sede di legittimità, la controversia può essere definita solo nei limiti delle censure ritualmente e specificamente proposte.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma richiede un effettivo deficit rilevante nei ristretti limiti del controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18243/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18248/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18249/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18250/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2023 del 27/06/2023
- ordinanza_civile · 27 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18252/2023 del 27/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →