Cassazione Penale, Sentenza n. 32924/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto la concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter l. 354/1975) e dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. 354/1975). In cassazione sono stati dedotti: (i) violazione di legge e vizio procedurale ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p. per aver deciso il rigetto senza acquisire atti istruttori rilevanti (relazione UEPE richiesta il 18/08/2023, osservazione della personalità svolta in altri istituti, accertamento sull'offerta lavorativa e sul cambio di sede comunicato dal datore di lavoro) e senza verbalizzare/rinviare nonostante la richiesta della difesa, con conseguente lesione del principio del contraddittorio; (ii) manifesta illogicità della motivazione per aver valorizzato in senso ostativo elementi incompleti o non verificati (aumento della pena residua per sopravvenuta condanna, rilievi disciplinari non sanzionati, segnalazione di reato non istruita, carenza dell'osservazione intramuraria dopo trasferimento) e per non aver attivato d'ufficio le indagini necessarie prima di esprimere il giudizio prognostico sulla risocializzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il Tribunale di sorveglianza ha deciso il rigetto senza attendere o sollecitare il contributo dell'UEPE richiesto e senza acquisire relazioni di osservazione della personalità presso altri istituti né spiegare le ragioni di tale omissione. Ha inoltre rilevato carenze nella valutazione delle segnalazioni disciplinari e nello svolgimento degli accertamenti sulla situazione lavorativa. Per tali motivi la motivazione dell'ordinanza è stata ritenuta insufficiente e viziata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
Norma che disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa; richiamata come titolo normativo della richiesta dell'interessato
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47-ter
Norma che disciplina la detenzione domiciliare quale misura alternativa; richiamata come titolo della richiesta formulata dal ricorrente
codice di procedura penale, art. 666, comma 5
Prevede i poteri istruttori del tribunale in sede camerale e la necessità di integrare l'istruttoria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia esercitato tali poteri ove necessario
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Motivo di ricorso per violazione di norme processuali e vizi di motivazione, utilizzato dal ricorrente per censurare la decisione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Motivo di ricorso per manifesta illogicità della motivazione, utilizzato per evidenziare incongruenze e carenze dell'ordinanza impugnata
disposizioni di attuazione codice procedura penale, art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la formulazione e enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione
ordinamento penitenziario, art. 13, comma 7
"[l]e indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati"
Sottolinea che la cartella personale dovrebbe contenere le relazioni e che i trasferimenti non devono compromettere la continuità delle informazioni sull'osservazione e trattamento
d.P.R. 30 giugno 2000, Regolamento ordinamento penitenziario, art. 27, comma 4
"[l']osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti"
Rafforza il principio che il trasferimento non può ostacolare la continuità dell'osservazione e che le relative relazioni devono essere reperibili e valutate
Richiamato come fattispecie relativa a segnalazione di reato; la Corte ha evidenziato che la semplice segnalazione di polizia richiedeva ulteriori accertamenti circa l'effettività dell'azione penale
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo, prima di decidere su misure alternative, di acquisire o sollecitare contributi istruttori essenziali (es. relazione UEPE, osservazione della personalità), soprattutto se richiesti dalla difesa; la mancata acquisizione deve essere motivata.
- Il trasferimento del detenuto non può penalizzare l'accesso alle relazioni di osservazione: la cartella personale deve garantire la continuità informativa e il giudice deve attivarsi per reperire documenti presso gli istituti precedenti.
- Il potere d'ufficio ex art. 666 c.p.p. va esercitato quando mancano elementi decisivi per il giudizio prognostico; decidere senza istruttoria compiuta può determinare l'annullamento del provvedimento
- Segnalazioni di reato e rilievi disciplinari vanno valutati nella loro concretezza e gravità e non possono essere assunti automaticamente come ostativi all'alternatività: è necessaria verifica circa l'esistenza di sanzioni, l'avvio dell'azione penale e la rilevanza effettiva delle condotte.
- La gravità del reato o precedenti penali non possono, da soli, giustificare il rigetto dell'affidamento: il giudizio si fonda sul percorso di osservazione e sulla prova che vi siano elementi che rendano ragionevolmente presumibile la risocializzazione.
- In presenza di istruttoria incompleta o motivazione carente il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio o per integrazione probatoria, non una decisione sommaria di rigetto.
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