Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, contestando: la qualificazione dell'attività svolta come esclusivamente istituzionale e non commerciale, con conseguente disconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti e del credito IVA dell'anno precedente; l'omesso assoggettamento a IVA del canone di locazione dell'immobile utilizzato, contestato anche in via solidale con il locatore; l'irrogazione delle sanzioni conseguenti. Il ricorso introduttivo era stato accolto solo in parte in primo grado. In appello, l'associazione aveva impugnato la decisione, ma la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello principale per difetto di specificità dei motivi e aveva accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. In Cassazione, la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello tributario per asserita genericità; 2) violazione degli artt. 18 e 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, essendo stata accertata la contabilità separata per l'attività commerciale, la detrazione IVA non poteva essere negata integralmente, specie in assenza di contestazioni sulla tenuta della contabilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non ha specificamente dimostrato, nel contenuto dell'atto di appello, la presenza di una critica puntuale alla sentenza di primo grado: la CTR aveva legittimamente dichiarato l'appello inammissibile per genericità, poiché i motivi si limitavano a riproporre astrattamente i presupposti normativi della detrazione IVA senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, in caso di attività promiscua di ente non commerciale, la detrazione dell'IVA è ammessa solo per la parte imputabile all'attività commerciale e che, nel caso concreto, mancava una separata indicazione delle operazioni riferibili all'attività commerciale rispetto a quelle relative all'attività istituzionale non detraibile. La Corte ha inoltre rilevato che la statuizione sfavorevole sulla questione del canone di locazione si è consolidata in giudicato interno per effetto dell'inammissibilità dell'appello principale su quel capo. Nulla sulle spese per l'inammissibilità del controricorso; disposto, infine, l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; l'inammissibilità non può essere dichiarata se dall'atto, letto nel suo complesso, emerge comunque in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 18 d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla detrazione IVA, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione nel caso concreto.
art. 19 d.P.R. 633/1972
È la norma generale sulla detrazione dell'IVA; la Corte ne ha ribadito l'applicazione solo nei limiti di legge e secondo la distinzione tra operazioni detraibili e non detraibili.
art. 19-ter d.P.R. 633/1972
"L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola"
Per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, la detrazione è ammessa solo pro quota, se e nei limiti in cui l'imposta sia imputabile all'attività commerciale; occorre quindi una separata individuazione delle operazioni riferibili ai diversi ambiti.
art. 14 preleggi
Invocato per giustificare l'interpretazione restrittiva della norma eccezionale che prevede l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale di deduzione dei vizi di violazione di legge invocato nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile per difetto di specificità solo quando, dall'atto complessivamente esaminato, non sia ricavabile in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado; la mera riproposizione delle difese svolte contro l'atto impositivo non basta a fondare l'inammissibilità se si accompagna a una critica, anche implicita, alla sentenza impugnata.
- Chi deduce in cassazione l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità deve indicare specificamente il contenuto dell'atto di gravame dal quale risulti la critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado; non è sufficiente limitarsi a contestare in astratto la valutazione del giudice d'appello.
- Per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale, l'IVA sui beni e servizi utilizzati promiscuamente è detraibile soltanto nella misura imputabile all'attività commerciale; la detrazione integrale è esclusa se non vi è una chiara e separata imputazione delle operazioni detraibili e di quelle non detraibili.
- Quando una statuizione di primo grado non viene validamente devoluta in appello, si forma giudicato interno su quel capo e la relativa questione non è più riesaminabile in sede di legittimità.
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