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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26925/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2001 con cui l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini IVA e maggior reddito ai fini IRPEF, addizionali e IRAP, facendo ricorso ad accertamento induttivo dopo la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, invitando l'Amministrazione a rielaborare l'accertamento sulla base della documentazione contabile prodotta; la CTR Sicilia aveva invece rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la tardività della dichiarazione, se sostanzialmente corretta, non bastasse a giustificare l'accertamento induttivo e che fosse necessaria una grave incongruenza. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di accertamento e di dichiarazione, sostenendo che la dichiarazione presentata tardivamente a distanza di anni dovesse essere equiparata alla mancata presentazione, con conseguente legittimità dell'accertamento induttivo e dell'uso di presunzioni semplici; 2) vizio di motivazione, lamentando che la CTR avesse erroneamente svalutato l'elemento indiziario relativo al tipo di fatturazione, attribuendo all'avviso un contenuto fattuale diverso da quello effettivamente dedotto. Il contribuente intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente entrambi i motivi del ricorso, rilevando che la dichiarazione dei redditi presentata fuori termine e a distanza di anni è equiparabile, ai fini dell'accertamento, alla mancata presentazione; di conseguenza l'Ufficio può procedere con metodo induttivo e utilizzare anche presunzioni semplici prive dei requisiti dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Ne deriva che il contribuente sopporta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la gestione del contraddittorio sulla proposta del relatore.

  • artt. 38 e 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamati come norme che consentono l'accertamento induttivo; la dichiarazione tardiva è equiparata alla omessa presentazione e consente l'utilizzo di presunzioni semplici.

  • artt. 54 e 55, commi 1 e 3, d.P.R. n. 633/1972

    richiamati come norme applicabili all'accertamento ai fini IVA in presenza di dichiarazione tardiva o omessa.

  • art. 2 d.P.R. n. 322/1998

    richiamato per la disciplina della presentazione della dichiarazione e il rilievo della sua tardività.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova, posto a carico del contribuente una volta che l'Ufficio abbia offerto una valida prova presuntiva.

  • art. 2722 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulle prove presuntive e documentali.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte afferma che, nel caso di dichiarazione omessa o equiparata, l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge da parte della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi presentata tardivamente a distanza di anni può essere equiparata, ai fini dell'accertamento tributario, alla dichiarazione omessa.
  • In presenza di dichiarazione omessa o equiparata all'omissione, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo e fondare la pretesa anche su presunzioni semplici, senza necessità dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza propri della disciplina generale.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria offre una prova presuntiva legittimamente utilizzabile nel contesto dell'accertamento induttivo, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
  • È censurabile la decisione di merito che escluda il potere di accertamento induttivo sulla sola base della tardiva ma sostanzialmente corretta presentazione della dichiarazione, ove la legge equipari tale tardività all'omissione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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