Cassazione Penale, Sentenza n. 32827/2025 del 06/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Venezia con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 354 e 349 c.p.p. in relazione all'art. 9 legge n.85/2009, sostenendo che il prelievo salivare era utilizzabile solo per inserimento nella banca dati del DNA dopo convalida dell'arresto e quindi fosse inutilizzabile; (2) nullità o inutilizzabilità del prelievo salivare del 22/11/2011 per violazione dell'art.9 legge 85/2009 e dell'art.114 disp. att. c.p.p. per omesso avviso al difensore trattandosi di accertamento tecnico non ripetibile; (3) violazione dell'art.114 disp. att. c.p.p. e degli artt.356 e 360 c.p.p. per omissione dell'avviso al difensore in accertamento urgente su soggetto in stato precautelare; (4) vizio di motivazione relativo alla catena di custodia dei reperti (fazzoletti intrisi di sangue) con questioni non chiarite su modalità/luoghi di rinvenimento e conservazione; (5) violazione degli artt.191, 234 e 360 c.p.p. e dei protocolli interni/internazionali sulle modalità di acquisizione e conservazione del materiale biologico (uso del tampone orale, contenitore sterile, abbigliamento operatori).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che il prelievo salivare, effettuato con consenso dell'imputato, avesse finalità investigative (comparazione delle impronte genetiche con tracce repertate) e non fosse finalizzato all'inserimento nella banca dati del DNA; pertanto l'art.9 legge n.85/2009 non era applicabile. I secondi e terzi motivi sono stati rigettati perché il prelievo salivare è considerato ripetibile e quindi non rientra nella disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili che comportano l'avviso al difensore. I quarto e quinto motivi sono stati ritenuti generici e ipotetici, non specificando violazioni concrete della catena di custodia o dei protocolli; le eventuali contestazioni alle dichiarazioni del teste sono questioni di fatto inammissibili in Cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p. e della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 5) cod. pen.
Circostanza aggravante che la Corte d'Appello aveva escluso in parziale riforma della sentenza di primo grado
art. 354 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli accertamenti urgenti; la Corte ha ritenuto che il prelievo rientrasse in attività investigative urgenti volta alla comparazione del DNA
art. 349, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla disciplina degli accertamenti urgenti sui soggetti fermati; la Corte ha valutato che la misura fosse eseguita per finalità investigative e non per l'inserimento in banca dati
art. 9 legge n.85/2009
Regola il prelievo biologico finalizzato all'inserimento del profilo genetico nella banca dati nazionale; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al caso perché il prelievo era finalizzato esclusivamente a comparazioni investigative
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'avviso al difensore per accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha stabilito che il prelievo salivare non è irripetibile, quindi l'avviso non era necessario
art. 360 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione e gli accertamenti tecnici non ripetibili; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.360 al prelievo salivare per la caratteristica di ripetibilità
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulle attività peritali e tecniche; richiamata nelle doglianze sul rispetto dei protocolli, ma le contestazioni sono state ritenute generiche
art. 234 cod. proc. pen.
Riguarda la repertazione e conservazione dei reperti; la Corte ha ritenuto le censure insufficientemente specifiche
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione al criterio per l'imposizione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistessero motivi per escludere la sanzione
Massime di principio
- Il prelievo salivare effettuato con il consenso del soggetto e finalizzato alla comparazione con tracce repertate per indagini non equivale automaticamente al prelievo finalizzato all'inserimento nella banca dati del DNA; l'art.9 legge 85/2009 si applica solo se l'atto è diretto a quel fine specifico.
- Il carattere di "accertamento tecnico non ripetibile" è determinante per l'obbligo di avviso al difensore: il prelievo salivare è generalmente considerato ripetibile e dunque non rientra nella disciplina che impone l'avviso preventivo al difensore.
- Contestazioni generiche relative alla catena di custodia o al rispetto di protocolli (senza indicazione puntuale di violazioni concrete e del nesso con l'utilizzo probatorio del reperto) sono destinati ad essere ritenuti inammissibili in sede di legittimità; occorre specificare fatti, tempi, modalità e nessi logici tra violazione e utilizzabilità del reperto.
- Le censure basate su valutazioni di merito dei testi o su ricostruzioni fattuali (es.: conflitti nella testimonianza del pubblico ufficiale) non sono sindacabili in Cassazione, che interviene solo per questioni di diritto o vizi motivazionali specifici.
- Per prospettare efficacemente l'inutilizzabilità di un prelievo biologico è necessario dimostrare l'effettiva ingiustificatezza dell'operazione rispetto alla normativa applicabile (es. assenza della convalida quando richiesta per finalità di banca dati, presenza di coercizione senza presidii di legge) e indicare le norme violate e le conseguenze probatorie concrete.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare con precisione le violazioni procedurali (tempi, mancate notifiche, mancata conservazione, alterazioni della catena di custodia) e chiedere eventualmente la ripetizione dell'accertamento quando ciò sia possibile, o proporre rimedi specifici in sede d'appello ove si possano valutare fatti e prove.
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