Cassazione Penale, Sentenza n. 32829/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile del reato di riciclaggio per aver occultato e smontato una vettura BMW provento di furto. Il ricorso articolava sei motivi: (1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e al diniego della rinnovazione dell'istruttoria; (2) contestazione della qualificazione della condotta come autonoma rispetto al furto e del ruolo svolto dal possesso di un jammer; (3) assenza del dolo del riciclaggio e configurazione al più del tentativo, essendo rinvenute parti identificative del veicolo; (4) illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche; (5) omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 648-bis, comma 4, c.p.; (6) vizio nella valutazione della recidiva e della capacità criminale dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in gran parte, tentativi di rinnovare una valutazione di merito (affidabilità delle prove e ricostruzione fattuale) non consentita in sede di legittimità; ha altresì ritenuto infondate le censure di diritto sulla qualificazione del reato, sul dolo, sulle circostanze attenuanti e sulla recidiva. Di conseguenza la sentenza di condanna per riciclaggio pronunciata in appello è rimasta integra. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la questione attenga alla valutazione di merito e non sia sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.
art. 533 c.p.p.
Richiamato tra le norme contestate in relazione alla motivazione e alla rinnovazione istruttoria; la Corte ha escluso un vizio tale da giustificare il controllo di legittimità.
art. 603 c.p.p.
Richiamato in relazione alle regole sulla produzione di nuove prove; la Corte ha osservato l'incompatibilità dell'ammissione di testi nuovi con il rito abbreviato e l'assenza della necessità richiesta per la rinnovazione.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'autonomia della condotta dell'imputato rispetto agli autori del furto, non emergendo sua partecipazione al furto.
art. 624 c.p.
Norma sul furto, richiamata come reato presupposto nella ricostruzione del fatto; la Corte ha valutato che il furto aggravato fosse il reato presupposto effettivo.
art. 648-bis c.p.
Norma sul riciclaggio, centro della contestazione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie nella forma consumata, rilevando l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo.
art. 43 c.p.
Richiamato nei motivi sul tentativo versus consumazione; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse idonea a integrare il reato consumato e non solo il tentativo.
art. 56 c.p.
Richiamato in relazione alle regole sul tentativo; la Corte ha ritenuto non applicabile l'argomentazione della difesa sul prevalere del tentativo.
art. 62-bis c.p.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di una condotta processuale ritenuta non collaborativa e di elementi negativi assorbenti.
art. 125 c.p.p.
Invocato per lamentare omessa motivazione sull'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4; la Corte ha rilevato l'inapplicabilità dell'attenuante al caso concreto (reato presupposto con massimale superiore a cinque anni).
art. 99 c.p.
Richiamato in relazione alla recidiva: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del giudice di merito circa la maggiore pericolosità dell'imputato, tenuto conto di precedenti e di una misura di prevenzione subita.
art. 616 c.p.p.
Norma posta a base della condanna alle spese del procedimento in favore della parte resistente, applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
art. 606 primo comma lett. e) c.p.p.
Richiamato implicitamente come parametro di sindacato sulla motivazione: la Corte ha escluso la manifesta illogicità della motivazione impugnata, rendendo inammissibili le doglianze di merito.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata per giustificare la determinazione equitativa della somma a carico del ricorrente destinata alla cassa delle ammende, in assenza di fatto colposo nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o della credibilità delle prove: i rilievi che in realtà mirano a rimettere in discussione la valutazione fattuale del giudice di merito sono inammissibili salvo manifesta illogicità.
- La valutazione della credibilità della persona offesa o dei testi è questione di fatto di competenza del giudice di merito; per ottenere il sindacato in Cassazione occorre dimostrare contraddizioni manifeste o palese impossibilità logica della motivazione.
- Nel rito abbreviato l'ammissione di testi nuovi è limitata dall'economia del rito: la richiesta di rinnovazione istruttoria richiede la prova della 'assoluta necessità' e non può trasformare la Cassazione in un riesame del fatto.
- Il possesso di strumenti o condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (es. jammer, occultamento, smontaggio) costituisce elemento significativo per la configurazione del reato di riciclaggio, anche se non tutte le parti del bene risultino nella disponibilità dell'imputato.
- La distinzione tra tentativo e consumazione del reato di riciclaggio va valutata sulla base dell'idoneità della condotta ad impedire l'identificazione della provenienza del bene: la fattispecie può essere ritenuta consumata anche se alcuni elementi identificativi permangono.
- La valutazione della recidiva e della capacità pericolosa dell'imputato può fondarsi anche su misure di prevenzione pregresse e su comportamenti successivi che dimostrino persistenza di contatti con ambienti criminosi.
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