Cassazione Civile, Ordinanza n. 15664/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dalla sottrazione di ingenti somme di denaro ai danni di alcuni clienti, realizzata da un promotore finanziario della banca. La Corte d'appello aveva riformato in parte la decisione di primo grado, affermando la responsabilità della banca, in solido con il promotore, per omessa vigilanza e controllo sull'operato di quest'ultimo, che operava con modulistica intestata all'istituto e risultava autorizzato a raccogliere risparmio per suo conto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c., sostenendo che il danno derivava da attività fraudolenta imprevedibile del promotore, senza prova dell'uso di modulistica bancaria o della spendita del nome della banca; 2) violazione dell'art. 1227 c.c., dell'art. 31 TUF, dell'art. 1176 c.c. e dei principi di diligenza, contestando la ritenuta incolpevolezza dell'affidamento dei clienti; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che alcuni fatti esimenti sarebbero stati pacifici e che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare documenti da cui emergeva la colpevolezza dei clienti e l'assenza di responsabilità della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto la veste di censure di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata è stata considerata conforme alla giurisprudenza sul nesso di occasionalità necessaria nell'intermediazione finanziaria, avendo la Corte territoriale valutato le prove e escluso un comportamento anomalo dei clienti idoneo a interrompere il nesso causale. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già della mancata valutazione di elementi istruttori o deduzioni difensive; inoltre la censura ex art. 115 c.p.c. non era specificamente circostanziata. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore finanziario, rilevando il nesso di occasionalità necessaria tra attività del promotore e danno arrecato ai clienti.
richiamato quale fondamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, in collegamento con l'intermediazione finanziaria.
invocato dalla ricorrente per sostenere un concorso colposo dei danneggiati, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la valutazione di merito.
richiamato dalla ricorrente in tema di diligenza, ma senza cogliere un errore di diritto della sentenza impugnata.
richiesto per denunciare violazione di legge, ma utilizzato in modo inammissibile per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.
la Corte ribadisce che il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla contestazione della sufficienza o della completezza della motivazione.
la deduzione di fatti non contestati richiede specifica allegazione e circostanziazione nel ricorso; non basta un'affermazione generica di pacificità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale in cassazione.
Massime di principio
- In materia di responsabilità dell'intermediario finanziario per il fatto del promotore, il giudice di merito può affermare la responsabilità della banca quando accerti, sulla base delle prove, un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e il danno subito dai clienti, senza che sia necessario che la banca abbia personalmente posto in essere la condotta fraudolenta.
- Le censure di violazione di legge non sono ammissibili quando, sotto la loro veste formale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile soltanto come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame.
- La deduzione della mancata contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede l'indicazione specifica dei fatti e delle difese processuali che renderebbero operante la relevatio ab onere probandi; una generica affermazione di pacificità non è sufficiente.
- Il giudice di merito non è tenuto a valutare analiticamente tutto il compendio istruttorio, potendo selezionare le prove ritenute rilevanti purché dia una motivazione riconoscibile della scelta compiuta.
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