Cassazione Penale, Sentenza n. 22855/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa (12/12/2025) che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 31/07/2024 e autorizzato la prosecuzione delle attività degli stabilimenti (ISAB, IAS, Priolo Servizi). Il Procuratore articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 127 c.p.p. per la dichiarata inammissibilità della memoria e dei documenti depositati dal PM (10/11/2025); 2) mancanza di interesse ad impugnare in capo a taluni "grandi utenti industriali" (Versalis, Sonatrach, Sasol); 3) illegittimità del "decreto bilanciamento" rispetto all'art. 74, lett. oo) del d.lgs. 152/2006 e alle tabelle 3 e 5 dell'allegato 5 (errata interpretazione della possibilità di deroga ai VLE); 4) illegittimità della verifica dei VLE come media mensile anche per parametri "inderogabili" (nota 2 tab.5); 5) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione del decreto (anche rispetto al parere ISPRA); 6) mancata considerazione di elementi decisivi (conversazioni captate e bozza precedente del decreto) contenuti nella memoria dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In sintesi: - ha dichiarato inammissibili le censure collegate alla mancata ammissione della memoria e dei documenti (1° motivo) per mancata indicazione della decisività; perciò le relative doglianze (anche il 6° motivo) sono state assorbite/inammissibili; - ha respinto la doglianza sul difetto di legittimazione degli "grandi utenti": il Tribunale del riesame aveva correttamente riconosciuto l'interesse ad impugnare; - ha riconosciuto la possibilità per il giudice penale di svolgere un sindacato incidentale di legittimità sull'atto amministrativo "decreto bilanciamento", ma entro limiti ristretti: verificando istruttoria, motivazione, compatibilità con il "punto morto inferiore" costituzionale (tutela ambiente e salute) e l'effettività del monitoraggio; - ha ritenuto fondati o parzialmente fondati i motivi relativi alla legittimità del decreto sotto il profilo della motivazione e dell'istruttoria (art. 3 L.241/1990) e, in particolare, ha annullato il decreto/ordinanza in parte con riferimento alla previsione che la conformità dei VLE "inderogabili" possa essere valutata come media mensile dei campioni giornalieri (il che contrasta con l'inderogabilità prevista dall'art. 107, co.1, d.lgs. 152/2006); - ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Siracusa per nuovo giudizio sui punti indicati (in particolare: verifica della motivazione/istruttoria, modalità di monitoraggio, corretto trattamento dei parametri inderogabili e del concetto di "protezione equivalente").
Norme richiamate
Il termine per il deposito di memorie (5 giorni liberi) va valutato in relazione alla procedura e alla prima udienza; l'omesso esame di una memoria è deducibile in Cassazione solo se la memoria introduce temi potenzialmente decisivi e il provvedimento resta del tutto silente sul punto
art. 104-bis disp. att. c.p.p. (commi 1-bis.1 e 1-bis.2)
Introduce la disciplina speciale per la prosecuzione dell'attività di stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale e prevede il ruolo del Governo nel definire misure di bilanciamento; il giudice penale può comunque effettuare un sindacato incidentale di legittimità nei limiti indicati dalla Corte costituzionale (controllo istruttorio, motivazione, compatibilità con limiti costituzionali e monitoraggio)
art. 74, comma 1, lett. oo) d.lgs. 152/2006
"per \"valore limite di emissione\" si intende il \"limite di accettabilità di una sostanza inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; ... L'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente\""
La disposizione ha valenza vincolante: se si tiene conto dell'effetto del depuratore per giustificare deroghe ai VLE, è obbligatorio garantire un "livello equivalente" di protezione dell'ambiente nel suo complesso; il giudice deve accertare che tale requisito sia rispettato
Nota 2 alla tab. 5 e tabelle 3 e 5 all'Allegato 5 Parte III d.lgs. 152/2006
Stabiliscono i limiti di accettabilità per scarichi in fognatura e quali parametri possono essere derogati dall'ente gestore; esistono parametri "assolutamente inderogabili" per i quali non è consentito il superamento anche temporaneo
art. 107, comma 1, d.lgs. 152/2006
Ribadisce l'inderogabilità di taluni valori-limite di emissione (tabella 3/A) per scarichi in pubblica fognatura; costituisce limite primario che non può essere aggirato dal decreto amministrativo
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Imposta l'obbligo di motivazione e di adeguata istruttoria per gli atti amministrativi; il decreto bilanciamento deve essere corredato da motivazione congrua che dia conto delle risultanze istruttorie (anche dei pareri tecnici come ISPRA)
Sentenza Corte Costituzionale n. 105/2024
Ha indicato limiti interpretativi all'art. 104-bis, richiedendo durata massima (36 mesi) e adeguata istruttoria, motivazione e monitoraggio per le misure di bilanciamento; ha precisato che il provvedimento governativo resta amministrativo e soggetto a controllo di legittimità
Sentenza Corte Costituzionale n. 38/2025 e n. 104/2025
Hanno chiarito aspetti procedurali e di competenza sulle impugnazioni e hanno fornito indicazioni di metodo per il sindacato del giudice penale sulle misure adottate nell'ambito dell'interesse strategico nazionale
Giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE, C-626/22) e Corte EDU
Richiamate per affermare obblighi degli Stati membri e delle autorità di garantire misure tempestive di tutela ambientale e sanitaria; la normativa UE richiede sospensione dell'esercizio se sussistono pericoli immediati per la salute o l'ambiente
Massime di principio
- Il giudice penale può esercitare un sindacato incidentale di legittimità sugli atti amministrativi (es. "decreto bilanciamento"), ma limitatamente a profili di legittimità: adeguatezza dell'istruttoria, congruità della motivazione, rispetto dei limiti primari di tutela ambientale e sanitari e verificabilità del monitoraggio
- Non sono ammissibili in Cassazione censure sulla mancata acquisizione di memorie se non è dimostrata la loro decisività per la decisione; il mancato esame è rilevante solo se la produzione introduce temi potenzialmente decisivi e il provvedimento è del tutto silente
- I "grandi utenti industriali" che subiscono l'effetto pratico dell'ordine di interruzione hanno interesse concreto ad impugnare le decisioni cautelari che incidono sulla prosecuzione dell'attività, e pertanto la loro legittimazione processuale può essere riconosciuta
- Le deroghe ai Valori Limite di Emissione devono rispettare i limiti inderogabili previsti dalla normativa primaria (d.lgs. 152/2006); modalità di verifica che consentano il superamento "giornaliero" di parametri inderogabili (es. media mensile che maschera superamenti giornalieri) sono incompatibili e vanno valutate criticamente
- Il "livello equivalente di protezione dell'ambiente" quando si tiene conto dell'azione di un depuratore deve essere concreto e dimostrabile: il provvedimento che giustifica deroghe deve spiegare come tale equivalenza sia garantita e non limitarsi a richiamo formale
- Il decreto amministrativo che autorizza deroghe transitorie deve contenere una motivazione puntuale sulle soluzioni adottate per le criticità tecniche segnalate dagli enti di controllo (es. ISPRA) e prevedere modalità operative di monitoraggio efficaci e verificabili
- Se le misure ammesse eccedono la soglia di tutela costituzionalmente minima ("punto morto inferiore") e risultano produttive di rischi concreti per salute o ambiente, il giudice deve attivare il "freno di emergenza" e negare la prosecuzione dell'attività
- In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione/istruttoria il giudice di rinvio deve riesaminare i profili indicati (motivazione, istruttoria, modalità di monitoraggio, trattamento dei parametri inderogabili e verifica della «protezione equivalente») senza riesaminare il merito discrezionale non censurabile
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