Cassazione Civile, Ordinanza n. 32214/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cooperativa sociale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa sociale per il pagamento del corrispettivo di prestazioni assistenziali rese in favore di alcuni minori ospitati in una struttura privata. Il comune proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e, dopo il rigetto in primo grado, appellava la decisione; anche l’appello veniva respinto. In cassazione il comune deduceva tre motivi: con il primo lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato la residenza effettiva dei minori nel suo territorio, senza valorizzare gli elementi probatori contrari; con il secondo censurava la falsa applicazione dell’art. 6, comma 4, L. 328/2000 e delle norme sugli impegni di spesa degli enti locali, sostenendo che il pagamento non poteva essergli imposto in difetto di preventiva informazione, convenzione scritta e regolare assunzione dell’obbligazione; con il terzo contestava, in via derivata, la regolazione delle spese di lite, assumendo che dovesse essere diversa se il ricorso fosse stato accolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, per la parte relativa all’omesso esame di fatto decisivo, operava la preclusione applicabile ai ricorsi introdotti dal 1° gennaio 2023, e per il resto perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti affermato che il comune era stato comunque adeguatamente informato dal provvedimento del Tribunale per i minorenni, portato a sua conoscenza, e tale specifico passaggio non era stato censurato in modo pertinente. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto meramente ipotetico e non autonomamente censuratorio, poiché subordinato a un esito diverso del giudizio. Il comune è stato condannato a rifondere alla cooperativa le spese del giudizio di cassazione e sono stati dati gli avvertimenti sul contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
La prestazione assistenziale resa in favore dei minori comporta un’obbligazione a carico del comune individuato secondo la residenza effettiva del beneficiario; nella decisione di merito è stata considerata sufficiente, ai fini dell’adeguata informazione dell’ente, la conoscenza del provvedimento del Tribunale per i minorenni che disponeva il collocamento in comunità.
Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, perché la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
Non è consentito in cassazione sindacare il prudente apprezzamento delle prove se la motivazione del giudice di merito è esistente e non meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile nei ricorsi introdotti dal 1° gennaio 2023 per effetto della preclusione processuale richiamata dalla Corte.
art. 360, penultimo comma, c.p.c.
Opera lo sbarramento alla deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo per i ricorsi soggetti alla nuova disciplina transitoria.
La doglianza di motivazione apparente non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito, se la sentenza contiene un percorso argomentativo comprensibile.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’assunzione dell’obbligazione da parte dell’ente locale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi.
art. 153, comma 5, d.lgs. 267/2000
Richiamato dal ricorrente in tema di vincoli di bilancio e copertura finanziaria, ma senza incidere sulla ratio della decisione impugnata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese di lite della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare le censure sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché interpretazione e apprezzamento delle prove restano riservati al giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la preclusione processuale applicabile ai ricorsi soggetti alla disciplina introdotta dal d.lgs. 149/2022 e quando la parte non dimostra la divergenza tra la motivazione del primo e del secondo grado nei termini richiesti dalla giurisprudenza richiamata.
- Una censura è inammissibile se non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti o delle prove.
- La doglianza sulle spese di lite non è autonoma quando si risolve in una prospettazione meramente ipotetica di un diverso esito della causa; essa deve invece denunciare una concreta violazione delle regole di distribuzione delle spese.
- Nel contenzioso relativo alle prestazioni assistenziali rese in favore di minori collocati in comunità, la Corte valorizza l’adeguata informazione dell’ente locale desumibile dalla conoscenza del provvedimento giudiziario che dispone il collocamento, e non richiede che la censura di legittimità si traduca in una revisione del giudizio di fatto compiuto dal merito.
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