Cassazione Civile, Ordinanza n. 23174/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un'azienda sanitaria pubblica, inquadrata nella categoria C, posizione economica C5, profilo di assistente amministrativo. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del fatto di avere svolto, dall'1.9.2006 al 31.12.2014, mansioni corrispondenti alla superiore categoria D, livello economico DS, profilo di collaboratore amministrativo-professionale esperto, in qualità di coordinatrice responsabile di un nucleo di lavoro per la gestione centralizzata delle presenze del personale. In conseguenza di tale svolgimento, ha domandato le differenze retributive comprensive di scatti di progressione economica orizzontale, indennità e retribuzione di risultato, o in subordine le differenze per l'effettivo svolgimento di mansioni di categoria D. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo che la parte non avesse provato mansioni superiori, ma soltanto un ruolo di coordinamento e interlocuzione tecnica, privo di discrezionalità operativa e di poteri di direzione, gestione o controllo del personale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 165/2001 e 1362 c.c. per incompletezza dell'esame del materiale istruttorio; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1362 c.c. per mancata considerazione di documenti e testimonianze; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione alla declaratoria contrattuale della categoria D/DS, per erronea interpretazione cumulativa dei requisiti professionali; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, in via dipendente dall'accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito nel suo libero apprezzamento; ha dichiarato infondato il secondo perché il dedotto omesso esame si traduceva in una critica alla valutazione delle prove, con elementi comunque considerati dalla Corte territoriale; ha reputato infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva escluso la riconducibilità delle mansioni alla categoria D/DS perché mancavano, anche atomisticamente considerati, i requisiti tipizzanti della declaratoria, in particolare le funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane con carattere di sovraordinazione gerarchica; ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, essendo subordinato all'accoglimento dei precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro per la verifica dell'assegnazione e dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego; la Corte non ne afferma una nuova regola, ma ritiene che la censura non scalfisca l'accertamento di merito sulla mancanza di effettive mansioni superiori.
È invocato per l'interpretazione della declaratoria contrattuale della categoria superiore; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze di fatto e che, nel caso concreto, la decisione di merito non ha violato il canone letterale.
È richiamato solo in relazione alla domanda di riforma del capo sulle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dall'accoglimento dei motivi principali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, quando il motivo si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per lamentare una mera erroneità della ricostruzione fattuale, se il fatto e gli elementi istruttori sono stati comunque considerati dal giudice di merito.
- Nella verifica delle mansioni superiori nel pubblico impiego occorre accertare in concreto la riconducibilità delle attività effettivamente svolte ai requisiti tipizzanti della declaratoria contrattuale della categoria superiore; il semplice coordinamento di attività o l'interlocuzione tecnica non bastano se manca una vera sovraordinazione gerarchica o l'esercizio di poteri di direzione, gestione e controllo del personale.
- La censura sull'interpretazione della declaratoria contrattuale è infondata quando il giudice di merito esclude la sussistenza dei requisiti professionali richiesti, anche esaminandoli separatamente, senza violare il criterio letterale dell'interpretazione contrattuale.
- Le doglianze sulle spese di lite formulate in via meramente dipendente dall'accoglimento del ricorso principale sono inammissibili se i motivi cui accedono vengono respinti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23112/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23113/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23114/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23115/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23116/2025 del 12/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 12 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23117/2025 del 12/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →