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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32832/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentata rapina, deducendo l'omessa applicazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p.: il Tribunale non avrebbe disposto la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare per la mancata trasmissione entro i termini della videoregistrazione di sorveglianza ritenuta alla base della misura e della videoregistrazione integrale dell'interrogatorio di garanzia. Sosteneva che tali atti erano determinanti e favorevoli, che il riesame è pienamente devolutivo e che la mancata trasmissione e il diniego di accesso avevano precluso la valutazione compiuta degli elementi a sua difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame comporti la caducazione solo se quegli atti risultano determinanti per l'applicazione della misura; spetta al ricorrente indicare le ragioni per cui gli atti omessi siano stati determinanti. Nel caso di specie la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale di Firenze secondo cui i fotogrammi estrapolati dalla videoregistrazione, già prodotti nella annotazione della polizia giudiziaria, descrivevano chiaramente la dinamica dei fatti e dunque la videoregistrazione integrale non era decisiva; analogamente il registrato dell'interrogatorio non è stato adeguatamente indicato come elemento determinante. Perciò il motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    La mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti acquisiti nel procedimento cautelare determina la perdita di efficacia della misura solo se gli atti omessi erano stati determinanti per l'applicazione della misura; in tal caso grava sull'indagato l'onere di specificare perché quegli atti siano determinanti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro per la censura in cassazione relativa all'omessa applicazione di legge e al vizio di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per addebitare le spese al ricorrente.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024 (Bakar); Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018; Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015; Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013

    Orientamento consolidato secondo cui l'omessa trasmissione produce effetti invalidanti solo se gli atti erano effettivamente determinanti; in tal caso il difensore/indagato deve indicare con precisione la rilevanza decisiva degli atti non trasmessi.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame non comporta automaticamente la caducazione della misura: occorre dimostrare che gli atti omessi erano determinanti per la decisione cautelare.
  • Sull'indagato/gruppo difensivo grava l'onere di specificare perché e in quale punto gli atti non trasmessi avrebbero inciso sulla valutazione della gravità indiziaria o su altra circostanza decisiva.
  • Se il contenuto essenziale degli atti omessi è già percepibile tramite documenti o estratti acquisiti (es. fotogrammi estrapolati), il riesame può considerare tali elementi sufficienti e non annullare la misura per mera omissione della registrazione integrale.
  • Nelle impugnazioni cautelari è prudente fornire al riesame una motivazione puntuale che indichi esattamente in che modo l'atto omesso avrebbe modificato la valutazione del giudice e perché non sia stato possibile procurarlo prima (ad esempio per diniego di accesso).
  • La mancata specificazione della rilevanza dell'atto integrale espone il ricorrente al rigetto del motivo e ad eventuali condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie per gravità della causa di inammissibilità.

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