Sentenza n. 51/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. 27 del 12/06/2021 avente ad oggetto: concessioni demaniali marittime - sospensione atti ricognitivi ai sensi dell'art. 21-quater della l.241/1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di sospensione per 18 mesi degli atti ricognitivi relativi alla concessione demaniale marittima, adottata ai sensi dell'art. 21-quater l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune per il periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2014 e successivamente prorogata, ha impugnato la determinazione comunale che ne disponeva la sospensione per 18 mesi, in via cautelare, nelle more dell'intervento legislativo sulla proroga delle concessioni demaniali marittime e al fine di assicurare parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza nel rispetto della normativa europea. Ha dedotto: violazione ed errata applicazione dell'art. 21-quater l. 241/1990; violazione del legittimo affidamento, carenza e erroneità della motivazione e omessa ponderazione degli interessi contrapposti; violazione dell'art. 1, commi 682 e 683, l. 145/2018; erroneità dell'affermazione sulla necessità di disapplicare la disciplina nazionale in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016, Promoimpresa; natura non self-executing della direttiva 2006/123/CE; mancata considerazione della tutela del legittimo affidamento per le concessioni anteriori al 31 dicembre 2009; difetto di istruttoria e motivazione quanto all'esistenza di un interesse transfrontaliero certo e alla scarsità della risorsa naturale; omessa considerazione del previo rilascio della concessione mediante procedura a evidenza pubblica; illegittima disapplicazione dell'art. 182, comma 2, d.l. 34/2020 e degli artt. 37 cod. nav. e 5 reg. nav. mar.; non configurabilità di un obbligo di gara derivante dalla sentenza Promoimpresa; e inapplicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime, non qualificabili come autorizzazioni ai sensi della direttiva. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 13 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del decorso del tempo e del mutamento della giurisprudenza, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere e può rinunciarne alla coltivazione fino a quando la causa è trattenuta in decisione. Poiché la ricorrente aveva espressamente dichiarato, prima dell'udienza e della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, ha dovuto prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese processuali sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
Norma invocata quale base giuridica della sospensione degli atti ricognitivi della concessione; il TAR non ne ha esaminato la legittimità nel merito.
art. 1, commi 682 e 683, l. 145/2018
Norme invocate dalla ricorrente a sostegno della proroga delle concessioni demaniali marittime; il TAR non ne ha esaminato l'applicabilità.
art. 182, comma 2, d.l. 34/2020
Norma richiamata nel motivo relativo alla disciplina delle concessioni demaniali marittime; il TAR non ha deciso la censura.
Invocato per contestare il difetto di motivazione della determinazione comunale; la censura non è stata esaminata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Richiamato nell'intestazione della sentenza, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, se intervenuta prima della decisione e non contraddetta da un interesse ancora attuale, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di procedere d'ufficio nell'esame del merito quando il ricorrente abbia rinunciato alla coltivazione dell'azione per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la regolazione delle spese processuali, che devono essere comunque valutate dal giudice.
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