Cassazione Civile, Ordinanza n. 33899/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di liquidazione/accertamento notificati per gli anni 2004 e 2005, con cui l'ente territoriale richiedeva alla società importi a titolo di canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e di canone concessorio riferito all'art. 27 del codice della strada per l'occupazione del sottosuolo stradale con infrastrutture idriche. La società aveva già ottenuto l'annullamento degli avvisi relativi alla TOSAP in sede tributaria e sosteneva di essere solo formalmente intestataria delle concessioni, nonché di non essere soggetto imponibile perché, negli anni d'imposta, non era più titolare delle infrastrutture. In appello la società deduceva, tra l'altro, l'omessa pronuncia su due eccezioni di giudicato esterno: una derivante da una sentenza del TAR che aveva annullato il regolamento provinciale nella parte relativa al canone ex art. 27 c.d.s. per occupazioni del sottosuolo con impianti a rete che non impediscono la fruizione della strada; l'altra derivante da precedente sentenza di Cassazione che aveva riconosciuto l'esenzione TOSAP per le medesime parti in relazione alla devoluzione delle infrastrutture al termine della concessione. Deduceva inoltre l'erronea interpretazione del regolamento provinciale del 1995, la violazione dell'art. 27 c.d.s. e delle norme regolamentari, l'illegittimità della quantificazione del canone e, con l'appello incidentale, la propria non soggezione al canone per difetto di titolarità delle infrastrutture. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale dell'ente e rigettato sia la domanda originaria sia l'appello incidentale, ritenendo legittimo il canone e assorbita la questione soggettiva. In Cassazione la società ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sui giudicati esterni e per motivazione illogica, oltre a violazione delle norme sul canone e sul regolamento provinciale, insistendo sull'esenzione e sulla non debenza del canone.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il settimo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello avesse omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di giudicato esterno dedotte e che, quanto all'appello incidentale, la motivazione di assorbimento fosse illogica e non coerente con il reale contenuto della doglianza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e gli ulteriori motivi subordinati sono stati assorbiti. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il canone concessorio previsto dal codice della strada è oggetto della controversia; la Corte richiama la questione della sua applicabilità all'occupazione del sottosuolo con infrastrutture a rete e valorizza il possibile effetto esonerativo dei giudicati esterni e del regolamento provinciale.
art. 49, lett. e), d.lgs. n. 507/1993
L'esenzione TOSAP per occupazioni con impianti destinati a essere devoluti a un ente pubblico territoriale al termine della concessione è richiamata come precedente rilevante e potenzialmente riflesso sul canone regolamentare.
artt. 13, 15 e 16 del regolamento provinciale n. 39/1995
"le norme relative alla TOSAP, alle modalità di riscossione, criteri di misurazione delle aree ed altro, sono estensibili al pagamento del canone di cui all'art. 13 del presente regolamento"
La Corte osserva che il tenore letterale dell'art. 15 non sembra limitare l'estensione alle sole modalità di riscossione, lasciando aperta l'applicazione al canone anche delle norme di esenzione previste per la TOSAP.
È richiamato in relazione alla nullità per omessa pronuncia sui giudicati esterni e sull'appello incidentale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica o assente è evocata dai motivi accolti.
È richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per la dedotta violazione del giudicato.
È richiamato a sostegno dell'efficacia vincolante del giudicato esterno.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Costituisce il fondamento dei vari motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, in ragione dell'accoglimento del ricorso, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, se allegato e rilevabile, deve essere esaminato dal giudice di merito anche d'ufficio; la sua omessa considerazione integra vizio di omessa pronuncia o nullità della sentenza.
- L'efficacia del giudicato esterno si estende alle questioni di fatto o di diritto che costituiscono punto decisivo comune a due giudizi tra le stesse parti, anche quando il secondo abbia finalità diverse dal primo.
- Nei rapporti di durata, il giudicato su periodi diversi vincola solo per gli aspetti permanenti del rapporto e per il medesimo fatto costitutivo, non per gli elementi variabili.
- Quando il giudice d'appello dichiara assorbita una questione che in realtà è autonoma e preliminare rispetto alla decisione, la motivazione può risultare illogica o mancante e comportare cassazione.
- Nell'interpretazione di un regolamento che estende al canone concessorio le regole della TOSAP, la formulazione letterale dell'estensione può rilevare anche per i profili di esenzione, non solo per riscossione e quantificazione, se il testo non delimita espressamente l'ambito applicativo.
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